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L'ultima violazione del decoro non può essere sanzionata se per le prime nessuna ha contestato nulla

Non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificativa compiuta da un condomino quando sussista degrado di detto decoro.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Il decoro architettonico, ovvero croce e delizia di chi gradirebbe la salvaguardia assoluta dell’estetica dell’edificio. La folta schiera di sentenze sull’argomento si arricchisce di una nuova pronuncia resa nel solco dell’ormai consolidato indirizzo sul tema.

Prima di vedere più da vicino cos’ha detto la Cassazione con la sentenza n. 14992 del 7 settembre 2012, vale la pena effettuare, come si suole dire, un bel ripasso del concetto di decoro architettonico.

La definizione, nel silenzio del codice, ce la fornisce la giurisprudenza; la Cassazione ormai da anni è fermamente orientata nell’affermare che per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851 del 2007).

Non tutte le modificazioni dell’estetica dell’edificio possono essere considerate lesive del decoro.

Devono essere reputate tali solamente le alterazioni, ossia le modificazioni in senso peggiorativo. Ma non basta.

E’ indiscusso, infatti, che “ l'alterazione del decoro deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva: l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere” (Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

La particolarità del caso risolto dalla Cassazione, con la sentenza n. 14992, stava anche ne fatto che l’asserita alterazione del decoro, secondo quello che emerse nel corso della causa, non fu la prima. Insomma in quel condominio già altri erano intervenuti in tal senso.

Questa circostanza ha un peso fondamentale nella valutazione dell’alterazione dell’estetica dell’edificio.

Secondo gli ermellini, infatti, " occorre premettere in tema di condominio, non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera modificat iva compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino: la valutazione circa il degrado della facciata del fabbricato è oggetto riservato all'indagine del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Nella specie, la sentenza con motivazione immune da vi zi logici o giuridici, ha evidenziato come le originarie linee della facciata erano state stravolte dai diversi interventi che nel corso degli an ni erano stati effettuati dai singoli condomini con la realizzazione di verande, apposizioni di tubazioni con colori differenti" (Cass. 7 settembre 2012, n. 14992).

In sostanza: nella valutazione dell’alterazione del decoro, che spetta al giudice di merito adito, non può non tenersi conto di altri interventi alterativi rimasti impuniti.

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