Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Ma quanto rumore fa quel condizionatore in condomino? Chiedilo all'ARPA

Il condòmino ha diritto a sapere dall'ARPA quanto rumore fa il condizionatore d'aria.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il singolo condomino ha diritto di conoscere dall'Agenzia regionale che tutela l'ecosistema a quanto ammontano le immissioni sonore prodotte dell'impianto di condizionamento dell'aria attivo nello stabile: si tratta infatti di una vera e propria informazione ambientale, in base alla direttiva Ue recepita in Italia con il decreto legislativo 195/05, che ha una portata più ampia rispetto alla mera normativa sulla trasparenza di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.

Così si è pronunciato il TAR LAZIO nella sentenza n. 4018/2016, ove è stato precisato che per le immissioni sonore provocate dall'impianto costituiscono un'informazione ambientale che l'agenzia regionale deve fornire in 30 giorni.

Questi i fatti di causa. Una condomina, con ricorso, contesta il silenzio serbato dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), sulla propria istanza di accesso a documenti rilevanti in tema di accertamento delle immissioni sonore provocate dall'impianto di condizionamento all'interno del proprio condominio; per tali ragioni, chiedeva l'annullamento del silenzio/diniego dell'ARPA sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

A tal proposito, quanto alla sentenza in commento, preliminarmente, giova ricordare che sono ben noti i problemi che da alcuni anni, a seguito della diffusione degli impianti di condizionamento negli edifici privati, sorgono quando le immissioni di rumore (ma non solo) superano i livelli massimi previsti dalla legge.

L'errata convinzione di molti condomini convinti di poter installare in maniera indiscriminata questi apparecchi, sia sulle porzioni di proprietà privata sia sulle parti condominiali, causa un contenzioso giudiziario che nei suoi termini giuridici non può che fare riferimento ai principi generali.

Pertanto, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, la Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione Italiana, introducendo anche alcuni strumenti a carattere preventivo (svolte dall'ARPA); a riguardo, infatti, se un condominio lamenta disturbo per eccessivo rumore deve rivolgersi al Comune di appartenenza - settore ambiente con un'esposto/segnalazione inquinamento acustico, dettagliando orari e tipologia di rumore, e chiedendo l'intervento dell'ARPA della sua regione per effettuare i rilievi fonometrici di controllo.

Di conseguenza, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 447/95 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini (art.32 Costituzione italiana).

Quando il condizionatore non può essere rimosso perchè indispensabile

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso in esame, il giudice amministrativo, precisa che secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.195/2005 "l'autorità pubblica rende disponibile… l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse". Da ciò deriva che l'accesso alle informazioni ambientali ha una portata ben più ampia rispetto alla normativa sulla trasparenza (Legge 241/1990).

Nel caso di specie, è emerso che, la ricorrente era residente all'interno dello stesso condominio e che gli accertamenti risultano eseguiti proprio nell'abitazione della stessa condomina.

Quindi era evidente che si trattava di informazioni di tipo ambientali e che la odierna ricorrente risultava portatrice di un interesse giuridicamente qualificato all'ottenimento della richiesta documentazione.

Inoltre, il tribunale amministrativo ha evidenziato che l'oggetto della richiesta, tra l'altro, era stato puntualmente indicato, per cui allo stesso non ostava alcun impedimento di cui all'articolo 5, comma 1, Let c) del d.lgs. n. 195/2005 (rappresentato dalla sua eccessiva genericità); né poteva ritenersi che tale istanza era irragionevole rispetto alle finalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto: si tratta sempre di atti recanti informazioni ambientali relative all'adozione di misure, di competenza dell'interpellata ARPA.

Quando il condizionatore non può essere rimosso perchè indispensabile

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al dettato normativo citato, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, con obbligo di ostensione, mediante visione ed estrazione di copia, dei suindicati documenti, oggetto dell'istanza di accesso, entro trenta giorni in capo all'agenzia ARPA.

Sentenza
Scarica TAR LAZIO n. 4018 del 4 aprile 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento