#1 Inviato 25 Giugno, 2016 Buonasera!!! Vi descrivo una questione particolare, per la quale chiederei un supporto!!! Proprietario di immobile, caratterizzato da alcune opere abusive (del tipo, realizzazione di una tavernetta); vende il proprio immobile, ed oltre ad aver redatto regolare atto di compravendita con l'acquirente, redige anche una scrittura privata con la quale l'acquirente accetta l'immobile con annesse opere abusive. Scrittura privata redatta in presenza dell'agenzia immobiliare e sottoscritta da tutti (Agenzia immobiliare, venditore ed acquirente). Dopo esser trascorsi tre anni dalla compravendita e dalla scrittura privata, giunge alla venditrice, da parte dell'acquirente una lettera di un avvocato, con la quale le viene chiesto un risarcimento danni a seguito della demolizione delle opere abusive intimata dal Comune all'acquirente dell'immobile. Il senso del risarcimento si fonderebbe sul fatto che le opere abusive siano state fatte dalla venditrice prima ancora di vendere l'immobile, e stante la demolizione richiesta dal Comune all'odierno proprietario (ossia l'acquirente), quest'ultimo si rivarrebbe sul venditore dell'epoca. Ora mi chiedo, non ha alcun senso quella scrittura privata, con la quale l'acquirente era messo a conoscenza delle opere abusive ed allo stesso tempo, accettava l'immobile nello stato in cui era????
#2 Inviato 25 Giugno, 2016 Copio e incollo: --link_rimosso-- Estratto: la vendita di un immobile che presenti irregolarità dal punto di vista urbanistico non comporta semplicemente l’inadempimento e dunque la responsabilità contrattuale del venditore, ma implica la nullità del contratto stesso (da ultimo, per la nullità è anche Trib. Massa 9 aprile 2014). 1
#3 Inviato 25 Giugno, 2016 Copio e incollo:--link_rimosso-- Estratto: la vendita di un immobile che presenti irregolarità dal punto di vista urbanistico non comporta semplicemente l’inadempimento e dunque la responsabilità contrattuale del venditore, ma implica la nullità del contratto stesso (da ultimo, per la nullità è anche Trib. Massa 9 aprile 2014). Interessante e giusta sentenza, se non ricordo male tempo fa su questo forum si sosteneva l'esatto contrario.
#4 Inviato 26 Giugno, 2016 Io la ringrazio per avermi messo in evidenza questa sentenza. Ma la domanda mia era un'altra....la scrittura privata non avrà alcun valore in termini legali?
#5 Inviato 26 Giugno, 2016 Se la vendita è nulla, a mio avviso, la scrittura privata non ha valore. La vendita è viziata sin dall'origine. Ovviamente, il mio consiglio è quello di parlarne con un legale.. io faccio tutt'altro come mestiere...🙂
#6 Inviato 26 Giugno, 2016 La Cassazione ha precisato che la nullità, comunque, riguarda unicamente il contratto definitivo di vendita, quello cioè rogato davanti al notaio e non, invece, il contratto preliminare (del resto la normativa sugli obblighi delle dichiarazioni riguarda solo gli atti pubblici e non le scritture private ; mi domando come il notaio abbia potuto rogare, infatti si stabilisce che gli atti che trasferiscono la proprietà ed altri diritti reali (v. usufrutto, ecc.) relativi a edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati dal notaio se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione a edificare oppure se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda”.
#7 Inviato 26 Giugno, 2016 Il notaio, in sede di rogito, mostra all'acquirente la pianta dell'immobile come risulta all'ufficio tecnico del comune, gli chiede esplicitamente se essa corrisponde allo stato di fatto e la allega all'atto. Con questa dichiarazione davanti al notaio l'acquirente diventa lui il responsabile di eventuali lavori eseguiti in difformità. La scrittura privata richiesta dalla venditrice, anziché tutelarla, si configura come una vera e propria autodenuncia ("sono stata io a eseguire le opere abusivamente!").
#8 Inviato 14 Gennaio, 2021 presenza di opere abusive prima della stipula rogito note ad entrambe le parti come da scrittura privata che suppongo non sia stata registrata vista la materia l'iregolarità non è stata dichiarata nel rogito nonostante le parti ne fossero bene a conoscenza -> falso in atto pubblico per quanto già detto da Giovanni l'atto è nullo "ab origine" è meglio dimenticarsi della scrittura privata se non si vuole arrivare alla nullità dell'atto non si capisce come abbia fatto ad accorgersi il comune visto che le opere riguardano "realizzazione di una tavernetta" il notaio prima di stipulare chiede una relazione di conformità catastale ed edilizia/urbanistica sottoscritta da un tecnico - qui non è stata fatta? molto strano I notai la richiedono in forza al decreto legge n 78/2010, tramutato successivamente in legge e tutt’ora in vigore, il quale ha modificato la precedente legge 52/85. Modificato 15 Gennaio, 2021 da studiofrancescopozzi
#9 Inviato 15 Gennaio, 2021 Son passati quattro anni e mezzo da quando Annamaria 23 ha chiesto un suggerimento. Sarebbe interessante sapere l’epilogo della vicenda, se possibile.
#10 Inviato 15 Gennaio, 2021 sarebbe interessante sì...dopo un anno secondo me si potrebbero anche chiudere i post...comunque non mi ricordo mai di guardare la data e non ho visto che era del 2016...altrimenti non mi sarei inserito @Annamaria 23 Modificato 15 Gennaio, 2021 da studiofrancescopozzi
#11 Inviato 15 Gennaio, 2021 madly dice: Il notaio, in sede di rogito, mostra all'acquirente la pianta dell'immobile come risulta all'ufficio tecnico del comune, gli chiede esplicitamente se essa corrisponde allo stato di fatto e la allega all'atto. Con questa dichiarazione davanti al notaio l'acquirente diventa lui il responsabile di eventuali lavori eseguiti in difformità. La scrittura privata richiesta dalla venditrice, anziché tutelarla, si configura come una vera e propria autodenuncia ("sono stata io a eseguire le opere abusivamente!"). questo prima del decreto legge n 78/2010, tramutato successivamente in legge e tutt’ora in vigore, il quale ha modificato la precedente legge 52/85.
#12 Inviato 13 Febbraio, 2021 Leggendo questo quesito mi è venuto in mente quello che è capitato a me e la mia famiglia. Nel 2013 abbiamo deciso di comprare un'appartamento di una signora che lo ha ricevuto come donazione dal padre. Abbiamo scoperto da poco che però il padre gli ha lasciato in casa anche un soppalco che non risulta sulla piantina. Noi siccome il fratello di questa signora ci ha dato sempre problemi abbiamo deciso di vendere e siamo riusciti a vendere il 14 luglio 2020. Ne approfitto per togliermi una curiosità.La nuova proprietaria può prendersela con la mia famiglia per questo soppalco abusivo non fatto da noi? Modificato 13 Febbraio, 2021 da Ilda95