Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'annullamento della delibera in sede di opposizione al decreto ingiuntivo

In quali casi il condòmino può far valere l'annullabilità della delibera in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Avv. Caterina Tosatti 

La sentenza n. 19066 del 07 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Roma, ci dà la possibilità di esaminare come concretamente viene applicato il principio di diritto enunciato quest'anno dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, che ha inteso dirimere il contrasto emerso, sia presso le corti di merito che tra le Sezioni semplici della medesima corte, circa la possibilità, per il Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, di conoscere e valutare della invalidità della delibera condominiale posta a fondamento del decreto concesso.

Banalmente, la Corte ha risposto al quesito se fosse possibile, per il condòmino moroso che si vedeva notificare un decreto ingiuntivo per gli oneri condominiali non pagati, opporre il detto decreto e sostenere l'invalidità della delibera che aveva approvato gli oneri che gli si richiedevano, allo scopo, ricorrendone i presupposti, di ottenere l'annullamento della stessa e la pronuncia di non debenza delle suddette somme.

Si tratta di argomento che ha tormentato gli addetti ai lavori da decenni e sul quale, probabilmente, grazie alla pronuncia delle Sezioni Unite, è stata messa la parola 'fine', almeno sino a che i giudici, di merito o di legittimità, non riterranno di rimettere in discussione l'approdo, con nuove e diverse argomentazioni.

Lasciando ai posteri l'esame di ciò che verrà, occupiamoci del caso sottoposto al Tribunale di Roma.

L'opposizione al decreto ingiuntivo: la vicenda

Una condòmina si opponeva al decreto ingiuntivo (per brevità, DI) ottenuto nel 2019 dal suo Condominio per oneri condominiali non pagati pari ad €. 5.035,86.

La condòmina sosteneva che era proprietaria dell'unità immobiliare morosa, concessa in usufrutto a Tizia, ma che non aveva mai ricevuto la convocazione per le assemblee condominiali, in particolare per quelle che avevano approvato i rendiconti dai quali derivava il suo debito e di avere appreso dei medesimi rendiconti (e così, evidentemente, delle delibere di approvazione), solamente con la notifica del DI da parte del Condominio.

Chiedeva, quindi, la condòmina che il Tribunale di Roma annullasse le delibere che avevano approvato i rendiconti su cui si fondava il DI a lei notificato, stante la mancata regolare convocazione della stessa e, di conseguenza, che venisse revocato il DI ottenuto dal Condominio.

La difesa del Condominio sosteneva, oltre ad alcune questioni processuali che qui non ci interessano direttamente, che la condòmina non aveva mai comunicato all'Amministratore di essere proprietaria dell'unità considerata e che le delibere contestate, non essendo state impugnate, dovevano ritenersi valide ed efficaci e, ormai, esecutive.

Per quanto a noi qui interessa, il Tribunale conclude decidendo come segue:

  • non è risultato corrispondere al vero il fatto che il Condominio ignorasse che la condòmina era proprietaria dell'unità morosa; infatti, nel medesimo DI opposto, il Condominio riportava di aver ottenuto altro DI, nel 2017, avverso la medesima condòmina e l'usufruttuaria Tizia, peraltro ancora non soddisfatto; pertanto, ben avrebbe dovuto il Condominio procedere a convocare la condòmina alle assemblee dal 2017 in poi, assemblee (quelle del 2017, 2018 e 2019), dove furono approvati i rendiconti poi usati come fondamento del DI del 2019 sottoposto al Giudice del giudizio in parola; pertanto, le delibere del 2017, 2018 e 2019, essendo provato che la convocazione della condòmina mancò, pur conoscendo il Condominio della sua esistenza, sono affette da vizio di annullabilità;
  • in virtù della sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il Giudice dell'opposizione può sindacare tanto la nullità delle delibere poste a fondamento del DI opposto, quanto l'annullabilità delle stesse, purché chi oppone il DI (nel nostro caso, la condòmina) domandi l'annullamento della delibera secondo i dettami previsti e individuati dalle Sezioni Unite, ovvero con domanda riconvenzionale e nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c.; siccome, a fronte delle prove offerte dalla condòmina e delle mancate contestazioni da parte del Condominio, è risultato evidente che la condòmina abbia avuto la materiale e legale conoscenza delle delibere del 2017, 2018 e 2019 solamente in seguito alla notifica del DI del 2019, avvenuta il 24 settembre 2019, il termine per impugnare dette delibere decorreva per i 30 giorni successivi al 24 settembre 2019; avendo poi la condòmina notificato l'opposizione al DI il 14 ottobre 2019, con domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere del 2017, 2018 e 2019, si deve ritenere che detta 'impugnativa' sia stata regolarmente e tempestivamente promossa, così da permettere al Giudice il sindacato delle citate delibere in sede di opposizione;
  • siccome, nonostante il Condominio abbia ottenuto un DI nel 2017 nei confronti della condòmina e di Tizia, usufruttuaria, esso non è riuscito a fornire, nell'odierno giudizio, prova certa che detto DI era stato notificato alla condòmina nel 2017, non è possibile sostenere che la condòmina conoscesse, quantomeno della prima delibera del 2017, già nell'anno 2017, in virtù della ricezione del DI di quell'anno, così da ritenere perento, cioè, scaduto, il termine per impugnare almeno quella delibera; si deve invece ammettere che tutte e tre le delibere furono conosciute solamente con la notifica del DI del 2019 e che, essendo annullabili per la mancata convocazione della condòmina ed avendo la stessa tempestivamente impugnato, con domanda riconvenzionale formulata nei 30 giorni successivi alla legale conoscenza, allora il Giudice debba procedere ad annullare le tre delibere e, di conseguenza, revocare il DI concesso;
  • le spese di lite sono da compensare interamente tra le parti, cioè ciascuna parte provvederà a remunerare il proprio legale, attese le motivazioni della sentenza e l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di annullamento della delibera assembleare

Cerchiamo di spiegare ai nostri lettori il ragionamento del Tribunale romano, affinché non si pensi che, da domani, non essendo mai stati convocati alle assemblee del proprio condominio, possiamo correre ad impugnarle ed andare esenti da spese.

Innanzitutto, la portata epocale della pronuncia a Sezioni Unite deriva proprio dall'ammettere che il Giudice dell'opposizione può annullare la delibera posta a fondamento del DI ottenuto dal Condominio, dato che, sino a ieri, solamente alcune sporadiche pronunce si erano spinte ad ammetterlo, rimanendo isolate e necessitando quindi di questo sigillo da parte del più alto consesso giurisprudenziale per ottenere visibilità.

Ma attenzione: la Corte è molto chiara nello spiegare che non è possibile ottenere l'annullamento delle delibere condominiali in sede di opposizione a DI solamente limitandosi ad 'affermare' oppure 'eccepire' che esse siano annullabili. È necessario 'chiederlo' esplicitamente.

Traduciamo in termini processuali, cercando di non essere troppo tecnici.

La Corte osserva come i vizi di nullità, secondo i parametri generali dell'ordinamento (norme del Codice civile sulla nullità, norme del Codice di procedura civile sulla sua rilevabilità da parte del Giudice e/o delle parti) siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quindi il Giudice può autonomamente rilevare la nullità, anche se le parti non ne hanno fatto punto menzione nei loro scritti difensivi o nell'attività processuale, nonché fare questo in qualsiasi stato e grado, quindi anche in appello o in fase decisoria (ovviamente, rammenta la Corte, il Giudice darà alle parti un termine per argomentare sul suo rilievo circa la nullità della delibera, cioè le parti potranno depositare un atto in cui spiegheranno al Giudice perché, a seconda del reciproco interesse, l'una ritiene la delibera nulla e l'altra la ritiene invece valida).

Tuttavia, continua la Corte, l'annullabilità è categoria diversa dalla nullità: in particolare, per l'annullabilità delle delibere condominiali, l'art. 1137 c.c. prevede che il condòmino interessato debba far valere detta annullabilità domandandola, cioè proponendo un'azione ad hoc che sia mirata ad eliminare la delibera dal mondo giuridico ed a renderla inefficace, non solo per sé stesso, ma per tutti i condòmini.

Ed allora, è evidente che l'azione di annullamento deve essere proposta nella forma di una domanda, mentre non può essere sufficiente la mera 'allegazione', cioè l'affermazione che la delibera sia annullabile, ma non seguita dalla richiesta al Giudice di procedere all'annullamento, né tantomeno la mera 'eccezione', cioè la difesa che consista, ancora una volta, nella semplice affermazione che la delibera sia annullabile, perché l'eccezione non porta ad una pronuncia efficace erga omnes, ma solamente alla paralisi della domanda nei confronti del soggetto che l'ha proposta.

Insomma, l'annullamento della delibera, sostiene la Corte, deve essere adottato con un provvedimento atto ad acquisire efficacia di cosa giudicata, cioè a non essere più controvertibile dalle parti superate le soglie dei termini di impugnazione; ciò lo deduciamo dal favore con cui il Legislatore guarda alla conservazione delle delibere condominiali, allo scopo di consentire il regolare ed ordinato svolgimento della vita della compagine, con la definizione chiara e netta delle poste a dare ed avere ed il pagamento per la manutenzione dei beni e l'esercizio dei servizi comuni.

Siccome siamo in sede di opposizione a DI, rammenta la Corte, l'unico modo per introdurre nel giudizio di opposizione l'azione di annullamento della delibera condominiale è quello di richiedere che il convenuto in senso sostanziale - il condòmino che si oppone al DI - svolga una domanda, che si chiama riconvenzionale, nei confronti dell'attore in senso sostanziale - il Condominio che si vede opposto il DI ottenuto - allo scopo di ottenere l'accertamento di un contro - diritto a non eseguire la prestazione dedotta in DI - il pagamento degli oneri condominiali, perché basato su delibera annullabile.

Ulteriore elemento di attenzione: il termine di decadenza per proporre la domanda riconvenzionale - rammentiamo che la domanda riconvenzionale deve essere proposta a pena di decadenza insieme alla comparsa di risposta e costituzione, che è il primo atto che il convenuto (chiamato in giudizio) deposita; nel nostro caso, dato che il convenuto è in realtà colui che attiva il giudizio di opposizione, notificando l'atto di citazione in opposizione al DI, la domanda riconvenzionale andrà inserita in detto atto.

Sappiamo che le delibere annullabili devono essere impugnate nei 30 giorni previsti dall'art. 1137 c.c., i quali decorrono dalla conoscenza per gli assenti e dalla data di adozione della delibera per gli astenuti ed i dissenzienti.

È allora evidente che, dato il (a volte, notevole) lasso di tempo che intercorre tra l'adozione della delibera e la notifica del DI, non sempre il condòmino potrà far valere l'annullabilità in sede di opposizione al DI, ma solamente quando, come nel caso romano appena esaminato, possa provare di non essere stato convocato alla assemblea che ha votato la delibera impugnata e di averne conosciuto solamente con la notifica del DI, oppure ancora, quando ne abbia conosciuto tramite l'invio del verbale da parte dell'Amministratore, ma a patto che tra la ricezione dell'invio e la notifica dell'opposizione al DI, contenente la domanda riconvenzionale, non decorrano più di 30 giorni.

Delibera condominiale annullata e adempimenti dell'amministratore

Come può il condominio recuperare gli oneri condominiali nonostante la revoca del decreto ingiuntivo?

Anche nella pronuncia esaminata, il Giudice, rigettando varie domande ed eccezioni di rito delle parti, rigetta anche l'ipotesi che sia cessata la materia del contendere, avanzata dalla medesima condòmina che aveva opposto il DI, perché afferma che non è stata data prova che le somme di cui al DI fossero state assolte da lei o da Tizia, usufruttuaria.

Attenzione: la revoca di un DI non inficia il diritto di credito posto alla base della domanda di ottenere il decreto ingiuntivo.

Il creditore, ricevuta la revoca di un DI, può sempre riproporre altra domanda per ottenere altro DI, a patto che non sia stato dichiarato nullo o annullato il rapporto sottostante il suo diritto di credito - ad esempio, laddove venga annullato/dichiarato nullo un contratto.

Nel nostro caso, il Giudice che revoca il DI non ci sta dicendo che il condòmino non deve pagare tout court gli oneri condominiali contenuti nel DI revocato: ci sta solamente dicendo che non lo deve fare se l'obbligo a pagare quegli oneri deriva dalla delibera che lo stesso Giudice ha annullato.

Pertanto, il Condominio, laddove gli oneri di cui si tratta non siano ormai prescritti, per il trascorrere del termine di legge per la loro esigibilità, potrà adottare una nuova delibera, magari riapprovando il rendiconto già precedentemente votato. A questo punto proporrà un nuovo ricorso per DI, basato sulla nuova delibera - che ci auguriamo non presenti altri vizi di annullabilità!

Attenzione, il condòmino che sia andato esente da pagamento, perché vittorioso nel giudizio di opposizione al DI precedentemente ottenuto, laddove abbia partecipato all'assemblea che adotta la nuova delibera che approva nuovamente i medesimi rendiconti, oppure, laddove non abbia partecipato, ma riceva la comunicazione del verbale, non dovrà attendere la notifica del DI per proporre nuovamente opposizione allo stesso, domandando l'annullamento della nuova delibera per vizi di annullabilità che ha ancora una volta rilevato, ma dovrà affrettarsi a promuovere l'impugnazione nei termini previsti (cioè i 30 giorni), poiché in difetto la delibera diverrà definitiva e non più controvertibile.

Opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione della delibera

Sentenza
Scarica Trib. Roma 7 dicembre 2021 n.19066
  1. in evidenza

Dello stesso argomento