Sono soprattutto gli anziani e le famiglie non informate, le vittime inconsapevoli di tecnici (o ditte specializzate) che lasciano intendere la necessità di un controllo annuale della caldaia, pena sanzioni pecuniarie.
Spesso, infatti, affermano che vi è l'obbligatorietà di effettuare una revisione della caldaia domestica, sia per una maggiore sicurezza degli occupanti, sia perché lo prevede la legge. In realtà non è così.
A prescindere dalla volontà di ciascun titolare di impianto termico di eseguire un controllo per una maggiore sicurezza personale, la legge non indica la scadenza annuale per questo tipo di intervento.
Nel dettaglio, va detto che in Italia è in vigore il D.P.R. 74/2013 che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari.
In virtù di quanto stabilito dalla norma, le verifiche, il controllo e la manutenzione sono obbligatori per:
- tutti gli impianti di condizionamento e climatizzazione sia invernale che estiva: caldaie, climatizzatori e condizionatori d'aria;
- tutti i sistemi di distribuzione e utilizzazione del calore come i boiler e le caldaie;
- tutti gli impianti individuali di riscaldamento.
Relativamente alle caldaie in particolare, è importante sapere che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, devono essere eseguiti da ditte abilitate o comunque personale tecnico specializzato che risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente, e che dovranno annotare l'intervento sul Libretto Impianto e compilare il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione.
Va detto che le verifiche hanno una cadenza variabile infatti,
- vanno eseguite ogni due anni, anche se le Regioni e i Comuni di grandi dimensioni possono fissare tempistiche variabili in deroga alla norma generale;
- la normativa stabilisce esplicitamente che va rispettata la cadenza indicata nelle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto, oppure, qualora non fossero presenti, bisogna far riferimento alle istruzioni della caldaia fornite dal fabbricante che prevedono, di solito, un controllo al massimo ogni 2 anni, e in molti casi anche dopo 4 anni, in base al combustibile della caldaia (solido o liquido) e alla sua potenza.
Diverse le tempistiche per il controllo dell'efficienza energetica (il cd. controllo fumi) per le quali la legge fissa cadenze ben precise:
Tipologia impianto | alimentazione | Potenza termica | Cadenza controlli (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 100 | 2 |
P ? 100 | 1 | ||
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | 10 < P < 100 | 4 | |
P ? 100 | 2 |