Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'installazione di un'autoclave va ripartita ex art. 1124 c.c.

Una pronuncia nuova sul bene comune ed il suo utilizzo 'diverso'
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

Oggi esamineremo una pronuncia del Tribunale di Livorno, molto recente, con la quale lo stesso ha dato un'interpretazione alquanto diversa rispetto alle spese per l'installazione di un'autoclave in Condominio.

Ripartizione spesa installazione autoclave in condominio. La pronuncia

Una condòmina, che possiede un immobile collocato al piano terreno di un Condominio, impugna la delibera condominiale adottata dallo stesso con cui si stabilisce di riattivare l'autoclave condominiale e di ripartire la spesa per la riattivazione in virtù dell'art. 1123 c.c., 1° comma, cioè secondo la Tabella Millesimale di proprietà su tutti i condòmini.

La condòmina impugna la delibera anche relativamente ad altri punti, in particolare circa l'imposizione alla stessa condòmina di rimuovere il motore del proprio condizionatore dalla facciata laterale del Condominio - che la condòmina ritiene sia un normale 'maggior uso della cosa comune' ai sensi dell'art. 1102 c.c. - e circa l'approvazione dei lavori di ripristino del muro di recinzione condominiale, caduto, che la condòmina sostiene fossero già stati eseguiti.

L'impugnativa viene peraltro proposta dinnanzi al Giudice di Pace, del quale il Condominio convenuto eccepisce l'incompetenza per valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c.; rammentiamo, en passant, che quando si impugna una delibera condominiale è necessario avere riguardo, per stabilire se sia competente il Giudice di Pace (fino ad €. 5.200,00) o il Tribunale, alle somme che si contestano, quindi, generalmente, all'effettiva spesa che il condòmino che impugna dovrebbe corrispondere laddove la delibera non fosse impugnata.

Per effetto dell'eccezione del Condominio, il Giudice di Pace declina la propria competenza a favore del Tribunale, il quale pertanto, dopo la riassunzione dinnanzi a sé, istruisce e decide la controversia, sostanzialmente accoglie la domanda della condòmina, ma soltanto in relazione al riparto delle spese per l'autoclave.

Ripartizione spesa installazione autoclave in condominio. Cui prodest?

Il Tribunale parte con l'esaminare le circostanze fattuali che hanno portato alla delibera relativa all'autoclave: sostiene l'estensore che dal verbale dell'Assemblea condominiale in questione emergeva chiaramente che la motivazione per reinstallare l'autoclave fosse riconducibile ai problemi di pressione dell'acqua rilevati ai piani alti del palazzo.

Sulla scorta di questa considerazione, il Giudice afferma che la condòmina ha ragione nell'affermare che non tutti i condòmini devono contribuire in misure uguale, atteso che l'autoclave, una volta riattivata, comporterà vantaggi diversi, in particolare, maggiore sarà il vantaggio per i piani alti del palazzo - rammentiamo che la condòmina attrice risiedeva al piano terreno.

Tuttavia, mentre la condòmina sosteneva, nelle proprie difese (almeno così ci sembra di dedurre dalla narrativa del provvedimento), che la spesa per l'autoclave andasse attribuita in toto ai soli condòmini che ne avrebbero tratto utilità - quindi solamente ai piani alti - il Giudice rileva che, in virtù di quanto sopra, l'utilità non poteva essere attribuita solamente ai piani alti, sia perché l'autoclave fa parte del complessivo sistema idrico condominiale, apportando utilità anche ai piani bassi, ad esempio come riserva idrica in caso di interruzione della fornitura, sia perché la stessa non apporta vantaggio unicamente ai piani alti, ma anzi permette una migliore distribuzione dell'acqua, miglioramento che ovviamente è visibile mano a mano che l'altezza aumenta, proprio in virtù dell'operazione meccanica posta in essere dall'autoclave.

Per questo il Giudice ritiene maggiormente corretto applicare un criterio che tenga conto del fattore altezza, quale quello dettato dall'art. 1124 c.c. in materia di scale e ascensori. discostandosi dall'orientamento della Cassazione, per quanto risalente, che ha sempre affermato l'indifferenza, rispetto al riparto da adottare, della presenza di più piani o di servizio in misura differente degli stessi da parte dell'autoclave, tale da giustificare l'applicazione del criterio di proporzionalità.

Installare un autoclave è un'innovazione, giusto poter limitare la spesa come per l'ascensore

Pertanto, la spesa deliberata dall'Assemblea andrà ripartita per metà in base ai millesimi della Tabella di proprietà e per l'altra metà in ragione dei millesimi della Tabella Scale.

Rispetto alla decisione sugli altri punti, ci limitiamo a riportarne il sunto.

La decisione relativa al rigetto della domanda volta all'annullamento della delibera che ordinava alla condòmina di rimuovere il motore del condizionatore è basata sul fatto che la delibera condominiale ha giudicato il collocamento del condizionatore come lesivo del decoro architettonico e questa è una decisione di merito sulla quale il Giudice dell'impugnativa della delibera non può entrare, potendo egli sindacare unicamente la legittimità della stessa.

Il Tribunale comunque osserva che, dagli atti di causa, era risultato come la condòmina attrice fosse stata la sola ad installare il condizionatore sulla facciata laterale (peraltro anch'essa visibile dalla strada, quindi interessata dal decoro architettonico) e che fosse invece possibile l'installazione sulla facciata interna.

Quali maggioranze per spostare l'autoclave?

Infine, rispetto ai lavori di ripristino del muro di cinta condominiale, il Giudice rileva che la contestazione si è basata unicamente sull'affermazione della condòmina che i lavori fossero già stati eseguiti, per cui la delibera che sembrava invece 'programmarli' come evento futuro sarebbe stata illegittima.

Contestazione che il Condominio ha a sua volta negato, ma non ci è dato sapere se le parti abbiano dato prove ulteriori sulla circostanza (ad esempio, precedente delibera di esecuzione dei lavori o approvazione del preventivo per gli stessi).

A questo punto, il Giudice afferma che l'Assemblea ha sempre, sia in virtù di mandante che in base all'art. 1135 c.c., il potere di ratificare attività e spese eseguite dall'Amministratore (mandatario) o da singoli condòmini in difetto di preventiva approvazione condominiale e che, nel caso di specie, si trattasse di ratifica dell'operato relativo ai lavori.

Sentenza
Scarica Trib. Livorno 22 giugno 2021 n. 520
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Autoclave e detrazioni fiscali.

Autoclave e detrazioni fiscali. Gli interventi sull'impianto di autoclave condominiale beneficiano delle detrazioni fiscali inerenti agli interventi recupero del patrimonio edilizio? Per rispondere alla domanda