Il mutamento in corso di causa della persona dell'amministratore che aveva rilasciato la procura alle liti non incide sul rapporto processuale che è in ogni caso riferito, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio quale ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell'interesse dei condomini.
Un'applicazione pratica di questo principio di diritto, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la ritroviamo nella sentenza del Tribunale di Roma n. 41 del 4 gennaio 2017, avente ad oggetto un procedimento monitorio per il recupero di oneri condominiali non pagati.
Protagonista della vicenda è un condomino-avvocato (moroso), che ritiene nulla l'ingiunzione di pagamento in quanto il decreto gli era stato notificato dall'ex amministratore, e non dal nuovo amministratore in carica.
Il fatto – Un condomino, avvocato, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei suoi confronti per il mancato pagamento di oneri condominiali, risultanti dal rendiconto approvato dall'assemblea e mai impugnato.
A fondamento dell'opposizione, il condomino, oltre a contestare la validità delle delibere di approvazione del rendiconto, sosteneva anche che il decreto ingiuntivo, emesso il 30 giugno 2014, gli era stato notificato da Tizio, in qualità di attuale rappresentante del condominio, in data 9 settembre 2014, quando invece quest'ultimo era già stato revocato e sostituito con il nuovo amministratore Caio, come risultava dalla delibera condominiale del 23 giugno2014.
Tale circostanza, secondo l'avvocato, provocava un vizio di costituzione in giudizio tra le parti attinente al contradditorio, con conseguente nullità del procedimento. Il Condominio si costituiva nel giudizio di opposizione, eccependo tra l'altro che il ricorso monitorio era stato depositato in data 13 giugno 2014, cioè prima della revoca e sostituzione dell'amministratore.Pertanto, la tesi secondo la quale la successiva sostituzione dell'amministratore, avvenuta prima dell'emissione del decreto e della successiva notifica, rendeva nullo e illegittimo il decreto era infondata, anche alla luce del principio di diritto anzidetto (Cass. civ. n. 9282/2006).
Il Tribunale di Roma ha ritenuto esatta la tesi difensiva del condominio ed ha rigettato l'opposizione, confermando l'ingiunzione di pagamento nei confronti del condomino.
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