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Laudonia

Invio verbale assemblea - i trenta giorni per l'impugnazione da quando decorrono?

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Buongiorno,

 

vi sottopongo un caso che a mio avviso trovo alquanto strano.

 

In un condominio che ha richiesto un preventivo, l'amministratore ha chiuso l'esercizio a luglio.

Ha verbalizzato post-assemblea e distribuito di persona il verbale nelle cassette postali dei condòmini.

 

Ora, a distanza di sei mesi, ha spedito le raccomandate con il verbale.

 

Un condòmine mi chiede: "I trenta giorni per l'impugnazione da quando decorrono?".

 

Effettivamente del primo invio non v'è traccia materiale ma non possiamo nasconderci che i condòmini hanno regolarmente versato le quote del riparto.

 

E, in primis mi chiedo il motivo di questo secondo invio... ma forse non lo sapremo mai.

 

Mi potete dare un ragguaglio circa l'impugnazione?

 

Ringrazio.

 

L.

I trenta giorni per una eventuale impugnazione delle delibere viziate, per i presenti partono dal giorno dell'assemblea, per gli assenti all'assemblea dal momento in cui hanno ricevuto il verbale, in questo caso aver imbucato a mano nella cassetta della posta non può rappresentare una prova di consegna e ricevimento ai destinatari, perciò si potrebbe ritenere che l'invio e ricevimento valido sia quello con lettera raccomandata, ovvero quello che ha una prova sicura del ricevimento.

 

Il motivo per il secondo invio, secondo me, è quello di avere una certezza del ricevimento da parte degli assenti.

giuridicamente fa fede la data di ricezione formale (secondo la regole) del verbale, quindi quella ricevuta tramite raccomandata.

i pagamenti possono essere stati fatti per non far rimanere l'amministratore senza risorse per la gestione del condominio e come acconti su quanto è scritto concretamente nel preventivo ricevuto col verbale o perchè un condomino presente te lo ha fatto leggere.

... tutto ciò se la persona che vuole puntualizzare sia stata assente ... altrimenti l'amministratore non è obbligato a informarlo delle decisioni inviandogli il verbale poichè era presente

Un chiarimento: per ricezione formale ai sensi dell'art. 1137 "nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti" quale data si intende? Cioè: la data riportata nella cartolina di ritorno dell'a/r alla voce "1° avviso 22/12/2015" o "Ricevuta il 29/12/2015"? In fondo si tratta di ottemperare all'obbligo di comunicazione della deliberazione. Grazie

Un chiarimento: per ricezione formale ai sensi dell'art. 1137 "nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti" quale data si intende? Cioè: la data riportata nella cartolina di ritorno dell'a/r alla voce "1° avviso 22/12/2015" o "Ricevuta il 29/12/2015"? In fondo si tratta di ottemperare all'obbligo di comunicazione della deliberazione. Grazie
Si intende la data di ricezione al condomino, ovvero dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti (--> cc art. 1137)

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