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Condizionatore del singolo condomino, problema dell'acqua di condensa e sicurezza dei condomini

Il Tribunale di Trani ha affrontato il caso di un condomino con condizionatore indispensabile per la vivibilità dell'appartamento che metteva in pericolo la sicurezza degli altri partecipanti al condominio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'installazione di un condizionatore non può certo occupare una parte rilevante della facciata in quanto, di fatto, si impedisce agli altri condomini di utilizzare il muro comune con identiche modalità e traendone eguale soddisfazione. Naturalmente l'installazione non dovrà poi limitare luce e visuale alle altre proprietà esclusive, né generare immissioni acustiche intollerabili.

Si deve poi considerare il problema dell'acqua di condensa. A tale proposito merita di essere ricordato che l'apertura di un foro nel muro perimetrale comune per consentire ad un tubo (del diametro di 2 cm. Circa) di immettersi nel tubo pluviale condominiale costituisce, senza dubbio, una modifica della cosa comune (muro perimetrale comune e pluviale condominiale).

Bisogna però considerare che, con riguardo al muro perimetrale, la modifica è conforme alla destinazione del bene comune, cioè rientra tra le legittime modifiche che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese (sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico); al contrario, con riguardo al pluviale condominiale, si deve parlare di una modifica illegittima in quanto innestare un tubo che scarica la condensa del condizionatore in un pluviale condominiale altera la destinazione del predetto bene comune che è quella (e solo quella) di scaricare le acque meteoriche: in altre parole essendo questa la funzione del pluviale è illegittimo l'innesto di un tubo che scarichi liquidi di altra provenienza, indipendentemente dalla loro composizione (Trib. Padova 22 febbraio 2011, n. 352). Del resto non si può escludere che la condensa dell'unità esterna del condizionatore venga scaricata direttamente sul terreno condominiale, fenomeno che potrebbe creare problemi agli altri condomini. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Terni nella sentenza n. 572 dell'8 luglio 2022.

Condizionatore, problema di condensa e sicurezza dei condomini: la vicenda

Un condominio chiedeva al Tribunale di condannare un condomino all'immediata rimozione di un condizionatore collocato sulle parti condominiali ed al risarcimento dei danni causati dalla sua illegittima condotta.

In particolare l'attore nell'atto introduttivo affermava che il condizionatore di proprietà del convenuto era stato collocato sul marciapiede dello stabile e per tale ragione era pericoloso, soprattutto per bambini ed animali, oltre a rappresentare un evidente attentato all'estetica del palazzo.

Il condominio richiamava l'art. 7 del regolamento condominiale secondo cui era vietato occupare in tal modo le parti comuni; in ogni caso faceva presente che per decisione dell'assemblea tale impianto doveva essere rimosso ma il convenuto aveva ignorato la volontà assembleare, violando pure le prescrizioni del regolamento edilizio comunale.

Il convenuto faceva presente che aveva acquistato l'appartamento nel 2015 ma che il climatizzatore era stato istallato nell'anno 2004, quindi, ben undici anni prima dell'acquisto; inoltre sottolineava che - come risultava da un Attestato di Prestazione Energetica fornitogli dal venditore - l'unico metodo di raffrescamento/riscaldamento del suddetto appartamento erano i due climatizzatori per ambienti (cioè due split interni, ma con un solo corpo esterno).

In ogni caso contestava sia la violazione del decoro del caseggiato (il motore era posto in un sottoscala dentro un andito), sia la pericolosità di tale apparecchio. Nel corso dell'istruttoria erano escussi i testimoni delle parti che chiarivano la situazione.

Alcuni testimoni facevano presente che dal condizionatore fuoriusciva dell'acqua che si riversava sul terreno condominiale e nel periodo invernale si trasformava in ghiaccio.

La decisione

Il Tribunale ha accertato che l'alloggiamento dove è stato collocato il condizionatore esisteva già al momento dalla costruzione. Secondo lo stesso giudice, quindi, il convenuto non ha utilizzato, senza autorizzazione, parti comuni in violazione del regolamento di condominio, essendo già predisposto sia l'andito che il suo utilizzo, ma ha semplicemente continuato a mantenere la situazione come predisposta alla costruzione.

In ogni caso il Tribunale ha escluso pure il danno all'estetica della facciata atteso che inizialmente, al completamento della costruzione, l'andito era chiuso con una serrandina di alluminio di color beige; in altre parole dalle diverse testimonianze è emerso che la presenza della serrandina per coprire la visibilità del motore dell'impianto era stata posta dal costruttore e, quindi, era un elemento di discontinuità della facciata già presente al momento della costruzione.

Riguardo alla perdita di acqua che dall'impianto arriva sul terreno condominiale, il Tribunale ha notato come, nei giorni in cui la temperatura è sullo zero, si può creare una pericolosa lastra ghiacciata.

Di conseguenza lo stesso giudice ha condannato il convenuto a mettere la "macchina" in una situazione di sicurezza, adottando le opportune cautele di raccolta dell'acqua o altro dispositivo che permetta di non produrre o comunque di evitare la fuoriuscita di acqua sul selciato ove camminano i condomini.

Sentenza
Scarica Trib. Terni 8 luglio 2022 n. 572
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