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Ok al condizionatore posto sopra il tetto del vicino

Non vi è violazione dello spazio aereo soprastante l'immobile ove l'impianto sia posto a un'altezza tale da non recare disturbo al proprietario.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Lo spazio aereo soprastante un immobile appartiene al relativo proprietario e quindi, salvo diversi titoli o accordi tra le parti, non è possibile occuparlo con il motore di un impianto di condizionamento dell'aria.

Tuttavia occorre anche tenere conto dell'effettivo pregiudizio che il proprietario dell'immobile subisce a causa dell'invasione di detto spazio da parte di terzi.

Nel caso del condizionatore occorrerà dunque verificare a che altezza lo stesso sia stato collocato, quali siano le sue dimensioni e quali possano essere gli eventuali utilizzi che il proprietario possa fare della colonna d'aria soprastante l'immobile.

Queste le utili indicazioni che si traggono dalla recente sentenza n. 1717 pronunciata dal Tribunale di Siracusa e pubblicata lo scorso 20 settembre 2022.

Il caso concreto

Nella specie la proprietaria di un immobile aveva denunciato l'occupazione abusiva dello spazio a esso soprastante a causa dell'installazione del motore di un impianto di condizionamento operata dal vicino che abitava nell'edificio confinante.

Quest'ultimo aveva un'altezza superiore all'altro stabile e il motore del condizionatore era stato infisso nel muro di proprietà di terzi. Tuttavia la sagoma dell'impianto occupava il predetto spazio aereo.

L'attrice aveva dato prova di essere proprietaria dell'edificio più basso e chiedeva quindi che venisse accertata l'inesistenza di servitù a suo carico, con conseguente ordine di rimozione del manufatto installato dal vicino sulla colonna d'aria sovrastante l'edificio.

La decisione del Tribunale di Siracusa

Il Tribunale di Siracusa, preso atto che la colonna d'aria sovrastante l'immobile dell'attrice apparteneva a quest'ultima, in quanto proprietaria del bene, ha in primo luogo evidenziato come gravasse sul convenuto l'onere della prova in merito all'esistenza di eventuali situazioni che potessero limitare il diritto dominicale.

In altri termini, qualificata correttamente l'azione intrapresa dall'attore come di negazione della sussistenza di servitù, spettava alla controparte dimostrare in base a quale titolo potesse giustificare il mantenimento dell'installazione dell'impianto sul predetto spazio aereo.

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A tal proposito il Giudice non ha ritenuto sufficiente la circostanza, tra l'altro nemmeno provata, secondo la quale il convenuto aveva acquistato il predetto immobile già munito dell'impianto di condizionamento, in quanto il venditore non avrebbe comunque potuto trasferire un diritto di servitù di cui non risultava provata la preesistenza.

In conclusione, quindi, nel caso concreto non erano stati indicati dal convenuto titoli idonei a giustificare la costituzione di pesi a carico della colonna d'aria che sovrastava la proprietà dell'attrice.

Quanto sopra non era però sufficiente a giustificare a una pronuncia di accoglimento della domanda attorea. Occorreva infatti anche valutare se il peso, seppure illegittimo, imposto al fondo di parte attrice fosse effettivamente tale da recarle un pregiudizio.

Il Tribunale ha infatti evidenziato che in casi del genere occorre tenere conto di quanto previsto dall'art. 840, comma 2, c.c., in base al quale "il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano […] a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle".

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in casi del genere grava sul proprietario la prova dell'interesse a impedire le intromissioni operate nello spazio aereo sovrastante il proprio immobile da parte di soggetti terzi (cfr. Cass. civ., sez. II, 12.1.1980, n. 279; Cass. civ., sez. II, 28.2.2018, n. 4664).

La Suprema Corte ha poi rilevato che l'interesse che segna il limite all'espansione del diritto di proprietà sullo spazio aereo sovrastante deve essere valutato secondo la concreta possibilità di utilizzazione di esso come ambito di esplicazione effettiva o virtuale di un potere legittimo sulla sovrastante superficie, compatibile con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo, con riferimento, pertanto, non soltanto alla situazione in atto del fondo, ma anche alle sue possibili destinazioni future (cfr. Cass. civ., sez. II, 18.11.1987, n. 8482; Cass. civ., sez. II, 21.10.1991, n. 11117; Cass. civ., sez. II, 9.11.2001, n. 13852).

Nella specie, però, non solo l'attrice non aveva chiarito (e provato) quale fosse il proprio interesse alla rimozione del predetto manufatto, ma era anche emerso in corso di causa che la stessa non poteva sopraelevare il proprio immobile, essendo collocato nel centro storico, come ritenuto anche dal consulente tecnico d'ufficio.

La configurabilità di questo vincolo, pur non essendo esso da solo dirimente, è comunque stata valutata dal Tribunale unitamente alle esigue dimensioni dell'impianto di condizionamento, dotato di uno spessore di circa 40-45 centimetri, e al posizionamento dello stesso, collocato a 5 metri dal suolo calpestabile e al di sopra delle tegole del tetto spiovente dell'immobile di parte attrice, dati risultanti sempre dalla consulenza tecnica d'ufficio.

Per tutti questi motivi il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo che nel caso concreto non fosse stata provata la sussistenza in capo alla medesima di apprezzabili interessi idonei a inibire l'utilizzo dello spazio aereo sovrastante il proprio immobile, come prescritto dall'art. 840, comma 2, c.c.

Sentenza
Scarica Trib. Siracusa 20 settembre 2022 n. 1717
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