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L'amministratore di condominio scappa con la cassa. Niente restituzione se il Condominio non fornisce la prova delle somme indebitamente trattenute

La contumacia dell'ex amministratore di condominio e la mancata risposta all'interrogatorio non bastano per dimostrare l'ammanco di cassa.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Il condominio citava in giudizio l'ex amministratrice, revocata dall'assemblea, chiedendo al Tribunale di accertare l'inadempimento della convenuta in merito al corretto svolgimento dell'incarico di amministratore condominiale e chiedendo, tra l'altro, la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla stessa ex amministratrice, per un importo di circa 124.000 euro. L'ex amministratrice non si costituiva in giudizio.

Responsabilità contrattuale dell'amministratore. Come noto, l'amministratore deve esercitare il mandato ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Tale diligenza, stante la specificazione della figura dell'amministratore del condominio, va valutata alla luce del più rigido criterio previsto nello svolgimento del proprio incarico.

Ne consegue che, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore sarà tenuto a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del codice civile.

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Obbligo di restituzione della documentazione condominiale. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, effettivamente, la gestione dell'ex amministratrice non sia stata rispettosa dei canoni di correttezza, diligenza ed adempimento del mandato. Ed ha condannato la stessa alla restituzione della documentazione contabile ancora in suo possesso, richiesta dal Condominio.

Niente restituzione dei soldi senza prova. Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di condanna alla restituzione delle somme che l'ex amministratrice avrebbe indebitamente trattenuto e non restituito ai condomini per carenza di prove. Secondo il giudice, infatti, non vi è sufficiente documentazione in atti per provare il credito vantato dal Condominio.

Vediamo perché.

Le fatture non bastano. Come noto, compete alla parte che agisce in giudizio apportare le prove su cui fonda la propria pretesa.

Nel caso di specie, la circostanza dedotta dal Condominio, che la spesa sia stata ripartita tra i condomini e che gli stessi abbiano provveduto al versamento nelle casse condominiali delle rispettive rate di competenza, e che le fatture emesse da terzi (fornitori) non siano state pagate, «non è elemento sufficiente ai fini della prova del credito preteso dal condominio nei confronti della convenuta, ma vale esclusivamente a dimostrare che i condomini avevano fornito la provvista all'amministratore per procedere ai pagamenti».

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Non vi è alcuna prova che alla convenuta siano imputabili condotte distrattive o depauperatone dei fondi condominiali. La mancata produzione di estratti conto riferiti alla precedente amministrazione alla quale era onerato il condominio e di cui poteva disporre, impedisce - secondo il Tribunale - di valutare se le somme versate dai condomini siano state utilizzate dalla convenuta per finalità personali rispetto a quelle a cui erano destinate (pagamento di utenze, lavori straordinari, ditta pulizie, etc.). Né a tale onere probatorio avrebbe potuto supplire la CTU contabile richiesta dall'attrice (reiterata anche all'odierna udienza di discussione) che, come noto, non costituisce un mezzo di prova: la ricostruzione delle poste di dare/avere (entrate/uscite) delle somme gestite dalla convenuta doveva essere allegata dall'attore mediante idonea prova documentale ed un'eventuale CTU avrebbe, semmai, esaminato e riscontrato la correttezza della somma richiesta dall'attrice.

La contumacia e la mancata risposta all'interrogatorio non sono una prova. Il giudice precisa infatti che la contumacia, costituendo una scelta di natura processuale della parte, non può comportare alcun tipo di conseguenza per la parte ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal codice di rito.

«Conseguentemente, l'attore non è esonerato, dalla contumacia della convenuta, dall'onere di provare compiutamente la fondatezza della propria domanda, né può chiedere che dalla scelta processuale della parte, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, possano trarsi conseguenze ex art. 116 c.p.c. in ordine alla dimostrazione del proprio assunto».

Altresì neutra è di per sé la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferitogli, se tale fatto processuale non si inserisce in un contesto di ulteriori elementi oggettivi di rilievo probatorio.

Le conclusioni del Tribunale di Roma, sentenza n. 1562 del 22 gennaio 2019. Alla contumacia dell'ex amministratrice ed alla mancata risposta della stessa all'interrogatorio non può assegnarsi alcun rilievo probatorio, atteso che, nel caso di specie, non vi è alcun altro elemento idoneo a ritenere ammessi i fatti esposti in citazione. Dall'allegazione fornita dal Condominio si deduce, più che un ammanco di cassa o distrazioni di somme, con conseguente obbligo di restituzione, la sola cattiva gestione nell'amministrazione condominiale, che avrebbe, al più, fondato una domanda risarcitoria qualora proposta dal Condominio (che invece ha chiesto solo la restituzione delle somme trattenute).

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n.1562/2019
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