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Il condomino può distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato e non pagare le spese d'uso

Riscaldamento: i condomini possono decidere di separare la parte dell'impianto di loro proprietà da quella comune.
Avv. Alessandro Gallucci 
4 Nov, 2011

Arriva l’inverno e come “buona regola” impone con esso tutte le polemiche sull’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato. C’è chi dice che funziona per poche ore, chi per troppo tempo e chi, immancabilmente, che rispetto al servizio il costo è elevato.

Eppure, a ben vedere, la costante opera nomofilattica della Corte di Cassazione consente ai condomini insoddisfatti dell’impianto di distaccarsi da esso. Precisiamo meglio: che i comproprietari siano insoddisfatti non è determinante.

Per gli ermellini essi, a determinate condizioni, possono decidere di separare la parte dell’impianto di loro proprietà da quella comune.

Quali e quante sono queste condizioni?

Esse sono due:

a) che tale distacco con arrechi squilibrio termico e aggravio dei costi per l’impianto centralizzato e gli altri condomini;

b) che il condomino distaccato continui a partecipare alle spese di conservazione del bene (egli, infatti, rinuncia all’uso ma non può così liberarsi dal vincolo di comproprietà).

Questi principi sono stati ribaditi, nuovamente, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19893 dello scorso 29 settembre. Secondo la Corte regolatrice " poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, comma secondo, c.c., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma secondo, c.c., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento (Cass. n. 08924 del 02072001).

Il condomino, dunque, come ripetutamente affermato da questa Corte, può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (cfr: Cass. civ., sez. 2^, sent. 25 marzo 2004, n, 5974; Cass. civ., sez. 2^,; Cass. civ., sez. 2^, sent. 12 novembre 1997, n. 11152).

A tali considerazioni occorre aggiungere che non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poiché questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento (per la questione dell'interesse meritevole di tutela: Cass. n. 8038 del 02/04/2009; Cass. Sez. U, n. 4421 del 27/02/2007; Cass. n. 8038 del 02/04/2009; Cass. n. 2288 del 06/02/2004).” (Cass. 29 settembre 2011, n. 19893).

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