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Ex amministratore e richiesta di anticipazioni senza rendiconto

L'ex amministratore può chiedere il pagamento delle anticipazioni se non ha presentato il rendiconto e quindi questo non è stato approvato?
Avv. Valentina Papanice 

Anticipazioni dell'ex amministratore: senza rendiconto, vanno pagate?

Accade che un amministratore, ricevuta la revoca dall'incarico all'inizio dell'anno solare, presenti al giudice la richiesta di accertamento e condanna di pagamento delle anticipazioni sostenute per il condominio.

Nonostante la contestazione del condominio convenuto - relative, per quel che qui interessa, alla mancata presentazione e approvazione del rendiconto -, il giudice accoglie la domanda.

Anticipazioni dell'amministratore, come eseguirle?

Parliamo della sentenza n. 206 del Tribunale di Siracusa 2020 depositata il 18 febbraio 2020; vediamo qual è il contenuto della decisione sul punto e in quale quadro giurisprudenziale essa s'inserisce: insomma, se si tratta di un caso isolato, oppure no. In ogni caso, siamo solo in primo grado e quindi solo alla fine del primo tempo, come si dice in termini calcistici.

Mancata presentazione del rendiconto e credito da anticipazioni dell'ex amministratore

L'amministratore che sia stato revocato dall'incarico è tenuto a fare approvare il rendiconto per poter pretendere il pagamento delle anticipazioni sostenute per il condominio?

Secondo la sentenza in commento, no: nel provvedimento si motiva spiegando che l'amministratore, nel caso de quo, era nei termini per depositare il rendiconto: la revoca è avvenuta a gennaio ed il rendiconto va presentato (ex art. 1130 co.1 n. 10 c.c.) entro centottanta giorni. Termine che, salvo casi particolari, decorre dalla chiusura dell'anno solare, cioè dal 31 dicembre.

In primis, osserva il giudice, l'amministratore era nei termini per fare il rendiconto, non era quindi in difetto e, in ogni caso, l'omissione non rendeva inesigibile il credito.

Il credito dunque, afferma il giudice, non è inesigibile solo perché non vi è stata (presentazione e) approvazione del rendiconto. Punto.

Nessun'altra parola sull'argomento, salvo, più avanti, nel merito, la considerazione che la richiesta è sufficientemente provata dalla documentazione relativa alla situazione contabile della gestione condominiale.

La richiesta, poi, si prosegue, non è contestata nel merito dal condominio e quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va accolta.

Inoltre, trattandosi di spese sostenute per la gestione ordinaria e i servizi comuni essenziali, non erano soggette all'approvazione preventiva dell'assemblea.

Specifichiamo che non sono chiare, nel testo della sentenza, le argomentazioni del condominio contrarie al riconoscimento delle anticipazioni per l'assenza del rendiconto; né, a dire la verità, le conclusioni del giudice.

Il credito da anticipazioni dall'amministratore è esigibile anche senza rendiconto?

Ci si limiterà così a considerare il risultato della decisione, questa sì chiara: non è necessaria l'approvazione del rendiconto per riconoscere le anticipazioni dell'amministratore (evidentemente che sia ex oppure no..): il credito è esigibile.

Ricordiamo che è esigibile il credito che non è sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

Al contrario, in giurisprudenza si afferma ripetutamente il principio secondo cui "Nell'ipotesi di mandato oneroso, infatti, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale" (Cass. n. 3892/2017, che riprende Cass. n. 3596/1990).

Altrove, è stato quindi statuito che ai fini del riconoscimento delle anticipazioni dell'amministratore, il rendiconto è indispensabile.

Accertamento del credito in via giudiziale e non in assemblea

Certo, si può osservare che l'assemblea non è l'unica sede in cui il credito può essere accertato, potendo ciò avvenire anche in sede giudiziale, come in effetti accade davanti al Tribunale di Siracusa.

Ed infatti non è un caso che l'amministratore avvii un giudizio di cognizione piena, tramite la notifica dell'atto di citazione, e non un giudizio monitorio tramite il ricorso per decreto ingiuntivo: le carte non sono a tal punto chiare da consentire il procedimento monitorio e la questione richiede l'accertamento pieno sin da subito (e non solo, come nel procedimento ingiuntivo, in seguito ad opposizione); ricordiamo che il decreto ingiuntivo può essere emesso solo in presenza di prova scritta e se liquido cioè determinato nel suo ammontare (ex art. 633 e ss. c.p.c.).

Può quindi accadere che l'amministratore scelga di rivolgersi al giudice in alternativa al condominio?

Se è vero che le carte possono essere visionate da ciascun condomino anche fuori dall'assemblea, questa è l'unica sede in cui il condominio può formare la propria volontà (salvi i casi in cui basta l'opera dell'amministratore in ragione delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c.).

Se però lo stesso risultato può ottenersi anche davanti al giudice, è indubbio che si sia scavalcata la fase stragiudiziale, fisiologica, che avrebbe (forse) consentito alle parti lo stesso risultato e con molte meno spese.

Ciò, salvi comportamenti ostruzionistici del condominio, che non risultano dal testo della sentenza.

Quindi, sembra venuta meno quella correttezza che dovrebbe guidare i rapporti tra creditore e debitore ex art. 1175 c.c.; e ciò, sebbene quindi siano state rispettate le norme del condominio.

E tale circostanza avrebbe dovuto incidere, secondo chi scrive, perlomeno in sede di liquidazione delle spese.

Sentenza
Scarica Trib. Siracusa 18 febbraio 2020 n. 206
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