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Mancato rilascio del provvedimento di sanatoria per opere abusive: spetta al privato provare che l'immobile era già esistente ad una certa data

Se le opere oggetto di condono non sono visibili, l'interessato ha l'onere di fornire elementi idonei a provare il contrario.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

I rilievi aerofotogrammetrici sono entrati a pieno titolo nella formale documentazione tecnica regionale e vengono utilizzati dalle amministrazioni per perseguire l'abusivismo edilizio, nonché le Agenzie del Territorio per trovare gli immobili sconosciuti al Catasto e combattere l'evasione fiscale.

Qualora dal fotogramma aereo le opere oggetto di condono non siano visibili, l'interessato ha l'onere di fornire elementi idonei a provare il contrario, smentendo le relative risultanze. In merito a tale questione si deve segnalare un'interessante sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 26 gennaio 2024 n. 853).

Abusi edilizi e condono negato per mancanza di data certa di ultimazione lavori. Fatto e decisione

Il proprietario di due unità residenziali, realizzate al piano seminterrato e al piano terra di un fabbricato, presentava domanda di condono (ex l. 326/2003) al Comune in cui si trovavano gli immobili.

La domanda però veniva respinta. Per godere del condono, infatti, le costruzioni dovevano risultare ultimate entro il 31 marzo 2003; il Comune però rilevava che le abitazioni non potevano ritenersi sussistenti a tale data, poiché da un fotogramma aereo appositamente acquisito dalla parte pubblica esse non risultavano esistere alla data del 12 luglio 2003; in ogni caso l'autorità comunale notava che l'abuso eccedeva quantitativamente il limite di 300 mc di volumetria condonabile. Il titolare delle unità abusive si rivolgeva al Tar senza ottenere un risultato positivo.

Il TAR respingeva il ricorso evidenziando la mancata prova da parte dell'interessato della conclusione dei lavori entro il termine ultimo del 31 marzo 2003 poiché da un fotogramma aereo del 12 luglio 2003 le unità in questione non risultavano esistenti. Il costruttore abusivo ricorreva al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza.

In particolare l'appellante lamentava che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, dalla copiosa documentazione presentata in giudizio emergeva che i manufatti erano concretamente dotati di copertura.

Il fotogramma aereo del 12 luglio 2003, per contro, non poteva essere considerato una prova certa dell'inesistenza del manufatto.

Inoltre il TAR non aveva esaminato la censura relativa al mancato superamento della volumetria condonabile che non era quella di mc 300 indicata nei provvedimenti di diniego, bensì quella mc 450 prevista dall'art.2, comma 2, n. 2, l.r. n. 12/2004, tenuto conto che l'unità immobiliare sita al piano terra era destinata a prima casa del richiedente.

Il Comune, al quale l'appello veniva ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune.

Secondo i giudici di secondo grado l'amministrazione ha respinto l'istanza di sanatoria perché dal fotogramma aereo del 12 luglio 2003 non erano visibili le opere oggetto di condono; del resto l'interessato non ha fornito alcun elemento idoneo a smentire quanto emergente dalla documentazione agli atti del Comune.

In ogni caso, a parere degli stessi giudici, non sono certo valide prove la realizzazione dei manufatti residenziali in data antecedente al 31 marzo 2003, né una concessione edilizia avente ad oggetto altra costruzione (un magazzino agricolo), né la circostanza - affermata ma, mai dimostrata - che all'epoca del rilievo aerofotogrammetrico del luglio 2003 il fabbricato fosse occultato da rigogliosa vegetazione che lo sovrastava.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, è da considerare pienamente condivisibile la decisione del giudice di primo grado atteso che, indipendentemente dal superamento della volumetria condonabile, la mancata realizzazione delle opere entro il termine di legge, che era onere del richiedente dimostrare, costituisce di per sé circostanza decisiva per non ottenere il condono. L'appello è stato perciò respinto.

Abusi edilizi in condominio: le responsabilità

Considerazioni conclusive

Le aerofotogrammetrie costituiscono sempre più validi strumenti d'aiuto agli uffici comunali a fine di indagine nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio riguardante interventi edilizi abusivi realizzati nel territorio comunale.

L'importante è che i fotogrammi forniscano con esattezza le informazioni necessarie ai fini della decisione.

I rilievi aerofotogrammetrici costituiscono prova privilegiata sia per la precisione, sia per l'obiettività dei soggetti rilevatori che può essere confutata solo fornendo prove concrete e rilevanti (Cons. Stato, sez. VI, 10/03/2023, n. 2529).

A tale proposito si può affermare che queste immagini digitali non sono utilizzabili in relazioni a manufatti di ridotte dimensioni in quanto andrebbero effettuati generosi ingrandimenti che però sgranano l'immagine rendendola dunque di cattiva definizione, di difficile lettura e di scarsa attendibilità.

Così, ad esempio, è impossibile esprimersi con scientifica certezza sulla esistenza o meno di una veranda di esigua consistenza (mq 20,7) attraverso la semplice osservazione monoscopica di una fotografia aerea (Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2019, n. 2363).

Se però l'immagine è chiara, a fronte di elementi di prova a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario, quali il rilievo aerofotogrammetrico, il responsabile dell'abuso è gravato dall'onere di provare, mediante elementi certi (quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via) l'effettiva realizzazione dei lavori, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'Amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi.

In altre parole per giurisprudenza consolidata grava sul richiedente l'onere di provare l'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso, mentre l'amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio (Cons. Stato, sez. VII, 29/09/2023, n. 8594; Cons. Stato, sez. VI, 12/10/2020, n.6112).

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato 26 gennaio 2024 n. 853
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