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Istanza di mediazione: il mancato rispetto dei termini di invio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera

La domanda di avvio del procedimento di mediazione è un oggetto da maneggiare con cura e non bisogna prendere sottogamba il relativo adempimento.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Attenzione al rispetto dei termini per l'invio dell'istanza di mediazione nel caso si voglia impugnare una deliberazione assembleare. In questo caso, infatti, la domanda deve essere spedita nei termini di cui all'art. 1137 c.c. - ovvero trenta giorni, decorrenti dalla data di svolgimento dell'assemblea per i condomini presenti e dalla data di comunicazione del verbale per quelli assenti - in modo da rispettare il termine di decadenza ivi previsto.

In caso contrario l'impugnazione giudiziale è da considerarsi inammissibile, stante la natura di condizione di procedibilità del procedimento di mediazione in materia condominiale, con il rischio concreto di dovere anche corrispondere al condominio le spese legali per la costituzione in giudizio.

Per l'interruzione di detto termine di decadenza non basta però il deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione prescelto, perché questo potrebbe anche non rispettare il termine di trenta giorni per l'inoltro alla controparte dell'invito a partecipare al primo incontro. L'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, come ritenuto dalla preponderante giurisprudenza di merito, prevede infatti che la decadenza sia impedita soltanto dalla comunicazione di detta istanza alla controparte.

La domanda di avvio del procedimento di mediazione è quindi un oggetto da maneggiare con cura e non bisogna prendere sottogamba il relativo adempimento.

Le conseguenze di eventuali disattenzioni, infatti, sono, come detto, particolarmente penalizzanti per il condomino.

Queste le considerazioni che si possono trarre dalla recente sentenza n. 3663 pronunciata dal Tribunale di Roma lo scorso 9 marzo 2022.

Istanza di mediazione: il caso concreto

Nella specie il condominio attore, premesso di non aver partecipato all'assemblea condominiale e che il verbale contenente la delibera impugnata gli era stato notificato in data 29.01.2020 mediante consegna a mani dall'amministratore, aveva altresì dedotto di avere proposto istanza di mediazione in data 27.02.2020 presso un organismo con sede in Roma, che si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione del condominio.

Si costituiva in giudizio il condominio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda giudiziale per omessa comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione entro il termine di decadenza ex art. 1137, comma 2, c.c., ribadendo che il verbale della delibera assembleare del 24.01.2020 era stato consegnato all'attore, direttamente a mani, in data 29.01.2020 e che l'istanza di mediazione era stata depositata presso l'organismo in data 27.02.2020.

Il condominio convenuto evidenziava però che la comunicazione all'amministratore dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione si era perfezionata soltanto in data 02.03.2020, quindi oltre il predetto termine decadenziale, allorquando quest'ultimo aveva ricevuto a mezzo del servizio postale il plico spedito direttamente dall'organismo di mediazione.

Deve esserci corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la citazione

La decisione del Tribunale di Roma

Come si diceva, il Tribunale di Roma ha chiarito che in materia di mediazione obbligatoria l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010 si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione presso la segreteria dell'organismo, ma solo nel momento in cui la stessa è comunicata alle altre parti.

Secondo il Giudice capitolino l'onere della comunicazione all'amministratore condominiale della presentazione della domanda di mediazione incombe quindi sulla parte che intende impugnare la deliberazione assembleare, avendo la norma de qua collegato l'effetto impeditivo della decadenza al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione.

Il successivo art. 8 del predetto decreto legislativo prevede poi che la domanda e la data del primo incontro vengano comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che nel caso in esame l'attore non avesse provato di avere comunicato al condominio l'intervenuta presentazione della domanda presso l'organismo di mediazione entro il termine decadenziale di 30 giorni, pacificamente decorrente dal 29.01.2020, data di ricevimento del verbale dell'assemblea alla quale il medesimo non aveva partecipato.

L'attore al riguardo aveva sostenuto di avere dato tempestivamente comunicazione del deposito della domanda di mediazione all'amministratore a mezzo raccomandata, che sarebbe stata consegnata al destinatario in data 27.02.2020.

Il documento prodotto per provare tale circostanza era tuttavia un mero resoconto dell'ufficio postale concernente lo stato di lavorazione del plico, dal quale peraltro emergeva che la raccomandata in questione era stata presa in carico in data 26.02.2020, per poi essere consegnata in data 27.02.2020.

Risultava però che la domanda di mediazione prodotta dalla parte attrice quale documento che sarebbe stato inviato all'amministratore con il predetto plico raccomandato era un mero stampato compilato alla data del 26.02.2020 e privo di ogni attestazione di intervenuto deposito presso l'organismo di mediazione.

Dagli atti di causa emergeva inoltre che tale raccomandata non poteva contenere la domanda di mediazione effettivamente presentata presso l'organismo di mediazione, poiché dalla domanda di mediazione ricevuta dall'amministratore condominiale e da questi depositata in giudizio risultava che la richiesta di mediazione era stata depositata presso l'organismo di mediazione solo in data 27.02.2020, quindi un giorno dopo la presa in carico da parte dell'ufficio postale della raccomandata citata dalla parte attrice.

Emergeva altresì che tale domanda di mediazione era stata spedita all'amministratore dalla segreteria dell'organismo con diversa raccomandata, che risultava presa in carico dall'ufficio postale in data 27.02.2020 e consegnata soltanto in data 2.03.2020.

Per quanto sopra, considerato che il termine di trenta giorni per la comunicazione della domanda di mediazione al condominio scadeva in data 28.02.2020, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'impugnativa giudiziale fosse tardiva, non essendo tra l'altro state sollevate questioni di nullità della delibera in contestazione, notoriamente sottratte al predetto termine decadenziale.

Mediazione e interruzione del termine d'impugnazione

Sentenza
Scarica Trib. Roma 9 marzo 2022 n. 3663
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