Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Anticipazioni dell'amministratore: è difficile ottenere il rimborso

Il verbale del passaggio di consegne e l'estratto conto condominiale non rappresentano prova del credito.
Avv. Mariano Acquaviva 

Ancora una sentenza avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme anticipate dall'amministratore per appianare i debiti del condominio. Questa volta è il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3415 del 29 luglio 2022, a doversi esprimere sulla pretesa creditoria dell'ex amministratore, formulata come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Come si vedrà, anche il giudice piemontese giunge alle stesse conclusioni della precedente giurisprudenza: affinché l'amministratore possa ottenere la restituzione delle somme anticipate per conto del condominio occorre fornire prova rigorosa dell'esborso effettuato nell'interesse della compagine.

L'eventuale debito che emerge dal verbale del passaggio di consegne col nuovo amministratore, anche se debitamente sottoscritto da quest'ultimo, non può essere prova adeguata in quanto l'amministratore, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti consegnatigli dal precedente amministratore.

Ecco perché è difficile ottenere il rimborso delle anticipazioni dell'amministratore se non ne viene fornita una prova inconfutabile.

Le conclusioni non mutano nemmeno se il creditore, come nel caso di specie, agisce esercitando l'azione generale di arricchimento senza causa. Entriamo nel dettaglio della vicenda.

Anticipazioni amministratore: il caso

L'ex amministratore conveniva in giudizio il condominio per ottenere il rimborso delle somme anticipate nell'interesse della compagine.

Nello specifico, l'attore riteneva di aver anticipato a favore del condominio, mediante versamento effettuato direttamente sul conto corrente condominiale, la somma di 5mila euro al fine di risanare una situazione di carenza di cassa.

Non avendo l'amministratore stipulato con il condominio un contratto di mutuo, la somma anticipata doveva essergli restituita non trovando alcuna giustificazione giuridica, trovando applicazione la fattispecie dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., secondo cui «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale».

A parere di chi agiva in giudizio, al momento del passaggio di consegne tra l'attore e il nuovo amministratore del condominio convenuto era stata redatta la situazione contabile aggiornata, dalla quale risultava la suddetta anticipazione.

Anticipazioni amministratore: la difesa del condominio

Si costituiva regolarmente in giudizio il condominio, il quale contestava in toto la pretesa creditoria. Secondo la compagine, il passaggio di consegne approvato dal nuovo amministratore non rappresentava la prova del credito dell'ex amministratore.

Come contestare un passaggio di consegne incompleto?

Inoltre, anche il documento che riportava i movimenti del conto corrente condominiale non dimostrava né l'insussistenza dei fondi del condominio né l'identità del soggetto che aveva provveduto ad effettuare detto versamento.

Anticipazioni amministratore: la decisione

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3415 del 29 luglio 2022 in commento, ha rigettato la domanda di restituzione dell'amministratore, ritenendola non provata.

Ha infatti ragione il condominio ad asserire che Il nuovo amministratore, se non autorizzato dall'assemblea, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti consegnatigli dal precedente amministratore (così Trib. Roma, sent. n. 9978 del 22 giugno 2022).

Il giudice piemontese ricorda come l'indicazione del credito dell'amministratore uscente effettuata dal nuovo amministratore del condominio al momento del passaggio delle consegne non vincola il condominio non integrando un riconoscimento del debito.

In questo senso anche la Suprema Corte (Cass., sent. n. 15702/2020), secondo cui «L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.

La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata».

Né dall'estratto conto condominiale, da cui pure risultano versate le somme che l'amministratore ritiene essere state attribuite a titolo di mera anticipazione, si evince la natura dell'importo oggetto di contenzioso.

Va pertanto rigettata l'azione di restituzione promossa dall'ex amministratore, anche nella veste giuridica dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non avendo l'attore dimostrato che si trattasse di somme date solamente in prestito alla compagine.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 29 luglio 2022 n. 3415
  1. in evidenza

Dello stesso argomento