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Distacco dall'impianto centralizzato e conteggio delle spese. Le principali sentenze della Corte di Cassazione (da non perdere)

Il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato. Le pronunce più significative in materia.
Avv. Marcella Ferrari Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La legge di riforma del condominio ha ammesso il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato. Tuttavia molti regolamenti contrattuali lo vietano. Vediamo quale è l'attuale punto della situazione ed esaminiamo le pronunce più significative in materia.

Vuoi distaccarti dal riscaldamento centralizzato? Ecco le regole che devi seguire

Premessa: impianto centralizzato come bene comune.Il locale caldaia e l'impianto di riscaldamento costituiscono beni e servizi comuni. In particolare, sono comuni la caldaia e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini (art. 1117 n. 3 c.c.).

Dal punto di diramazione, invece, la tubatura appartiene in proprietà esclusiva ai titolari delle singole unità abitative (Cass. n. 9940/1998).

=> Chiedere il distacco dall'impianto centralizzato ma solo a determinate condizioni tecniche

Distacco dall'impianto centralizzato (art. 1118 c. 4 c.c.). Il distacco dall'impianto centralizzato rappresenta, da sempre, un punctumdolens della vita condominiale. Il legislatore, con la riforma, del condominio, ha inteso porvi rimedio con un'esplicita disposizione di legge.

Trattasi dell'art. 1118 c. 4 c.c. con il quale si statuisce il diritto del condomino a rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, purché dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini (Cass. n. 9526/2014).

Non si considerano "squilibri termici" - impeditivi del distacco - le diminuzioni di temperatura negli appartamenti vicini a quello distaccato, provocate dal non uso del riscaldamento [1] (Cass. n. 11857/2011).

=> Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Nullità della delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni di legge. Il condomino che decida di staccarsi deve munirsi di un'apposita perizia, redatta da un tecnico abilitato, che attesti la fattibilità del distacco, senza comportare un aggravio di costi né di squilibri di funzionamento. Il documento va consegnato all'amministratore.

Infatti, ai sensi dell'art. 1122 c.c., nell'unità immobiliare di sua proprietà o nelle parti comuni, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti condominiali e, in ogni caso, è tenuto a darne preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.La delibera assembleare che respinga la legittima richiesta del proprietario di staccarsi dall'impianto centralizzato è nulla (Cass. n. 19893/2011).

Il consesso condominiale, infatti, non ha titolo per comprimere ed incidere sui diritti individuali sui beni comuni o sulla proprietà esclusiva di ciascuno dei condomini(Cass. n. 3586/2013).

In buona sostanza, il condomino «[…] può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini» (Cass. n. 5331/2012)

=> Distacco dall'impianto di riscaldamento, le considerazioni sul risparmio energetico.

Regolamento condominiale e diritto al distacco. Come ricordato, l'art. 1118 c. 4 c.c. è stato introdotto recentemente, si pone dunque il problema di valutare la portata del divieto di distacco contenuto in un regolamento condominiale di natura contrattuale.

È pur vero che il citato articolo non rientra tra le norme inderogabili menzionate nell'art. 1138 c.c. tuttavia, secondo la Suprema Corte,«[…] il regolamento di condominio, anche se contrattuale, è un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell'ordinamento»(Cass. ord. n. 11970/2017).

Il regolamento, quindi, non può comprimere né menomare i diritti che spettano per legge ai condomini (Cass. n. 19893/2011).

Recentemente, una pronuncia di merito ha affermato che il distacco sia sempre ammissibile, purché non si arrechi pregiudizio alla gestione comune e all'erogazione del riscaldamento; pertanto si considerano invalide e inapplicabili le clausole dei regolamenti contrattuali che vietino il distacco (Trib. Torino ord. 20 febbraio 2014).

Per precisione, si segnala una corrente ormai minoritaria secondo la quale un divieto in tal senso, posto dal regolamento, sia più che legittimo (Cass. n. 6923/2001; Trib. Napoli 20 gennaio 2010).In virtù di questo orientamento,il regolamento condominiale contrattuale può prevedere il divieto dal distacco «non essendo detto divieto in contrasto con la disciplina dell'uso della cosa comune».

Ecco quando la delibera sul distacco dall'impianto centralizzato è da considerarsi nulla

Spese di manutenzione e di gestione dell'impianto: la posizione della Cassazione. La norma dispone che il condomino distaccato debba contribuire unicamente alle spese di manutenzione straordinariadell'impianto, per la sua conservazione e messa a norma. (Cass. n. 5331/2012).

La ratio è ravvisabile nel fatto che il condomino rinuncia all'uso non già alla comproprietà del bene comune; in futuro, infatti, ben potrebbe decidere di riallacciarsi all'impianto.

Tuttavia l'art. 1118 c. 4 c.c. non impone la corresponsione degli oneri relativi alla fruizione del servizio. Quid iuris nel caso in cui il regolamento contrattuale presenti un obbligo di pagamento delle spese di gestione da parte del condomino distaccato? Recentemente la Cassazione ha affermato che una clausola siffatta sia affetta da nullità poiché la previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, impedisce«il prodursi di quello che è il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall'impianto comune» (Cass. ord. n. 11970/2017).

In buona sostanza, è nulla la clausola del regolamento contrattuale che imponga al proprietario distaccato dall'impianto di contribuire alle spese di gestione.

Pertanto, egli non può essere tenuto a contribuire al pagamento del combustibile (Cass. n. 1420/2004).

Parimenti, è nulla la statuizione che imponga oneri eccessivi a chi decida di staccarsi (Cass. n. 24209/2014).

Impianto centralizzato non funzionante a causa di morosità pregresse. È legittimo il distacco?

Spese di gestione: il distacco non sempre le esclude. Il distacco garantisce l'esenzione dal pagamento delle spese di gestione solo allorché siano avverate le condizioni di cui all'art. 1118 c. 4 c.c.

In difetto, legittimamente il condomino - seppur distaccato - sarà chiamato a contribuire insieme agli altri, pur non fruendo del servizio.

Secondo la Cassazione, infatti, egli è tenuto a partecipare ai contributi di gestione, allorché il distacco non si risolva«in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini» (Cass. n. 5331/2012).

L'orientamento della giurisprudenza è nel senso di considerare «obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell'impianto (rappresentato anche dall'acquisto di carburante necessario per l'esercizio dell'impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non fosse posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato» (Cass. n. 9526/2014).

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di esonero dal pagamento delle spese di cui sopra, con il consenso unanime di tutti i condomini.

Legislazione regionale e distacco dall'impianto. Il diritto del condomino a staccarsi dall'impianto centralizzato è stato sancito dalla legislazione nazionale (legge 220/2012), pertanto, secondo un orientamento, non sarebbe legittimo imporre divieti o limiti a tale diritto a livello regionale (Trib. Torino 20 gennaio 2014). [2] Preme ricordare che la Costituzione attribuisce alla competenza regionale concorrente la materia dell'energia (art. 117 c. 3 Cost.), tuttavia nel caso esaminato dal giudice piemontese si è ritenuto che non fosse legittima una deroga all'art. 1118 c. 4 c.c. da parte della legge regionale, giacché si controverte sui diritti del singolo condomino.

Conclusioni. In definitiva, secondo l'art. 1118 c. 4 c.c.:

  • è diritto del condomino staccarsi dall'impianto centralizzato, purché non arrechi aggravi di spesa agli altri condomini né provochi gravi squilibri di funzionamento;
  • Se tali condizioni sono presenti, il regolamento condominiale, seppur contrattuale, non può comprimere il diritto soggettivo del singolo;
  • nulla la clausola che imponga il pagamento delle spese di gestione in capo al condomino distaccato.

    Egli è tenuto unicamente a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'impianto.

Avvocato del Foro di Savona


[1] Così [1] Così M. FRACARO - G. PALMIERI, Condominio. Il dizionario dalla A alla Z, collana il Diritto di tutti, Milano, Giuffrè, voce "riscaldamento", 2016, 235 ss.

[2] In tal senso AA. VV. Immobili e Condominio, Memento pratico, Ipsoa, 2015, 979

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Gulliver
Gulliver 30-11-2017 17:12:59

Si parla sempre di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento; come comportarsi, invece, per potersi distaccare dall'impianto di rete idrica?

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Luigi
Luigi 30-11-2017 19:13:27

caro Gulliver, prima di tutto bisogna vedere cosa prevede il regolamento contrattuale o condominiale in proposito. nel secondo caso ci potrebbero essere dei dubbi sulla limitazione della libertà di scelta del singolo, a meno che si provi che c'è un danno collettivo. poi bisogna sentire l'azienda distributrice dell'acqua poiché spesso e volentieri, l'ha dove esiste un condominio, non vedono di buon occhio il frazionamento delle utenze per ragioni di costi di gestione. infatti spesso e volentieri quando mi è capitato di chiamare la società che gestisce l'acquedotto per qualche problema hanno preferito "regalare" i contatori esistenti, per le letture dei consumi interni e, ad esempio, da 12 utenze che erano ne hanno ridotta ad 1 condominiale.
quindi tutto potrebbe essere possibile.....

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Ferdinando
Ferdinando 17-05-2019 22:49:36

Assurdo che degli esterni del palazzo, possano legiferare senza cognizioni di causa. Quando delle persone acquistano una casa in un condominio, lo fa per avere un risparmio di scala, più grande è il palazzo, avrà meno spese di chi vive in una villetta. Un palazzo è progettato con 500 caloriferi per scaldare 20.000 mc. del palazzo da portare a 18° a 20°, una portineria ecc...Per il riscaldamento, pagato a millesimi, non crea nessun problema è la cosa più esatta che ci sia e così dovrebbe restare. Si può concedere solo una piccola variante (20%) per giustificare una spesa per i contabilizzatori ecc.... non di più, perché altrimenti ci sarebbero dei costi che per alcuni potrebbero raddoppiare. Modificare dal progetto certi impianti, dovrebbe diventare un reato, se non accettato oltre che dal costruttore anche dal 100% dei condomini.

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Daniele
Daniele 15-11-2020 23:07:36

Egr. Ferdinando il tuo punto di vista rapportato a 50 anni fa risulta plausibile ma oggi tutto cambia non solo molto in fretta ma anche con molta attenzione verso l’ambiente... i sistemi di riscaldamento utilizzati oggi anche in Italia hanno uno spreco di energia di gran lunga inferiore a quelli di cui tu fai menzione... Le villette di cui tu parli sono costruite con nuove tecnologie, non utilizzano il vecchio gasolio e non sono costruite con infissi di legno e lastra di vetro da 2 mm. Senza considerare il clima in cui oggi viviamo pertanto tenere acceso un mausoleo 120/135 gg per riscaldare un condominio penso sia un atto a dir poco criminale... le esigenze delle persone cambiano come il modo di vivere e bisogna adeguarsi al nuovo non al vecchio... distinti saluti

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Ferdinando,
Ferdinando, 16-11-2020 23:24:53

Carissimo Daniele, cosa c'entra con il mio discorso, se parla di mezzi utilizzati oggi, sta forse proponendo di abbattere tutti i palazzi, villette ecc..costruiti prima del 1991 ?
Le faccio notare che le nostre 8 caldaie lavorano in serie, da un po di tempo ma non sono vecchie, andiamo a metano e quasi tutti abbiamo i doppi vetri ecc..
In quanto al mausoleo da tenere acceso 120/135 giorni, non siamo noi a stabilirlo, ma questo vale per tutti, anche per le nuove tecnologie, a meno che i pannelli solari possono fare la differenza, sperando nelle giornale di sole o del vento se si inseriscono le pale sui tetti.

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Ferdinando,
Ferdinando, 16-11-2020 23:26:16

Carissimo Daniele, cosa c'entra con il mio discorso, se parla di mezzi utilizzati oggi, sta forse proponendo di abbattere tutti i palazzi, villette ecc..costruiti prima del 1991 ?
Le faccio notare che le nostre 8 caldaie lavorano in serie, da un po di tempo ma non sono vecchie, andiamo a metano e quasi tutti abbiamo i doppi vetri ecc..
In quanto al mausoleo da tenere acceso 120/135 giorni, non siamo noi a stabilirlo, ma questo vale per tutti, anche per le nuove tecnologie, a meno che i pannelli solari possono fare la differenza, sperando nelle giornate di sole o del vento se si inseriscono le pale sui tetti.

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Daniele
Daniele 16-11-2020 23:50:16

Ferdinando... basta leggere sul web cosa istallare per risparmiare energia... c’è chi si vuole adeguare e chi invece no... tutto qua impedirlo ormai non é più possibile... fortunatamente. Cmq a titolo informativo, per un impianto con i termosifoni la temperatura dell’acqua è tra 60°C e 70°C, mentre è decisamente inferiore, intorno ai 30-35°C, se abbiamo un sistema a pannelli radianti, come ad esempio gli impianti a pavimento, o soffitto. Le caldaie moderne se pur regolate automaticamente in base al clima esterno si capisce bene che sprecano di più per aumentare le temperature di servizio a 60/70 ‘C. Ciò premesso oggi si utilizzano gli impianti con pompa di calore che riscaldano e rinfrescano le abitazioni e/o locali, facendo risparmiare soldi ed aiutando l’ambiente che ci circonda soprattutto per le generazioni future. Un saluto buone cose.

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Ferdinando,
Ferdinando, 17-11-2020 14:04:42

Carissimo Daniele, non metto un dubbio le nuove tecnologie, migliori delle precedenti, ma il problema discusso era un'altro, quello di inserire contatori, valvole ecc.. sui caloriferi, utilizzando la norma UNI 10200 e delle anomalie prodotte, facendo rispettare delle norme che potevano essere disattese, specialmente per i condominii costruiti prima del 1991. Sono stato chiaro ?

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