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Gli impianti di condizionamento soggiacciono alla normativa sulle distanze legali?

Un primo richiamo applicativo al principio sancito dalla Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 269/2015.
Avv. Giuseppe Zangari 

La vicenda. Due condomini impugnano una delibera che acconsentiva alla realizzazione di un camino per il ricambio d'aria di un'unità immobiliare posta al pian terreno del fabbricato condominiale, a cura e spese del proprietario della suddetta unità.

A supporto della pretesa i ricorrenti espongono una sere di doglianze tra cui, per quanto di interesse al presente scritto, la circostanza che l'unico punto di installazione del camino avrebbe impedito ai ricorrenti di installare a loro volta le unità esterne dell'impianto di condizionamento dal momento che le stesse, in forza del vincolo imposto dalla Soprintendenza della Belle Arti, avrebbero dovuto essere posizionate sul cavedio interno della medesima parete condominiale.

Di conseguenza, la delibera sarebbe affetta da nullità in quanto impeditiva per la restante compagine di un pari uso della cosa comune.

Si costituiscono in giudizio il condominio nonché alcuni condomini affermando che la soluzione tecnica proposta da uno dei tecnici incaricati consentiva la coesistenza del condotto di aereazione con i condizionatori a servizio dei piani sovrastanti.

La sentenza. Il Tribunale rigetta l'impugnativa ritenendo, tra l'altro, infondato il motivo sopra esaminato (Trib. Udine n. 1211/2018).

L'elaborato tecnico prodotto dal condominio evidenziava l'impossibilità di coesistenza sulla medesima facciata denominata "A" del camino e degli impianti, dovendo questi ultimi rispettare la distanza di un metro da un'altra facciata denominata "D"; viceversa, la perizia del tecnico incaricato da uno dei condomini fondava la coesistenza dei manufatti proprio sul presupposto che l'installazione degli impianti non fosse subordinata al rispetto della distanza legale.

A sostegno del proprio ragionamento il Tribunale richiama una recente pronuncia d'appello dalla Corte Palermitana (C.d.A. Palermo, n. 269/2017) che, dopo aver evidenziato che la presenza di condizionatori nelle unità abitative costituisce oggi un'esigenza indispensabile, ha quindi affermato che "…la precarietà dell'impianto di condizionamento costituito da elementi non allocati stabilmente sul muretto di appoggio (come sarebbero quelli in esame), trattandosi di apparecchiature amovibili e di dimensioni ridotte rispetto all'ampiezza dell'area circostante, non ne consente la soggezione alla disciplina di cui all'art. 907 c.c. in materia di distanze legali".

Condizionatori, targhe, decoro architettonico e litigi tra condòmini

L'art. 907 c.c., a tutela del diritto di veduta che i condomini possono esercitare dalla finestra del proprio immobile, sancisce il divieto di erigere un fabbricato e/o realizzare un manufatto a una distanza inferiore ai tre metri, sia che si tratti di veduta diretta che obliqua, così da garantire una visuale sufficientemente libera.

Nel caso di specie, pertanto, il Giudice ritiene di "condividere quanto affermato dalla Corte palermitana, considerato, altresì, che le distanze legali, nella fattispecie in esame, non risulterebbero lese dal momento che la collocazione degli impianti di condizionamento, come prospettati dal p.i. _______, avverrebbe al di sotto delle finestre le quali, a loro volta, non presentano problemi di rispetto delle distanze legali con la parete "D" di proprietà del Condominio ______ che, oltretutto, su tale parete non ha alcuna apertura e/o veduta".

Ne consegue che la realizzazione del camino non impedisce ex art. 1102 c.c. ai condomini di fare pari uso della medesima facciata rispetto alla collocazione dell'impianto di condizionamento. Pertanto gli impianti di condizionamento, ove si tratti di strutture amovibili e di ridotte dimensioni rispetto all'area circostante, non soggiacciono alla normativa sulle distanze legali prevista dall'art. 907 c.c.

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