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Autoclave condominiale e detrazioni fiscali

Autoclave e detrazioni fiscali.
Avv. Alessandro Gallucci 

Gli interventi sull'impianto di autoclave condominiale beneficiano delle detrazioni fiscali inerenti agli interventi recupero del patrimonio edilizio?

Per rispondere alla domanda è utile rispondere preliminarmente a due quesiti.

Che cos'è un impianto di autoclave?

L'autoclave, nota anche come impianto di sollevamento dell'acqua, è quell'impianto che ha la funzione di sollevare l'acqua con lo scopo di permettere la sua normale erogazione in tutti i piani dell'edificio, specie quelli più alti. In pratica l'autoclave aumenta la pressione nelle tubature condominiali.

L'impianto così definito è solitamente composto da vari elementi, ossia:

  • un serbatoio nel quale si accumula l'acqua;
  • una pompa elettrica la cui funzione è quella di dare spingere dell'acqua ad una pressione maggiore rispetto a quella normale;
  • un contenitore a pressione;
  • un interruttore detto pressostato (Fonte:Wikipedia => https://it.wikipedia.org/wiki/Autoclave).

L'autoclave è quasi sempre presente nell'ambito di un impianto idrico condominiale; laddove così non fosse la sua installazione non dev'essere considerata alla stregua di un'innovazione, ma più semplicemente quale semplice miglioria di un impianto già esistente (quello idrico, per l'appunto (Trib. Napoli, sez. X, 15 luglio 1992, n. 9040 in Arch. loc. e cond. 1993, 114).

Installazione di un autoclave, si tratta d'innovazione?

Quando è possibile usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni inerenti ad interventi su parti comuni dell'edificio?

La casistica è vasta, qui è utile ricordare gli aspetti fondamentali ai fini che ci riguardano.

Le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono dei benefici di natura tributaria che consentono di detrarre dall'imposta lorda una spesa indicata dalla legge.

Nel caso che ci riguarda la detrazione è pari al 36% della spesa sostenuta e documentata dal contribuente che detenga o possegga sulla base di un titolo idoneo un'unità immobiliare. La misura massima della spesa sulla quale calcolare la detrazione è pari ad € 48.000,00. Il beneficio così individuato è fruibile in dieci anni a partire da quello di effettuazione della spesa, con rate di pari importo.

Si badi: la misura appena indicata è quella ordinaria. In ragione di disposizioni temporanee vigenti negli ultimi anni - a partire dal 2013 e rinnovate di anno in anno (anche per il 2018, salvo modifiche della legge di bilancio al vaglio del Parlamento) - la misura della detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di spesa di € 96.000,00.

Quanto agli interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio l'art. 16-bis del d.p.r. n. 917/86 - che disciplina la detrazione delle spese in esame - specifica che la stessa è fruibile per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio individuate dall'art. 1117 c.c. riguardanti:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Le definizioni di questi interventi sono quelle contenute nell'art. 3, primo comma lett. a), b), c) e d), del d.p.r. n. 380/2001.

Autoclave e detrazioni

Quanto detto fino ad ora ci consente di dare una risposta alla domanda in essere, sia astraendola dalla norma, sia guardando alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Partiamo da quest'ultima: per l'Agenzia sono ammesse al beneficio della detrazione gli interventi riguardanti la centrale idrica consistenti in «riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti», nonché più in generale quelli sull'impianto idraulico inerenti alla «riparazione senza innovazioni o sostituzioni» (Agenzia delle Entrate, Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, Guida anno 2017).

Leggendo l'art. 16-bis unitamente all'art. 3 lett. a) del d.p.r. n. 380/01, tuttavia, ad avviso dello scrivente è possibile ampliare il novero degli interventi le cui spese sono detraibili, non limitandolo ai soli costi di riparazione, ma anche a quelli di integrazione dell'impianto idrico esistente attraverso l'installazione di un autoclave.

È bene ricordare, infatti, che l'integrazione degli impianti tecnologici esistenti è intervento qualificato come di manutenzione ordinaria ai fini edilizi e come tale riconducibile nel novero di quelli che possono fruire della detrazione in esame.

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