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Installazione d'un climatizzatore: quando è lecito, quando è illecito e le possibili conseguenze negative

Quando l'installazione di un climatizzatore può essere considerata illegittima.
Avv. Alessandro Gallucci 

A camminare per le strade guardando i balconi delle abitazioni o semplicemente la facciata degli edifici è immancabile la presenza delle così dette unità esterne dell’impianto di condizionamento dell’aria. L’installazione dell’impianto può causare al suo proprietario alcuni problemi sotto diversi aspetti: vediamo quali.

Rumorosità del condizionatore

Una delle lamentele più ricorrenti dei vicini è quella dell’eccessiva rumorosità dell’impianto soprattutto nelle ore notturne. Come dire: il beneficio del refrigerio nelle ore di riposo spesso causa fastidio agli altri.

In questi casi, se le immissioni rumorose sono davvero intollerabili, chi se ne lamenta può agire in giudizio per ottenere la cessazione delle stesse ed il risarcimento del danno subito.

E’ bene comunque ricordare che non esiste un diritto al silenzio assoluto e che la rumorosità dev’essere sempre valutata caso per caso.

In una fattispecie relativa ai rumori provocati da una ventola di aerazione d’un bagno, la Corte di Cassazione ha affermato che “ il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.

In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio, Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d’aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)” (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).

Alterazione del decoro architettonico

Nessun opera individuale o decisa dall’assemblea può, se non v’è il consenso di tutti i condomini, alterare l’estetica dell’edificio. E’ bene ricordare che con il concetto di decoro architettonico si fa riferimento “ all'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007).

Esso, inoltre, non è prerogativa degli edifici di particolare pregio artistico ed è un bene condominiale.

E’ opinione comune e condivisa, infatti, che " il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, e' un bene comune" (Cass. n. 8830 del 2008).

Vale la pena ricordare, infine, che “ l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

In sostanza: l’installazione d’un condizionatore può essere considerata illegittima se altera il decoro dell’edificio in modo tale da comportare un danno, economicamente valutabile, tanto alle unità immobiliari quanto alle parti comuni.

Resta inteso, in conclusione, che l’apposizione dell’unità esterna dell’impianto sulla facciata comune non può avvenire se il regolamento condominiale (assembleare o contrattuale) vieta categoricamente qualsiasi modificazione della sagoma dell’edificio o comunque qualunque alterazione del decoro.

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