È difficile, ma non impossibile, che in un edificio in condominio non vi sia installato un impianto di autoclave.
Eppure, specie nei piccoli e piccolissimi condomini ciò non è un fatto insolito: capita poi che l'ultimo arrivato o qualcuno degli abitanti, ne avverta la necessità.
Si tratti di piccolo o medio condominio, il problema che si pone è il seguente: può l'assemblea, investita della decisione sull'installazione dell'autoclave decidere negativamente?
Ce lo domanda un nostro lettore, che scrive: «Cari amici di Condominioweb, buongiorno.
Ho chiesto all'amministratore del condominio in cui vivo, un edificio di due piani fuori terra e otto appartamenti, di convocare un'assemblea per decidere l'installazione di un'autoclave; abito al primo piano e da qualche tempo la pressione dell'acqua, pare per una riduzione complessiva dell'acquedotto comunale, non è più come prima.
Ciò mi crea problemi anche per il normale utilizzo degli elettrodomestici. I quattro che vivono al piano terra sono stati perentori: noi non consentiremo l'installazione, è una spesa inutile. Possono? Non ho alternative?»
Diamo risposta ai quesiti e speriamo pronta soluzione al problema del nostro lettore.
Autoclave
Che cos'è l'autoclave?
Questo impianto, altrimenti nota come dispositivo per il sollevamento dell'acqua, ha la funzione di fornire la giusta pressione necessaria al sollevamento acqua finalizzato a consentire la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
L'autoclave è un impianto complesso, si compone di vari elementi e cioè:
a) da un serbatoio di accumulo;
b) da una pompa elettrica che consente la spinta dell'acqua a pressione maggiore di quella normalmente presente;
c) da un contenitore a pressione;
d) da un interruttore detto pressostato (Fonte: Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Autoclave).
L'impianto di autoclave, solitamente, è coevo rispetto alla costruzione dell'edificio, specie quando si tratta di edifici multipiano.
Installazione autoclave, è innovazione?
Per rispondere al quesito è bene rispolverare il concetto d'innovazione.
L'innovazione di una parte dell'edificio in condominio non è una qualunque modificazione, benché solamente quella che comporta «l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)» (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
La giurisprudenza che si è espressamente pronunciata sulla natura, innovativa o meno, dell'impianto di autoclave ha affermato che la sua «non costituisce innovazione non importando alcuna modificazione materiale della forma o della sostanza di una parte comune dell'edificio». (Trib. Napoli, sez. X, 15 luglio 1992, n. 9040 in Arch. loc. e cond. 1993, 114).
Rifiuto installazione autoclave
L'inquadramento di carattere generale è molto importante per comprendere come rispondere al quesito del nostro lettore.
L'installazione dell'impianto di autoclave non ha carattere innovativo. Se la maggioranza è d'accordo alla sua esecuzione, dunque, tutti devono partecipare alla spesa (art. 1137, primo comma, c.c.), non potendosi applicare quanto disposto in materia di innovazioni gravose o voluttuarie (art. 1121 c.c.).
Di contro, l'assemblea può decidere di non installare, cioè bocciare la proposta? La risposta, ad avviso dello scrivente è ni: dipende dalla possibilità concreta per il singolo condòmino di provvedere al corretto approvvigionamento idrico per la sua abitazione.
Ergo? L'assemblea può decidere di non installare l'impianto ove vi siano la possibilità tecnica che il condòmino provveda autonomamente ex art. 1102 c.c.
=> Le innovazioni nel condominio. Definizione, divieti e casistica
Installazione autoclave singola, è possibile
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun condòmino può fare uso dei beni comuni in modo più intenso e confacente alle proprie esigenze purché non impedisca il pari diritto degli altri, non ne alteri la destinazione e - come specificato dalla giurisprudenza - non cagioni pericolo per la sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio.
Date e rispettare queste condizioni, sussistendone la possibilità tecnica, il condomino può installare un impianto di autoclave.
In teoria ciò può avvenire anche nella propria abitazione, ad esempio sul balcone, se gli spazi lo consentissero, trovando in questo caso applicazione non l'art. 1102 c.c. bensì l'art. 1122 c.c. che consente l'esecuzione di opere all'interno della propria unità immobiliare, previa comunicazione all'amministratore e purché le stesse non rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Installazione autoclave singola, che succede quando non è possibile?
Se l'installazione ex art. 1102 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 1122 c.c. non è possibile, l'assemblea può rifiutare l'installazione?
La maggioranza può negare al singolo il normale utilizzo del bene comune e quindi compromettere il miglior godimento dell'unità immobiliare?
Non si rintracciano soluzioni giurisprudenziali sul punto. Ad avviso dello scrivente no. L'accessorietà e funzionalità dei beni comuni all'uso delle unità immobiliari deve essere garantita e ove l'assemblea decida di non provvedervi, si può ipotizzare il ricorso all'Autorità Giudiziaria ex art. 1105 c.c.
La gestione dei beni comuni, infatti, necessita sempre di un contemperamento tra interesse collettivo e diritti del singolo. Questi ultimi non possono essere compressi fino al punto da vedere sminuita se non proprio rimossa la naturale funzione dei beni comuni. Il rifiuto d'installazione può essere possibile, dunque, ma non può essere assoluto.