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Anticipazioni dell'amministratore, la Cassazione ribadisce nuovamente i principi in materia di onere della prova

Chi deve provare che cosa in relazione alle anticipazioni effettuate dall'amministratore di condominio nel corso del giudizio di recupero del credito?
Redazione 

Riportiamo qui di seguito, opportunamente armonizzati, i passaggi della decisione n. 3859 del 17 febbraio 2020 con la quale la Cassazione, per l'ennesima volta, ha ribadito il proprio orientamento in materia di onere della prova nel giudizio avente ad oggetto il recupero delle anticipazioni dell'amministratore in favore di un condominio.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (essendo il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e delle anticipazioni sopportate per l'esecuzione dell'incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell'esecuzione del negozio gestorio e dell'esborso effettuato in occasione di esso), mentre i condomini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26/02/2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

L'assemblea ha il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

In questo contesto, la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498).

In sede giudiziale, poi, la non contestazione, da parte del condominio, dei conteggi elaborati dall'ex amministratore per ottenere il rimborso di anticipazioni asseritamemente sostenute, può assumere rilievo solo quando tali conteggi non si limitano a registrare un disavanzo tra le entrate e le uscite, ma contengono la specifica indicazione che il saldo passivo è stato appianato dall'ex amministratore con denaro proprio.

Anticipazioni dell'amministratore, come eseguirle?

Sentenza
Scarica Cass. 17 febbraio 2020 n. 3859
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