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Sempre consentita l'installazione nelle parti comuni di un'autoclave privata per il soddisfacimento di un bisogno primario

Quando sono possibili due soluzioni tecniche però si applica il criterio del “minimo mezzo”.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Un'autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dell'impianto idrico di un edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo. Naturalmente, posto che tale impianto è diretto a consentire l'utilizzazione costante dell'impianto idrico di un edificio condominiale, le spese relative all'installazione di detta autoclave deliberate dall'assemblea restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico.

Tuttavia non si può escludere che l'installazione possa avvenire a cura e spese di uno o taluni condomini. Del resto ciascun partecipante al condominio è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.

La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà.

Alla luce di quanto sopra l'assemblea può opporsi all'installazione di un'autoclave? Il problema è stato affrontato da una recente decisione del Tribunale di Chieti (sentenza n. 116 dell'8 marzo 2022).

Installazione di autoclave al servizio di un condomino per il soddisfacimento di un bisogno primario: la vicenda

Il proprietario di unità immobiliare sita al piano terzo dell'edificio condominiale "lamentava una cronica e grave carenza di approvvigionamento idrico nel proprio appartamento, soprattutto nelle ore notturne; questo inconveniente gli impediva anche la cura della persona, in quanto aveva bisogno dell'acqua alle prime ore del mattino, cioè prima di recarsi al lavoro.

Di conseguenza chiedeva all'assemblea dei condomini di essere autorizzato alla installazione di autoclave, anche a vantaggio di tutti i condomini e a proprie spese. L'assemblea però negava l'autorizzazione.

Al singolo condomino non rimaneva che impugnare detta delibera e chiedere di essere autorizzato all'installazione di autoclave condominiale a propria cura e spese e in area comune idonea.

Il condominio si opponeva alla domanda, richiamando precedenti "giurisprudenziali" dello stesso tribunale sfavorevoli all'attore sulla questione e argomentando sull'assenza di motivi di illegittimità della delibera. Con sentenza non definitiva è stata annullata la delibera assembleare impugnata.

Veniva poi espletata CTU che arrivava alle seguenti conclusioni: Il CTU, in primo luogo, rilevava effettivamente la necessità di un migliore approvvigionamento idrico nell'abitazione dell'attore, per le esigenze tutte legate al servizio idrico stesso; per risolvere la questione offriva due soluzione: la possibilità di installazione di autoclave nella sala riunioni sita al piano seminterrato di mq 12; in alternativa, la possibilità di installare lo stesso impianto anche nel piano sottoscala, di più ridotte dimensioni.

Successivamente la causa giungeva alla fase decisoria.

L'installazione di un'autoclave va ripartita ex art. 1124 c.c.

Installazione di autoclave al servizio di un condomino per il soddisfacimento di un bisogno primario: la decisione del Tribunale di Chieti

Il Tribunale ha dato pienamente ragione all'attore.

Secondo lo stesso giudice infatti l'uso della cosa comune non può essere precluso al singolo condomino se esso sia necessario per il soddisfacimento di un bisogno primario quale l'igiene personale, con un idoneo utilizzo del servizio idrico.

Del resto il CTU con valutazioni e considerazioni tecniche totalmente convincenti, ha confermato la grave carenza di approvvigionamento idrico nell'appartamento del condomino, proponendo due soluzioni per risolvere il problema.

A tale proposito il Tribunale ha precisato che, se sono possibili due soluzioni tecniche, andrà privilegiata - quella che risponde al criterio del "minimo mezzo". Nel caso in questione la soluzione "meno invasiva" era l'installazione nel locale sottoscala; in alternativa l'altra soluzione (più invasiva) era l'installazione di un'autoclave nella sala riunioni sita al piano seminterrato di mq 12.

Del resto l'installazione, nel seminterrato di un fabbricato condominiale, di un'autoclave autonoma, da parte del singolo condomino, per il sollevamento dell'acqua in favore del suo appartamento, non costituisce - di per sé innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune, in quanto tale, rientrante nel potere di modifica spettante ad ogni condomino. Questa soluzione, ove sia necessaria, non priva dell'uso della cosa comune gli altri condomini.

Si deve però sottolineare che l'installazione può avvenire a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché venga fatto salvo il diritto di tutti gli altri di partecipare in ogni momento ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo sia alle spese di esecuzione dell'impianto, sia a quelle di manutenzione.

Autoclave rumorosa in condominio: quali rimedi?

Sentenza
Scarica Trib. Chieti 8 marzo 2022 n. 116
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