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Oneri consortili insoluti: l'opposizione a decreto ingiuntivo segue gli stessi criteri di quella relativa agli oneri condominiali

Il Consorzio di urbanizzazione, definizione, caratteristiche ed analogie con il Condominio negli edifici…
Avv. Eliana Messineo 

In assenza di impugnazione o sospensione dell'efficacia delle delibere consortili fondanti il decreto ingiuntivo, non possono assumere rilievo, nel giudizio di opposizione, le contestazioni di parte opponente circa la non debenza di tali somme in ragione della non fruizione dei servizi resi dal Consorzio e dell'inesattezza degli importi approvati in bilancio.

È questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Latina con la sentenza n. 1201 del 8 giugno 2022 che, con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri dovuti dai titolari di beni compresi in un Consorzio di urbanizzazione, ha statuito che in analogia con quanto previsto per l'ente condominiale, il giudice dell'opposizione non può esaminare le eccezioni e contestazioni circa le debenza o meno delle somme se le delibere consortili (come quelle condominiali) fondanti il decreto ingiuntivo non siano state prevalentemente impugnate o sospese dal giudice dell'impugnazione della delibera.

La pronuncia in esame assume particolare rilevanza anche perché fa chiarezza sul concetto di Consorzio di urbanizzazione, distinto dalle altre tipologie, nonché sulle analogie esistenti tra tale ente ed il Condominio.

Consorzio di urbanizzazione: definizione e caratteristiche

Il Consorzio può essere qualificato, in termini generali, alla stregua di un ente di diritto privato costituito da una pluralità di persone, che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata.

Il Consorzio di urbanizzazione, in particolare, è costituito tra proprietari di singoli lotti in ragione dell'interesse comune ad associarsi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, creando un'organizzazione comune che abbia come finalità non solo la costruzione delle opere comuni, ma anche la loro gestione e manutenzione nonché l'erogazione di servizi comuni (cfr. ex multis, Cass., 14 maggio 2012, n. 7427; Cass., 28 aprile 2010, n. 10220; Cass., 21 marzo 2003, n. 4125 che richiama Cass. 1976/04252; Cass. 1984/04199; Cass., 14 ottobre 1992, n. 11218; Cass. 1999/04301; Cass. n. 2001/0366; Cass. 6 marzo 2003, n. 3341).

Si possono distinguere consorzi:

  • Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articoli 2602 e ss. c.c.: costituti tra imprenditori e sono volti all'istituzione di un'organizzazione comune funzionale al conseguimento di un maggior profitto per il tramite della disciplina di determinate fasi delle rispettive imprese ovvero della regolazione della reciproca produzione;
  • Consorzi volontari di cui agli articoli 918 e ss. c.c.: enti costituiti da proprietari di fondi vicini intenzionati a riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui e ai quali si applicano le norme sulla comunione;
  • Consorzi di urbanizzazione: figure atipiche, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentando quindi i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute.

Consorzi i cui partecipanti sono accomunati dalla proprietà o titolarità di un diritto reale sui singoli lotti di terreno compresi nel comparto, senza che sia necessaria la qualifica di imprenditore.

La natura atipica dell'ente Consorzio di urbanizzazione comporta che questo sia principalmente disciplinato dallo Statuto e dall'atto costitutivo e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalla normativa di istituti ad esso affini.

Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, difatti, fonte primaria della disciplina di tali Consorzi, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo (v. Cass. n. 28492 del 22/12/2005, cit.; Cass. Sez. 1, n. 2877 del 09/02/2007), fermo restando che, in mancanza di disposizioni statutarie, la normativa applicabile debba individuarsi in quella "più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia" (così Cass. 22.12.2005 n. 28492; Cass. 21.03.2003 n. 4125).

Come compiutamente osservato in dottrina l'istituto più affine al Consorzio di urbanizzazione è il condominio negli edifici, in considerazione della somiglianza di struttura rispetto a quella forma di Condominio detto "orizzontale" o "Supercondominio", nel quale la comproprietà delle parti comuni condominiali è al servizio di costruzioni autonome oppure di più condomini.

Consorzio di urbanizzazione e Condominio negli edifici: le analogie

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Latina ha evidenziato le analogie tra l'ente condominiale e l'ente consortile che possono così essere brevemente indicate:

  • l'esistenza di un collegamento reale tra l'appartenenza al Consorzio di urbanizzazione e la proprietà di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività del Consorzio stesso; analogamente a quanto avviene nel Condominio degli edifici ove la singola unità immobiliare è strettamente collegata ed appartiene al Condominio;
  • come il Condominio, anche il Consorzio di urbanizzazione è preposto alla realizzazione e al governo di beni di utilità comune, la cui gestione richiede l'approntamento di un adeguato apparato operativo;
  • Consorzio e Condominio hanno analoghe funzioni e struttura tant'è che la ripartizione degli oneri avviene per millesimi;
  • Come il Condominio, l'ente consortile è legittimato ad acquisire dai Consorziati (i condòmini per il Condominio) morosi, le risorse economiche necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari di interesse e vantaggio per l'intera collettività, a mezzo della procedura monitoria, sulla scorta delle delibere di approvazione dei resoconti e paini di riparto, in base a quanto previsto dall'art. 63 disp. att. c.c., per il Condominio analogicamente applicabile al Consorzio.

IL Tribunale di Latina ha, dunque, evidenziato che, in analogia a quanto avviene per il Condominio, anche nel caso di recupero del credito da parte del Consorzio nei confronti dei singoli partecipanti, il fondamento giuridico del credito per cui si intende attivare la procedura ingiuntiva risiede nelle delibere le quali possono essere impugnate dai singoli Consorziati, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., diversamente risultando preclusa la possibilità di contestare in seguito l'oggetto dell'approvazione.

Nel caso di specie, il Consorzio, ossia parte opposta, aveva regolarmente allegato al ricorso monitorio copia delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi e dei relativi piani di riparto.

Parte opponente ossia la singola Consorziata in opposizione, invece, non aveva provato che tali delibere fossero state fatte oggetto di gravame entro il termine di cui all'art. 1137 c.c. o oggetto di sospensione della loro efficacia da parte dell'Autorità giudiziaria.

In assenza di impugnazione o sospensione dell'efficacia delle delibere consortili fondanti il decreto ingiuntivo, il Giudice dell'opposizione ha ritenuto non esaminabili le contestazioni di parte opponente circa la non debenza di tali somme in ragione della non fruizione dei servizi resi dal Consorzio e dell'inesattezza degli importi approvati in bilancio.

Sentenza
Scarica Trib. Latina 8 giugno 2022 n. 1201
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