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Quando il condominio eccepisce di non aver conferito l'incarico ad un professionista

La Corte di Appello di Napoli si è occupata della vicenda di un condominio che ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo di un geometra eccependo di non aver mai conferito l'incarico al professionista.
Avv. Anna Nicola 

Con la decisione n. 1980 pubblicata il 9 maggio 2022, la Corte di Appello di Napoli affronta la seguente vertenza

Il caso

Il tecnico chiedeva e otteneva dal Tribunale di Napoli il provvedimento monitorio con il quale veniva ingiunto al Condominio il pagamento di una certa somma, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per l'attività di redazione del progetto del piano di sicurezza e coordinamento dei relativi lavori, attinenti all'attività di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del fabbricato condominiale.

Il Condominio proponeva tempestiva opposizione eccependo di non aver mai conferito, con delibera, l'incarico al geometra, incarico che era stato invece a lui affidato direttamente dal precedente amministratore.

Quest'ultimo, chiamato in causa su richiesta del Condominio, deduceva che l'assemblea condominiale, anche se non per iscritto e non nel corso di una regolare riunione, sarebbe stata a conoscenza dell'incarico affidato all'opposto e lo avrebbe ratificato raccogliendo tra i condomini le prime quote di ripartizione del compenso spettante al tecnico incaricato.

Si affermava che l'obbligazione assunta dall'amministratore si dovesse ritenere estesa ai condomini e concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi che tra le parti si era perfezionato un contratto d'opera professionale ritualmente eseguito e per il quale era dovuto il relativo corrispettivo.

Nel costituirsi l'amministratore confermava il conferimento dell'incarico e sosteneva di averlo fatto per ragioni di urgenza (in vista di una visita ispettiva della competente autorità amministrativa) e che, comunque, rientrasse nelle sue attribuzioni di amministratore (lamentando anche la usuale abitudine dei condomini di non partecipare alle riunioni assembleari).

Sosteneva che il Condominio aveva ratificato l'incarico avendo anche proceduto alla riscossione delle prime quote della ripartizione del compenso professionale.

Con la sentenza impugnata il Tribunale non ritenendo sussistente l'urgenza ed in carenza di un deliberato assembleare di conferimento o di ratifica dell'incarico, revocava il decreto ingiuntivo rigettando la domanda e condannando il geometra alle spese di lite.

Il giudice di prime cure riteneva in motivazione che questi non avesse esteso la domanda nei confronti del precedente amministratore chiamato in causa e che non potesse ritenersi estesa automaticamente avendo insistito soltanto per la condanna del condominio sulla base di un vincolo contrattuale.

Con l'atto di appello il geometra impugnava la sentenza di prime cure sostenendo l'estensione implicita della domanda contro l'uscito amministratore, che rimaneva contumace.

L'appellante faceva rilevare la sua buona fede e l'affidamento prestato rispetto alla condotta tenuta dall'allora amministratore (e alla urgenza dell'attività da svolgere) oltre che l'utilità ricevuta dal condominio per l'opera prestata.

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del rapporto di natura contrattuale tra l'appellante e il Condominio con la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, chiedeva che fosse ritenuta estesa la domanda nei confronti del precedente mandatario del palazzo con la sua condanna al pagamento di quanto ingiunto. Si costituiva il Condominio appellato con comparsa chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato in quanto infondato.

La decisione

La Corte di Appello, dopo aver affrontato alcune questioni preliminari rigettandole, arriva al punto della questione ed entra nel merito.

Premesso che l'impugnazione è interamente volta ad ottenere la condanna del Condominio al pagamento della parcella professionale per l'attività che si assume essere stata prestata in favore del medesimo sulla base di un vincolo contrattuale ovvero per estensione della domanda la condanna del precedente amministratore che gli aveva conferito l'incarico professionale.

La cd. ragione più liquida

Ciò posto appare necessario preventivamente verificare la sussistenza di sufficienti elementi probatori circa la domanda proposta in quanto si pone come potenzialmente assorbente anche se valutata sotto il profilo della c.d. ragione più liquida.

Invero, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (anche di recente, ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 20/05/2020, n. 9309).

Agli atti del giudizio risultano acquisiti una serie di documenti che appaiono rilevanti ai fini della decisione.

Esame delle prove

Esaminando la produzione depositata nella procedura monitoria (non integrata nel giudizio di opposizione) emergono una serie di elementi in grado di confermare (soltanto) l'avvenuto conferimento dell'incarico e più precisamente:

  • lettera di incarico del precedente amministratore "nella qualità di amministratore pro tempore del fabbricato di cui all'oggetto al professionista quale "coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e quindi per il coordinamento all'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1991, art. 10, comma 2, de del D.lgs. 494 del 14 agosto 1996…" (l'incarico risulta sottoscritto oltre che dal geom. amministratore anche contestualmente dal geometra per l'accettazione);
  • documento intitolato "Piano di sicurezza e coordinamento D.lgs. 494/96" relativo al fabbricato "a cura del geom." privo di data e di sottoscrizione, e privo anche della compilazione della data di inizio lavori e della loro durata;
  • telegramma inviato dal direttore dei lavori il 12 marzo 1999 con il quale, a seguito di sopralluogo presso il Condominio ove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato, dopo aver rilevato la presenza di un "cavo in corrente non protetto", ordina la "sospensione immediata dal lavoro" e ordina al responsabile della sicurezza e all'impresa di "eliminare ad horas detto pericolo";
  • fattura n. 1/00 del 20 giugno 2000 emessa dal geometra al Condominio (privo dell'indicazione del codice fiscale del Condominio) con il seguente oggetto: "Competenze per attività di: coordinatore della sicurezza per il progetto e per l'esecuzione"; l'importo indicato al netto della ritenuta di acconto (previa inclusione del contributo previdenziale e dell'IVA) è di £ 10.688.512; la fattura non è redatta in maniera analitica ed è priva di sottoscrizione; non risulta quindi alcuna parcella o indicazioni specifica dei criteri tariffari applicati, ma risulta allegata ad una lettera del medesimo antecedente alla fattura, indirizzata all'amministratore del Condominio ove richiede il pagamento del detto compenso per l'attività svolta: "Attività di coordinatore della sicurezza per il progetto" e "Attività di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione";
  • stralcio di una pubblicazione ("Il Geometra veronese", n. 12 - dicembre 1997, pp. 349-351) relativa al calcolo delle tariffe professionali "per adempimenti del D.lgs. 494/96".

Quanto alle prove orali acquisite in primo grado, si rileva che il direttore dei lavori ha dichiarato di aver conosciuto il professionista sul cantiere nel Condominio, ma di non ricordare a che titolo; ha dichiarato altresì di non ricordare nemmeno chi fosse il responsabile sulla sicurezza per il cantiere essendo trascorso del tempo (pur non negando di aver inviato il telegramma).

Vengono poi richiamate alcune ricevute di pagamenti di quote condominiali che comproverebbero la raccolta dei fondi condominiali per il saldo della parcella del geometra.

Al riguardo, le dette ricevute risulterebbero prodotte in giudizio dal terzo chiamato rimasto contumace in questa sede e che non sono state depositate da alcuna delle parti costituite nel presente grado di giudizio.

In ogni caso, è lo stesso appellante a precisare nell'impugnazione che la causale delle stesse sarebbe quella estremamente generica della mera indicazione della parola "tecnico".

Conclusioni

Alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel contradditorio delle parti e sopra richiamate, appare evidente che se da un canto è stata fornita la prova del conferimento dell'incarico dall'amministratore pro tempore del appellato (in assenza di alcun deliberato assembleare reso necessario dalla natura straordinaria dei lavori da eseguirsi e non essendo emersa alcuna urgenza ed alcuna ratifica) ciò che non è stato provato è l'effettivo svolgimento dell'incarico e la congruità della parcella della quale si chiede il pagamento posto che alcun accordo a tal fine risulta essere stato stipulato.

In sostanza il geometra si è limitato a fornire prova dell'incarico ricevuto senza produrre documentazione sufficiente a comprovare l'effettivo svolgimento di tale attività professionale.

Tale, infatti, non può essere ritenuta la stampa del tutto informale di un "piano di sicurezza e coordinamento" (PSC) che appare invero privo di dati essenziali che avrebbero reso circostanziato tale elaborato e soprattutto privo della data di redazione e della sottoscrizione del professionista.

Peraltro, il PSC deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la sua idoneità deve essere verificata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che eventualmente può richiedere anche che vengano apportati degli aggiornamenti.

Nel caso di specie avrebbe dovuto svolgere entrambi gli incarichi, ma (anche) della seconda attività invero non vi è traccia se non (eventualmente) il telegramma del 12 marzo 1999. D'altronde non è possibile evincere da un solo telegramma l'adempimento di un incarico professionale di particolare impegno e rilievo senza che altre tracce documentali (e non solo) siano state prodotte per rendere evidente lo svolgimento dello stesso circostanziando anche temporalmente le attività svolte in favore del Condominio.

Incarico amministratore a società e requisiti professionali

Inoltre, la fattura prodotta è estremamente generica essendo priva anche di riferimenti temporali circa l'inizio e la fine dello svolgimento dell'incarico professionale e nemmeno è stato richiesto l'opinamento della parcella analitica presso il Collegio professionale competente al fine consentirne una valutazione in termini di congruità (ex lege 2 marzo 1949, n. 144). Occorre ancora rilevare che l'obbligo di verificare che le disposizioni prescritte e indicate nel PSC siano state applicate spetta al datore di lavoro dell'impresa affidataria e, inoltre, prima dell'inizio dei lavori, tutti i rappresentanti di sicurezza devono averne una copia.

Per cui risulta assolutamente incomprensibile come il direttore dei lavori, prima appaiono del tutto assorbenti e costituiscono la ragione più liquida individuata dal Collegio che non consente l'accoglimento dell'appello.

La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014) in base allo scaglione di valore individuato secondo il criterio del decisum (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/09/2007, n. 19014); liquidazione che deve tenere conto in particolare dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con esclusione della fase istruttoria; valore della causa: da € 1.101 a € 5.200).

Nulla può disporsi invece in ordine alle spese nei confronti dell'ex amministratore rimasto contumace in questa sede poiché la condanna alle spese processuali si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; pertanto, la stessa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. civ. Sez. lavoro, 13/06/2014, n. 13491).

Sentenza
Scarica App. Napoli 9 maggio 2022 n. 1980
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