Il fatto. Un condomino si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato nel 2013, non essendo tale impianto in grado di scaldare la propria abitazione.
Ciò nonostante, nel 2015 il Condominio lo includeva tra i condomini obbligati al pagamento delle spese ordinarie di gestione e di consumo dell'impianto di riscaldamento centralizzato per gli esercizi dal 2012 al 2014.
Il condominio distaccato impugna la delibera chiedendone l'annullamento, previo accertamento del legittimo esercizio del proprio diritto al distacco.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7568 dell'8 aprile 2019, ha parzialmente accolto la domanda del condomino. Ha infatti accertato la legittimità del distacco, dichiarando però il condomino tenuto a contribuire per intero alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell'impianto centralizzato e, nella misura dell'1,21%, della spesa di "consumo involontario" di gas metano utilizzato per il riscaldamento.
Quando la rinuncia è legittima? La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato, è da ritenersi pienamente legittima, purché il singolo condomino dimostri che, dal suo operato, non derivino né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né, tanto meno, squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio
Non sono più dovute le spese d'uso. La Cassazione ha distinto le spese di conservazione dell'impianto in esame e quelle dovute in relazione al suo uso, stabilendo che solo queste ultime non siano dovute se l'impianto non è utilizzato.
La conseguenza di questa differenziazione è che l'art. 1118 c.c., secondo cui il condomino non può rinunciare al diritto sul bene comune per sottrarsi al contributo nelle spese, riguarda soltanto la prima tipologia di spese, quelle relative alla conservazione del bene; le cosiddette spese di esercizio invece, non possono essere imputate ai condomini che non utilizzano il bene comune.
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