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Contumacia: quali effetti in una causa?

Trovarsi dinanzi ad un convenuto contumace non vuol dire vincere la causa, ma è, sicuramente, una circostanza vantaggiosa per l'attore.
Avv. Marco Borriello 

Quando sorge una lite e non è possibile risolverla in via amichevole, il ricorso alla giustizia diventa inevitabile. Scatta, perciò, la citazione a giudizio o il ricorso dinanzi all'ufficio giudiziario competente in cui, alla parte convenuta, è chiesto conto e ragione del proprio diritto.

A questo punto, dinanzi al magistrato, il contraddittorio è spesso molto acceso. Alla tesi accusatoria dell'attore, magari supportata da documenti e perizie a corredo della propria pretesa, si contrappone quella del convenuto. Questi contesta, con altrettanta vigoria e produzione probatoria, il diritto azionato, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.

Può accadere, invece, che la parte citata in giudizio resti contumace. In pratica, essa è stata regolarmente invitata a comparire in udienza e a difendersi nel procedimento. Nonostante ciò, questa decide di non fare alcunché.

In pratica, è ciò che è avvenuto nel contenzioso sviluppatosi dinanzi al Tribunale di Pavia e terminato con la recente sentenza n. 811 del 7 giugno 2022.

Ebbene, tale provvedimento può tornare utile per comprendere quali sono gli effetti che la contumacia produce a carico delle parti.

Prima, però, è bene approfondire il caso concreto.

Contumacia: quali effetti in una causa? Il caso concreto

La lite in commento era sorta a causa di un preliminare di compravendita, firmato nel novembre del 2015. Secondo la versione fornita dagli attori, questi avevano promesso di vendere il proprio appartamento nel rispetto di determinate condizioni.

In particolare, era stato stabilito che il bene fosse consegnato al promittente compratore alla firma del compromesso e che la stipula del rogito definitivo dovesse avvenire entro il mese di novembre del 2020. In tutto questo periodo, il futuro acquirente, oltre a ciò che aveva già pagato ai promittenti venditori, avrebbe dovuto versare un rateo mensile di € 500,00. Al momento dell'atto notarile sarebbe, quindi, stato saldato il residuo del corrispettivo.

Purtroppo, però, ciò non accadeva. Il compratore era stato inadempiente agli oneri promessi, si era, ingiustificatamente, rifiutato di sottoscrivere il rogito entro il termine e non aveva nemmeno lasciato l'immobile.

Ne scaturiva, quindi, il procedimento in esame, nel corso del quale, alla domanda di risoluzione del contratto e di riconsegna dell'immobile, il promittente acquirente, regolarmente citato in giudizio, restava contumace.

Perciò, la fase istruttoria si caratterizzava della produzione documentale offerta dagli attori.

Al termine della stessa, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il contumace al pagamento delle spese di giudizio.

Contumacia: cosa vuol dire?

Come anticipato in premessa, in una causa, la contumacia corrisponde all'assenza della parte convenuta, nonostante questa sia stata regolarmente e tempestivamente citata a comparire in giudizio.

Pertanto, si tratta di una condizione non casuale, ma frutto di una scelta specifica del soggetto interessato. Magari, egli preferisce non difendersi per risparmiare l'onorario del legale. Oppure, decide di non opporsi perché sa di non poter contestare efficacemente la pretesa altrui.

Perciò sceglie di non costituirsi ed attende l'esito del procedimento, confidando nella lentezza della macchina giudiziaria per avvantaggiarsi ulteriormente di ciò che è l'oggetto del contendere.

In questi, come in altri casi, la contumacia è un diritto e non comporta, automaticamente, che la domanda proposta dall'attore sia accolta. Questi, infatti, sarà sempre tenuto a provare il fondamento del diritto azionato. Qualora non dovesse riuscirci nei termini di legge e nel rispetto dei precedenti giurisprudenziali in materia, l'azione sarebbe respinta.

Non si può affermare, però, che la contumacia sia priva di effetti per il convenuto. A questi è, infatti, affidato l'onere di sconfessare la pretesa altrui «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (art. 2697 cod. civ.) - il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533)».

Perciò, cosa può succedere al contumace se l'attore produce documenti e quant'altro a supporto del diritto azionato? Quali sono gli effetti della contumacia rispetto alle risultanze istruttorie?

Contumacia: quali effetti sul convincimento del giudice?

Anche nella lite in commento, è accaduto che l'attore abbia documentato le proprie ragioni. È stato dimostrato l'inadempimento del convenuto e che questo è stato più volte richiamato al rispetto degli impegni presi. Insomma, pare che siano stati provati i fatti a fondamento del diritto azionato. Viceversa, la controparte è stata contumace e non ha contestato, formalmente, alcunché.

Ebbene, ai fini istruttori e probatori, tale scelta è stata irrilevante?

Per la giurisprudenza, opportunamente richiamata dal Tribunale di Pavia, la risposta è negativa «il preferibile e maggioritario orientamento, in giurisprudenza e dottrina, pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia "possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2). (Cass. 29.3.2007 n. 7739 Cass., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui "la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda… costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio 1985 n. 4301)" (nello stesso senso Cass. 6 febbraio 1998 n. 1293)» e ancora «la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, 05.11.2012, n. 27275)».

Il convenuto, perciò, può scegliere di restare contumace e tale condizione non esonera l'attore dall'onere di comprovare e giustificare il diritto azionato. Se però opera in tale direzione, l'assenza del convenuto non potrà che rafforzare il convincimento del giudice oltreché indirizzare questi all'accoglimento della domanda.

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 7 giugno 2022 n. 811
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