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Non è colpevole di lesioni l'amministratore che non fa installare un corrimano sulle scale condominiali

La responsabilità omissiva va valutata caso per caso e non sussiste se le circostanze fanno concludere che il fatto è avvenuto per altre ragioni.
Redazione 

Una vecchia freddura diceva: un uomo entra in un caffè…SPLASH!

Parafrasandola, vale anche se una persona cade in condominio anche se qui la cosa non fa ridere.

Sorride e tira un sospiro di sollievo, invece, l'amministratore che per quella caduta ha subito un processo, conclusosi il 30 aprile 2020 con la pubblicazione della sentenza n. 13475 resa dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

In breve: non è responsabile di lesioni colpose per omissione l'amministratore di condominio che non fa installare un corrimano lungo le scale condominiali, né ne interdice l'uso, ove la problematica dell'assenza del passamano non sia stata fino ad allora mai sollevata.

Al fine di andare esente da responsabilità, comunque, conta anche il comportamento della persona danneggiata, cioè in termini più strettamente giuridici la rilevanza del nesso di causalità tra questo comportamento e la lesione occorsale.

Caduta dalle scale condominiali senza corrimano, il caso

Una condòmina cadeva lungo le scale condominiali che portavano nei garage e riportava lesioni, più nello specifico una frattura.

In conseguenza del fatto, questa sporgeva querela contro l'amministratore di condominio per il reato di cui agli artt. 590 e 40 c.p. ossia per lesioni personali colpose conseguenza dell'omissione dell'obbligo d'impedire un evento.

Fermiamo qui il racconto: che cosa s'intende per reato omissivo?

Omissioni da parte dell'amministratore

Ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Esempio classico e specificamente normato dei reati omissivi è quello di omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

In generale l'ordinamento sanziona tutte quelle omissioni dalle quali è derivato un fatto reato. Non fare qualcosa che si ha l'obbligo di fare in ragione della propria posizione di garanzia può avere come conseguenza un fatto illecito: non predisporre le cautele previste dalla legge per la tutela dei lavoratori, ed esempio, è certamente un'omissione dalla quale, oltre alle specifiche violazioni per il fatto in sé, qualora derivassero delle lesioni, porterebbero chi non si è attività a predisporle a rispondere per omissione del reato.

Ciò vale anche per l'amministratore di condominio: questi deve compiere gli atti conservativi delle parti comuni e più in generale ha un dovere di custodia dal quale può discendere (si badi può non discende automaticamente), una responsabilità di tipo omissivo.

Torniamo al caso di specie.

Caduta dalle scale condominiali senza corrimano, l'esito dei giudizi di merito

In primo grado l'amministratore era stato condannato per non aver fatto installare il corrimano che avrebbe evitato il ruzzolone e quindi la frattura.

In sede d'appello, invece, arrivava l'assoluzione: l'assenza del passamano e quindi la sua omessa installazione, secondo il Tribunale pronunciatosi quale giudice del gravame, non aveva comportato la caduta.

Essa era avvenuta per altre ragioni. Quali? Si legge in sentenza che i testi avevano (probabilmente) dichiarato l'intrinseca pericolosità della scala e dal fatto che su quella stessa parte comune qualche tempo dopo cadde il marito della stessa querelante.

Per il tribunale, insomma, non era addebitabile un'omissione all'amministratore in presenza di un pericolo solo astratto e potenziale. Come dire: non è che la scala non fosse pericolosa, ma l'omissione dell'amministratore non era stata determinante.

A ciò si aggiunga che il problema non era mai stato sollevato prima della caduta. Ciò, per il Tribunale stava a dire che non era stata evidenziata alcuna situazione di pericolo che potesse far considerare esistente un'omissione. L'amministratore veniva dunque assolto con la formula "il fatto non sussiste".

La signora costituitasi parte civile non si trovava d'accordo e presentava ricorso in Cassazione.

Caduta dalle scale condominiali senza corrimano, la sentenza della Cassazione

I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza impugnata: l'amministratore non era colpevole.

Queste le principali ragioni: "se è vero che l'amministratore di condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo (Sez. 4, n. 46385 del 23/10/2015, Antonazzo, Rv. 265374; Sez. 4, n. 34147 del 12/01/2012, Turchini, Rv. 254971) […]", ciò non esime dalla esecuzione di una valutazione concreta della effettiva sussistenza del nesso di causalità tra omissione e fatto reato.

Nel caso di specie, chiosa la Corte, tale nesso non era sussistente per le ragioni esposte impeccabilmente dalla sentenza di merito.

Sentenza
Scarica Cass. 27 novembre 2019 - 30 aprile 2020 n. 13475
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