Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini.
La vicenda. Tizio (condomino) si opponeva al decreto ingiuntivo, emesso in favore del Condominio, in forza della deliberazione assembleare di approvazione dei bilanci consuntivi 2008/2009 e 2009/2010, per un importo pari ad euro circa 27 mila euro.
In via riconvenzionale, l'opponente domandava altresì che venisse accertata la legittimità del distacco dall'impianto comune di riscaldamento dei termoconvettori presenti nelle quattro unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutte le deliberazioni condominiali successive all'ottobre 2005, data dell'avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate dal 2005 a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori (euro 12 mila euro). Sia in primo che in secondo grado, la domanda era stata respinta.
Il ricorso in Cassazione. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la sola annullabilità delle deliberazioni, essendo queste invece da considerarsi nulle, a fronte dell'illegittima richiesta di pagamenti per costi non più dovuti a seguito del distacco, con conseguente possibilità di far valere il vizio anche nel giudizio di opposizione, senza necessità di rispettare i limiti temporali dell'art. 1137 c.c. Inoltre, i giudici avevano erroneamente ritenuto necessaria l'autorizzazione assembleare per poter procedere al distacco dei termoconvettori dall'impianto comune.
Il ragionamento della Corte di legittimità. I giudici della Suprema Corte confermano il ragionamento del condomino ricorrente. Difatti, è nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese" (Cass. n. 22634/2013) i termoconvettori con impianto comune.
Inoltre, è corretto anche affermare che il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto" (Cass. n. 7518/2006 e Cass. n. 16365/2007).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | DISTACCO RISCALDAMENTO - IMPUGNATIVA DELIBERA |
RIFERIMENTI NORMATIVI | 1137 C.C. |
PROBLEMA | Il condomino, opponendosi alla delibera di addebito di spesa, chiedeva la nullità di tutte le deliberazioni condominiali successive all'avvenuto distacco, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate dal 2005 a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori. |
LA SOLUZIONE | Secondo la cassazione, il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. |
LA MASSIMA | È nulla - e non soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), che non serviti dall'impianto di riscaldamento. Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2019, n. 15932 |