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Legittima la delibera di un incarico biennale

Poiché l'art. 1129 c.c. dispone che l'incarico di amministratore di condominio vale per un anno ed è tacitamente rinnovato per periodo di ugual durata, è possibile che l'assemblea deliberi che l'incarico abbia durata biennale?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La nomina dell'amministratore

L'art. 1129 c.c. dispone che L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

Se l'assemblea, nel nominare il mandatario gli conferisce un incarico biennale, non pone in essere un atto illegittimo. Almeno, questa è la conclusione cui è giunto il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 638 del 23 aprile 2021.

Iniziamo dalle norme.

Alla luce di questa indicazione normativa, i nostri giudici si sono interrogati sul periodo da intendersi da ricoprirsi da parte del mandatario del condominio.

È stato sostenuto che l'amministratore dura in carica un anno, ma alla scadenza del primo anno il mandato si rinnova automaticamente per un altro anno, senza bisogno di conferme esplicite (Trib. Taranto sent. del 10.12.2015); invece, alla scadenza del biennio occorre una nuova nomina da parte dell'assemblea anche nei confronti del precedente amministratore.

L'organo assembleare in questa sede può decidere se confermare il precedente incarico o nominare un nuovo professionista.

Si ponga il caso che questa assise non decida in merito al proprio mandatario a ridosso della scadenza del precedente: qui opera il principio della cd. "prorogatio imperii", istituto di nascita giurisprudenziale, che consiste nella proroga provvisoria e urgente dell'incarico al precedente amministratore in attesa della sua materiale sostituzione o riconferma. Si tratta di fattispecie di fatto che non richiede alcuna deliberazione del condominio.

Quanto detto sul primo mandato significa che alla scadenza del primo anno, l'amministratore non deve indicare come ordine del giorno dell'assemblea la sua riconferma ma basterà solo indicare ai condòmini che il suo mandato si è automaticamente rinnovato.

Il rinnovo dell'incarico dell'amministratore è automatico alla scadenza del primo anno e non è necessario che venga posto all'ordine del giorno (Trib. Cassino, 21 gennaio 2016, n. 1186; Trib. Milano, ord. del 7.10.2015).

Invece, quando si tratta di scadenza del mandato al secondo anno, l'assemblea deve deliberare espressamente la nomina dell'amministratore, precedente o nuovo.

Se la scelta cade sul precedente amministratore, occorre deliberare la nuova nomina per lo stesso periodo, cioè un anno con rinnovo automatico salvo revoca o dimissioni.

Durata dell'incarico di amministratore, alcune precisazioni

Durata ab libitum

Una parte della giurisprudenza rileva che l'incarico di amministratore "si intende rinnovato per eguale" durata ribadisce, rispetto alla previgente disciplina, la durata annuale dello stesso e stabilisce, inoltre, in assenza di revoca, l'automaticità della sua rinnovazione alle medesime condizioni contrattuali, non soltanto in occasione della scadenza del termine del primo anno, bensì di anno in anno senza interruzioni e, conseguentemente, senza necessità di deliberazioni assembleari sulla conferma" (Trib. Bologna 29 marzo 2018 n. 20322; Trib. Bologna 20 settembre 2018).

In questi termini si è anche pronunciata la Suprema Corte con la decisione n. 2242/2016.

Questa impostazione crea tuttavia parecchia confusione perché il legislatore indica la proroga di durata uguale all'incarico annuale, perché così facendo non si ha più certezza del mandato all'amministratore e questi si ritrova a non poter modificare il preventivo del suo compenso, trattandosi di rinnovo ex se, senza necessità di accettazione.

Sul versante opposto rispetto alla teoria appena indicatata, vi sono altre sentenze -a parere della scrivente, preferibili- che asseriscono che "in assenza, pertanto, di conferma nell'incarico l'amministratore decade dal proprio mandato dopo due anni dalla nomina, continuando successivamente ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina (giudiziale o per volontà assembleare) di un nuovo amministratore". (Trib. Foggia, 21 giugno 2019).

L'ultima pronuncia sul trema: Trib. Busto Arsizio 23 aprile 2021 n. 638

L'autorità giudiziaria ha affrontato il caso di delibera di nomina dell'amministratore con previsione di durata per due anni consecutivi.

Il tribunale ha affermato che l'art. 1129 comma 10 c.c. prevede che l'incarico dell'amministratore, di durata annuale, si intende rinnovato per eguale durata. La lettera della norma è nel senso di sancire il rinnovo automatico, fondato sulla presunzione (semplice) di assenso al rinnovo (tacito) da parte dell'assemblea.

Amministratore cessato dall'incarico e pagamenti, attenzione all'appropriazione indebita

Questa presunzione può essere vinta da una manifestazione di volontà contraria dei condomini, diretta a revocare l'incarico o a prevedere espressamente nel regolamento condominiale la non rinnovabilità dello stesso.

Il giudice afferma che una diversa interpretazione, cioè ritenere che la norma esclude di regola il rinnovo, salvo che l'assemblea lo deliberi espressamente, è in contrasto con il tenore della medesima disposizione.

Pertanto la previsione di un rinnovo automatico nella delibera assembleare è in linea con il disposto normativo di cui all'art. 1129 comma 10 c.c., del quale recepisce il contenuto, e non contrasta con il regolamento condominiale.

La maggioranza necessaria per le delibere sul tema

In ogni caso la maggioranza deliberativa necessaria per la nomina, conferma, revoca, è sempre la stessa: maggioranza del condomini e almeno la metà del valore dell'edificio.

"Ed invero non può condividersi l'orientamento cui sono giunti taluni giudici di merito che distinguono la fattispecie della nomina dell'amministratore da quella della sua conferma, richiedendo solo nel primo caso le maggioranze qualificate di cui al comma 2 del 1136 c.c. (nel testo vigente all'epoca della delibera), e ritenendo sufficienti nel secondo caso le maggioranze semplici di cui al comma 2 del medesimo articolo. (…)

Peraltro il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede che "contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, …", in tal modo equiparando i casi di nuova nomina a quelli di rinnovo (e quindi conferma) dell'amministratore, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. (…) Non si rinvengono peraltro motivi per discostarsi da tale orientamento, il quale risulta conforme al disposto normativo - il quale non prevede affatto una distinzione tra i due casi e prescrive soltanto una maggioranza, ossia quella qualificata - ed alla volontà di legge la quale, al fine di meglio ponderare la scelta e di far in modo che l'amministratore sia scelto con ampie maggioranze, ha previsto che la nomina dell'amministratore sia sempre effettuata con maggioranze qualificate, sia in caso di soggetto che abbia già svolto in passato tale mandato sia in caso di soggetto nuovo". (Trib. Catania, n. 1389/2017).

Sentenza
Scarica Trib. Busto Arsizio 23 aprile 2021 n. 638
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