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L'installazione di un condizionatore è attività libera e non necessita di autorizzazione comunali

L'installazione di un condizionatore non è sottoposta a particolari autorizzazioni amministrative (es. cila, scia, ecc.)
Avv. Alessandro Gallucci 

Chissà quante volte alzando la testa abbiamo notato che i balconi sono ormai pieni delle così dette unità esterne degli impianti di condizionamento dell'aria. Queste, solitamente, sono apposte sul fianco superiore della finestra, perfettamente visibili dall'esterno.

C'è chi, per evitare contestazioni o comunque per autonoma scelta personale, decide di apporre l'unità esterna sul pavimento del balcone in modo tale che sia meno visibile o comunque invisibile dall'esterno. Quella del condizionatore che lede il decoro dell'edificio è questione vecchia quanto la sua presenza sul mercato.

Condizionatore e decoro dell'edificio

Prima di entrare nel merito della questione afferente al decoro, è bene ricordare che l'installazione in facciata dell'unità esterna del condizionatore rappresenta una particolare forma d'uso delle cose comuni ex art. 1102 c.c.

Esso altera o non altera l'estetica dell'edificio? Il dubbio amletico non ha una risposta unica. Alle volte si ed alle volte no.

Certo, come ha pregevolmente evidenziato il Giudice di Pace di Grosseto, "le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle abitazioni e, più in generale, dell'ambiente" (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).

Il magistrato grossetano che in quella sentenza s'occupava proprio di impianto di condizionamento ha terminato il proprio ragionamento, passando dal generale al particolare, affermando che nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell'immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali (Giudice di Pace ult. cit.).

Non sempre i giudizi sono arrivati a simili conclusioni.

Nel 2003, ad esempio, la Corte di Cassazione, valutando un ricorso proprio in merito all'installazione di un condizionatore sulla facciata comune (rectius: del motore esterno) ha affermato che era giusta la conclusione del giudizio di merito nel quale si disse che le notevoli dimensioni del macchinario erano sicuramente alterative dell'estetica dell'edificio (Cass. 22 agosto 2003 n.12343).

Condizionatore e autorizzazioni edilizie secondo la giurisprudenza

Chiarito ciò è bene domandarsi: al di là dei profili strettamente condominiali, l'installazione di un condizionatore è sottoposta a particolari autorizzazioni amministrative (es. cila, scia, ecc.)?

Per lungo tempo, nel silenzio della legge, la risposta è stata affidata alla giurisprudenza, specie quella amministrativa, competente a decidere in merito a controversie riguardanti simili situazioni.

Il condizionatore invadente va rimosso dalla parete.

Così, per prendere quell'orientamento che successivamente è prevalso anche in sede legislativa e regolamentare, pare utile citare una sentenza del T.A.R. di Bari che dava risposta negativa al quesito.

Il tribunale amministrativo pugliese in quel caso specificò che l'installazione di un condizionatore non rientra tra le attività edilizie da autorizzarsi in quanto si tratta di attività libera che non modifica in modo apprezzabile la sagoma degli edifici.

Il caso di specie vedeva la polizia municipale, nella sua veste di accertatrice di violazioni edilizie, irrogare una sanzione amministrativa per l'esecuzione di lavori (leggasi installazione del condizionatore) senza le dovute autorizzazioni. Da qui il ricorso al tribunale amministrativo che ha dato ragione al cittadino.

Secondo i magistrati baresi, infatti, "il posizionamento dei condizionatori climatici all'esterno dell'edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell'aspetto esteriore (art 10 comma 1 lett. c) t.u. edilizia e art 146 d.lgs. n.42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera (Consiglio di Stato parere 16 marzo 2005 n.2602/2003) non idonea a ledere in modo apprezzabile né l'interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo "provvisorio" apposto ai sensi dell'art 2 l.1939 n.1497" (T.A.R. 20 ottobre 2011 n. 847).

Interesse paesaggistico e corretto esercizio dell'attività edilizia, quindi, non sono violati se s'installa un condizionatore senza comunicare alcunché.

Condizionatore e autorizzazioni edilizie secondo la legge

Nell'ultimo quinquennio della seconda decade del secolo v'è stata una febbrile attività legislativa volta alla semplificazione degli strumenti autorizzativi dell'attività edilizia.

La direttrice è stata una: rendere libero ciò che è di minore importanza e favorire le asseverazioni dei privati, a decremento dell'attività istruttoria preliminare degli uffici pubblici, nell'ottica di una velocizzazione delle pratiche.

Così, ad esempio, più volte è stato rimaneggiato l'art. 6 del d.p.r. n. 380/01 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in campo edilizio) che oggi recita:

«Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw».

Il solco giurisprudenziale è stato sostanzialmente seguito: salvo casi particolari, dettati da specifiche norme locali l'installazione di un condizionatore di potenza non superiore a 12 Kw rientra nell'ambito dell'attività edilizia libera.

Decoro architettonico e installazione di condizionatori

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