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L'immobile è mio, il condizionatore è tuo ma il fastidio è del vicino: chi ne risponde?

Il proprietario dell'appartamento concesso in locazione deve rimuovere, a sue spese, il motore del condizionatore d'aria.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

È sicuramente vero che una proprietà immobiliare, soprattutto in un grande centro come Roma, sia un sicuro investimento. Gli immobili a Roma, ad esempio, sono certa fonte di reddito se si decide di concedere il bene in locazione. Non sempre, tuttavia, il rapporto locatizio è veicolo di proventi ma, a volte, di varie problematiche.

Il caso di cui si è occupato il Tribunale di Roma, deciso con sentenza n° 9396 del 06/05/2019, riguardava un giudizio promosso da un Condominio in Roma e due condomini nei confronti di altri due condomini, a loro volta proprietari di altre unità immobiliari facenti parte del medesimo Condominio.

Gli attori lamentavano che i convenuti avessero collocato, all'interno della chiostrina condominiale, due impianti condizionatori a pompa d'aria forzata ed anche una canna fumaria, che arrecano pregiudizio al decoro architettonico. Veniva contestata ai convenuti l'occupazione indebita degli spazi comuni, le intollerabili immissioni di acqua di condensa, di rumori, di calore e di esalazioni male odoranti che avrebbero leso i diritti dei singoli condòmini (come, per altro, già accertato da una antecedente consulenza tecnica d'ufficio).

In via principale, dunque, la domanda era volta ad ottenere il ripristino dello status quo ante o, in subordine, la realizzazione di tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati.

Il condizionatore, si sa, migliora la qualità della vita nelle giornate calde. Giuridicamente parlando, la sentenza in commento ci ricorda che i condizionatori d'aria non rientrano tra gli interventi di miglioria per i quali è necessario il consenso del proprietario (come, per esempio, la ristrutturazione di un ambiente), ma rappresentano delle "addizioni", in quanto opere o impianti che mantengono una loro autonomia rispetto all'immobile e che per questo "possono essere smontati al termine della locazione (come stabilisce l'art. 1593 cod. civ., a tenore del quale «Il conduttore che ha e seguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse").

La norma di cui all'art. 1593 c.c., quindi, ipotizza la possibilità che il locatore voglia ritenere il condizionatore ed in questi casi il conduttore ha diritto ad un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

La norma mira a stabilire dei principi di diritto che riguardano i contraenti del contratto di locazione: locatore da un lato; conduttore dall'altro.

Motore del condizionatore e giardino di proprietà esclusiva

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, n.. 9396 del 06/05/2019
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