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I criteri adottati dal Condominio per la ripartizione delle spese di riscaldamento in caso di rifiuto del condòmino di procedere all'installazione delle valvole termostatiche e degli strumenti idonei per la contabilizzazione

I nuovi criteri di ripartizione delle spese alla luce del D.lg. 73/2020
Avv. Eliana Messineo 

Nel contesto delle misure di miglioramento e risparmio energetico imposte agli stati membri dalla Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 si è inserita la norma UNI 10200 imposta dal D. Lgs. 102/2014 in Attuazione della predetta direttiva sull'efficienza energetica, al fine di fornire i criteri per ripartire la spesa totale di riscaldamento e acqua sanitaria negli edifici di tipo condominiale dotati di impianto di riscaldamento centralizzato.

Il principio cardine di tale norma è quello secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato.

Il testo del D. Lgs. 102/2014, successivamente, è stato abrogato in alcune parti ed ha subito modifiche apportate dalla legge n. 164/2014, dal D.lgs. 141/2016, dal D.lgs. 48/2020 nonché da ultimo dal D. lgs. n. 73 del 14 luglio 2020.

Il D. Lgs. n.73/2020 ha modificato l'art. 9 comma 5 lettera d) del D.lgs. 102/2014 - relativo alla ripartizione della spesa del consumo di calore negli edifici con impianti centralizzati- eliminando ogni riferimento alla norma UNI 10200.

La nuova disposizione prevede che negli edifici condominiali alimentati da sistemi comuni e centralizzati di riscaldamento o raffreddamento o l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, l'importo complessivo della spesa connessa al consumo di calore è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso, gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo i millesimi, i metri quadrati o i metri cubi utili oppure secondo le potenze installate.

È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai millesimi di proprietà.

Le ultime modifiche apportate con il D. lgs. 73/20 non riguardano gli edifici che avevano già provveduto, alla data di entrata in vigore di detta legge (29 luglio 2020), all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione ed alla relativa suddivisione delle spese.

Va ricordato, che con il D. l. 244/2016, il termine ultimo per l'obbligo di installazione dei sistemi di contabilizzazione è stato fissato al 30 giugno 2017.

Negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato sono dunque necessari ed obbligatori i sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda da installare in ogni singola unità abitative servita dallo stesso impianto centralizzato.

Nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza al corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliari dei condòmini.

I contabilizzatori o ripartitori di calore hanno, quindi, la funzione di registrare il consumo energetico di ciascun radiatore permettendo una registrazione esatta del consumo relativo ad ogni unità abitativa con impianto di tipo centralizzato.

Cosa accade, dunque, se il condomino il quale usufruisce dell'impianto di riscaldamento centralizzato, rifiuta di procedere all'installazione di contabilizzatori del calore nei radiatori del proprio appartamento?

È il caso deciso dal Tribunale di Roma - in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace - con la recente sentenza n. 15856/2021 in tema di criteri di ripartizione dei consumi di calore e delle relative spese, negli edifici con impianto termico centralizzato.

Ripartizione effettuata sulla base della massima potenza calorica in mancanza di contabilizzatori di calore. Il caso

Nella fattispecie, il Condominio, al fine di adeguarsi alla normativa vigente, aveva disposto con delibera assembleare l'installazione di contabilizzatori, che erano stati poi effettivamente installati in tutti gli appartamenti ad eccezione di quello della condòmina appellante la quale, senza autorizzazione o preventiva comunicazione, aveva sostituto i normali caloriferi con venticolvettori incompatibili con l'installazione dei contabilizzatori.

In considerazione della impossibilità di installare contatori di calore sui ventilcovettori della condòmina posto che tale eventualità avrebbe comunque determinato una ripartizione anomala, non corretta e non conforme alla norma UNI 10200, per effettuare la ripartizione della spesa di riscaldamento della condomina, l'assemblea aveva fatto ricorso al criterio della massima potenza calorica del radiatore, per il primo anno, nonché, per il periodo successivo, al criterio della percentuale fissa con almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa secondo i millesimi.

La condòmina, dal canto suo, invocava un proprio diritto a non distaccarsi dall'impianto centralizzato e l'applicazione di criteri generali di misurazione dei consumi alternativi rispetto a quello offerto dai contabilizzatori da rapportare al tipo di impianto installato nel proprio appartamento.

Il Tribunale ha ritenuto legittima la ripartizione effettuata dal Condominio sulla base della massima potenza calorica in quanto, non essendo i radiatori installati nell'appartamento della condòmina appellante provvisti di contabilizzatori né di sistemi atti a garantire una chiusura controllata delle fonti di calore, appare ragionevole ritenere il consumo pari alla massima potenza calorica del radiatore.

L'importanza della conoscenza dei consumi per il singolo condomino

La deroga all'obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 nel testo previgente

Per il periodo successivo al primo anno di installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore, per la ripartizione della spesa di consumo di calore relativo all'appartamento della condòmina appellante non dotato di contabilizzatore, il Condominio ha adottato il criterio di ripartizione secondo percentuali fisse con almeno il 70 % per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa secondo i millesimi.

Tale criterio adottato dal Condominio è stato ritenuto legittimo dal Tribunale essendo in linea con quanto previsto dall'art. 9 D.lgs. 102/2014 5 quater, nel testo vigente all'epoca in cui era stata approvata la ripartizione.

Tale disposizione, oggi modificata, prevedeva la possibilità di derogare all'obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 ove questa non fosse applicabile o fossero comprovate, tramite apposita perizia tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiore al 50%.

In particolare, per tali casi, l'articolo 9 comma 5 della predetta legge, consentiva di suddividere l'importo complessivo connesso al consumo, tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre gli importi rimanenti potevano essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo i millesimi, i metri quadrati o i metri cubi utili oppure secondo le potenze installate.

Contabilizzatore di calore. Il cattivo funzionamento del sistema di rilevamento dei consumi non rappresenta un grave difetto

Sentenza
Scarica Trib. Roma 11 ottobre 2021 n.15856
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