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E se un malintenzionato sottrae illecitamente il bancomat del condominio e pone in essere prelievi in danno ai condomini?

Una sentenza del Tribunale di Velletri affronta la seguente questione: per le operazioni truffaldine ed abusive poste in essere da terzi a seguito di furto bancomat è responsabile la banca o il correntista?
Redazione Condominioweb 

Un condominio ha citato in giudizio una banca ove aveva aperto un conto corrente condominiale, sostenendo di aver subito fraudolentemente ad opera di ignoti, prelievi risultati effettuati attraverso l'utilizzo del bancomat. Il convenuto ha cercato di invertire l'onere della prova cercando addossare la prova della omessa custodia in carico all'attore.

Il Tribunale di Velletri ha dato ragione al condominio

Sottrazione di bancomat del condominio e prelievi in danno ai condomini: la prova a carico della banca

Il convenuto istituto bancario avrebbe dovuto dimostrare che l'attore condominio ha omesso di custodire erroneamente il pin oggetto di furto e, conseguentemente, di aver adottato ogni misura idonea a evitare intrusione o manomissione o prelievi da parte di terzi abusivi, cosa che non ha assolutamente fatto.

Nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi o banca che eccepisca la colpa concorrente del titolare per difettosa custodia del codice personale, ha l'onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare facendo uso del pin.

La possibilità di ricavare il pin con strumenti informatici

A confutazione di quanto asserito dalla banca che sarebbe impossibile o quanto meno lunga l'operazione e oltremodo costosa, il Tribunale di Velletri ha ricordato come la giurisprudenza abbia già da tempo ritenuto possibile ricavare illecitamente il pin necessario per effettuare prelievi dal contro corrente altrui anche mediante appositi strumenti informatici (Trib. Roma, sez. XIII, 20 marzo 2006).

Di conseguenza, non potendosi escludere l'impossibilità di ottenere il pin a mezzo di strumenti fraudolenti, si deve concludere che il cliente si sia comportato correttamente e che il pin sia stato carpito da soggetti terzi o dal sistema da parte di colui che ha sottratto la tessera o in concorrenza di qualcuno all'interno dell'istituto che abbia agevolato la azione fraudolenta, senza che l'istituto abbia apprestato gli adeguati sistemi per impedirlo.

A tale proposito merita di essere sottolineato che la diligenza posta a carico dell'istituto bancario ha natura tecnica e deve essere valutata, ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c., tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere: spetta pertanto all'intermediario bancario provare di aver adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni.

L'esclusione delle prove presuntive

In ogni caso si devono escludere prove presuntive. L'Arbitro bancario finanziario, avallato dall'orientamento uniforme della giurisprudenza, si è pronunciato a favore dei clienti derubati, non potendosi presumere che il furto, e il successivo prelievo dal conto, siano sempre la diretta conseguenza dell'incuria, da parte del titolare, nella conservazione delle carte e del pin, essendo comunque necessaria una prova concreta in tal senso fornita dalla banca, con netta esclusione di prove presuntive.

Il Tribunale di Velletri ha condannato il convenuto alla rifusione della somma euro 5.603 (oltre interessi dal giorno della domanda).

La convenuta è stata condannata anche per lite temeraria.

Sentenza
Scarica Trib. Velletri 9 giugno 2022 n. 1202
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