Chi vuole fare causa deve nominare un avvocato che lo assista, in quanto la difesa tecnica è necessaria per legge. Ci sono tuttavia dei casi in cui è possibile difendersi da soli senza un legale.
L'eccezione più nota all'obbligatorietà dell'assistenza tecnica è quella contenuta nell'art. 82 del codice di procedure civile, laddove si stabilisce che, davanti al giudice di pace, le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede i 1.100 euro.
Ma non solo: il giudice di pace, anche nelle cause di valore superiore, in considerazione della natura ed entità della stessa, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona.
Ecco che a questo punto sorge una domanda: si può stare da soli in giudizio se si impugna una delibera?
Sul punto registriamo una recente e interessante sentenza del Tribunale di Monza (la numero 194 del 26 gennaio 2022) che ha riguardato l'impugnazione, fatta personalmente da un condomino, di una deliberazione assembleare per violazione dei criteri di riparto previsti dal regolamento condominiale e per l'accertamento del valore delle quote millesimali previo espletamento di una Ctu.
Cosa ha deciso il giudice in un caso del genere? Si può stare da soli in giudizio se si impugna una delibera? Analizziamo la pronuncia in commento.
Un condomino impugna una delibera assembleare senza avvocato
Un condomino impugnava una delibera assembleare innanzi al giudice di pace al fine di farne dichiarare la nullità e/o annullabilità per violazione dei criteri di riparto previsti dal regolamento condominiale e per far accertare il valore delle quote millesimali, previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice di pace adito dichiarava la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7 c.p.c., assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al tribunale.
L'attore notificava quindi la citazione in riassunzione, presentandosi poi in cancelleria per curare personalmente l'iscrizione a ruolo della causa.
All'udienza davanti al giudice compariva personalmente l'attore sprovvisto di difensore, chiedendo di essere autorizzato a depositare i documenti richiamati nell'atto di citazione, ammettersi una Ctu per la verifica delle tabelle millesimali in funzione dello stato di fatto dell'immobile e, infine, disporsi un rinvio per munirsi di un avvocato ai sensi dell'art.182 c.p.c.
La difesa personale davanti al giudice di pace
Nella sentenza del Tribunale di Monza (la numero 194 del 26 gennaio 2022) oggetto di commento, è dato leggere che il giudice, dopo avere provato a spiegare verbalmente alla parte comparsa personalmente che sarebbe stato necessario munirsi di un difensore prima della formale riassunzione del giudizio, "altra essendo la facoltà, riconosciuta alla stessa, di stare in giudizio personalmente nelle cause instaurate innanzi al Giudice di Pace il cui valore non ecceda 1.100,00 euro", ha necessariamente dovuto trattenere la causa in decisione, stante la non accoglibilità di una richiesta di rinvio avanzata da un soggetto formalmente non legittimato a prendere parte all'udienza.
L'art. 82 c.p.c. prevede infatti che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede i 1.100 euro.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona.
La difesa personale davanti al tribunale
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
Ebbene, il Tribunale di Monza ricorda come gli unici casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente innanzi al Tribunale nell'ambito di procedimenti contenziosi (quale quello in esame riguardante l'impugnazione di una delibera assembleare) sono:
- ai sensi dell'art. 86 c.p.c., allorquando essa stessa abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore (cioè, quando sia avvocato);
- ex artt. 417 e 447-bis c.p.c., nelle cause di lavoro, di previdenza e in materia di locazione, allorquando il valore della causa non eccede i 129,11 euro.
Impugnazione personale della delibera: la decisione
Ebbene, nel caso affrontato dal Tribunale di Monza, da alcun documento prodotto emerge che l'attore abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore sicché, non avendo l'atto di citazione ad oggetto uno dei rapporti previsti dagli artt. 417 e 447 bis c.p.c., la riassunzione della causa a seguito dell'incompetenza dichiarata dal giudice di pace avrebbe dovuto essere imprescindibilmente effettuata col ministero di un avvocato regolarmente iscritto all'albo.
Anche a voler tacere del fatto che l'iscrizione a ruolo della citazione in riassunzione è stata intempestiva, ciò che impedisce al Tribunale di esaminare l'atto entrando nel merito è, per l'appunto, l'avvenuta proposizione senza l'assistenza di un difensore, situazione del tutto equiparabile a quella di inesistenza della procura ad litem che, contrariamente a quanto sollecitato dalla parte personalmente presente all'udienza, non avrebbe in alcun modo potuto essere sanata, tanto meno retroattivamente.
Procura nulla e procura inesistente: differenza
L'art. 182, comma secondo, c.p.c., invocato dall'attore per ottenere un rinvio della causa per consentirgli la nomina di un difensore, prevede che, qualora il giudice istruttore rilevi un difetto di rappresentanza o, più in generale, un vizio che determini la nullità della procura, deve riconoscere alle parti un termine perentorio per poter sanare tali vizi e far retroagire gli effetti processuali e sostanziali della domanda sino al momento della prima notificazione.
Solo una procura nulla, ovverosia comunque conferita sebbene viziata in quanto non rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 83 c.p.c., può essere sanata e non già una procura inesistente (come nel caso di specie in quanto mai conferita) per la semplice ragione per la quale "non vi sarebbe nulla da sanare se non l'insanabile assenza della stessa imputabile alla parte attrice" che, stante il chiaro disposto di cui all'art. 82 c.p.c., avrebbe dovuto munirsi ab origine di un difensore per riassumere innanzi al Tribunale.
Ne consegue la palese inammissibilità dell'atto di riassunzione proposto.