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Telecamere in luogo di pubblico transito, si può fare! Basta stipulare l'accordo con i Comuni. La richiesta può partire dal singolo amministratore di condominio o anche dalle Associazioni di categoria.

Le telecamere private possono andare ad inquadrare le aree di pubblico transito, previo semplice accordo vincolante con l'amministrazione comunale.
Avv. Carlo Pikler Privacy and Legal Advice 2018 S.r.l. 

Interessante per inquadrare la disciplina "videosorveglianza su aree di pubblico transito/condominio", risulta essere la L. 18/04/2017 n. 48, che va a riguardare le "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Secondo questa disposizone, attuata a dire il vero in maniera alquanto sporadica dalle istituzioni comunali, è opportuno concludere accordi tra istituzioni comunali, forze dell'ordine e privati, tanto che all'art. 1-bis si specifica che: "Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi o i patti possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno 10 impianti, da associazioni di categoria... per la messa in opera a carico dei privati di sistemi di sorveglianza tecnlogicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o istituti di vigilanza privata convenzionati."

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La norma, poi, specifica anche che, a partire dal 2018, i Comuni possono prevedere degli sgravi fiscali sull'IMU o sulla TASI per i privati che intendono investire in questa tecnologia che possa portare ad una maggiore sicurezza del territorio.

Presupposto della normativa in questione è il D.L. del 23 febbraio 2009, n. 11, che specifica come per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La ratio legis posta a fondamento di questa disciplina, si ritrova in un precedente parere del Garante nazionale, n. 30246/2016, indirizzato al Comune di Olgiate Olona. Il parere in questione, fa seguito ad una richiesta specifica di accesso alle immagini, effettuata dallo stesso Comune, il quale era interessato ad acquisire immagini registrate da telecamere installate da privati cittadini.

Il Garante, parte dal presupposto che tutte le telecamere installate dal comune per finalità di sicurezza urbana, ovvero di tutela dell'ordine e dell'incolumità delle persone, possono essere visionate dalla polizia locale, dello stato e dai carabinieri, ai quali è demandato un accesso esclusivo alle immagini e agli impianti di video-sorveglianza.

Da qui addirittura si può considerare che gli impianti, seppur privati, laddove inquadrano aree pubbliche, possono essere considerati ad uso esclusivo di polizia locale e dello stato, quasi da far intendere che divengono di proprietà delle Istituzioni stesse per finalità di pubblica sicurezza.

Sicuro, i titolari del trattamento in questione divengono le istituzioni e non più i privati installatori. l trattamento, potrà essere effettuato solo da agenti di polizia locale che abbiano la qualifica di "agente di pubblica sicurezza".

Da ciò ne consegue come i Condomini che vorranno riprendere porzioni dell'area pubblica di proprio interesse, potranno mettere a disposizione dei comuni i propri impianti perdendo completamente la disponibilità delle immagini, ma al contempo valorizzando la conservazione delle stesse per almeno sette giorni e regolarizzando la ripresa di eventi in zone soggette a pubblico passaggio.

Sulla base di questo principio, si può quindi sostenere, che le telecamere private possono andare ad inquadrare le aree di pubblico transito, previo semplice accordo vincolante con l'amministrazione comunale, baipassando in questa maniera la necessità di predisposizone di una PIA e la eventuale nomina di un D.P.O.

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Non solo, ma in caso di accordo vincolante con la pubblica amministrazione, si possono conservare le immagini anche per un periodo superiore (fino a 7 giorni), e si supera anche il rischio collegato alla estrapolazione dei dati, con il relativo pericolo della inutilizzabilità delle prove, in quanto i soggetti deputati a tale incombente diventano in via esclusiva le forza dell'ordine.

All'incontro tenutosi presso il Garante nazionale, parlando del Codice di condotta, si è difatti trattato anche di questo specifico argomento e, in quella sede, il Garante ha sottolineato la necessità di utilizzare questo strumento normativo per regolarizzare le riprese su aree di pubblico transito, andandolo anzi ad incentivare.

In questa maniera, il trattamento, attiene alla sicurezza urbana da intendersi, secondo le recenti indicazioni della Consulta "come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa".

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