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Installazione delle valvole termostatiche in condominio. Gli elettricisti non sono abilitati.

Il MISE fornisce chiarimenti sull'abilitazione all'installazione dei sistemi di contabilizzazione calore: no agli elettricisti.
Angelo Pesce 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, entro il 31 dicembre 2016, i condomini con impianti di riscaldamento centralizzati, dovranno dotarsi di valvole termostatiche con contabilizzatori di calore, pena sanzioni amministrative per il condominio.

I due componenti dunque sono obbligatori e gli amministratori di condominio si stanno attivando per procedere alla loro installazione. Stiamo parlando di due dispositivi:

il ripartitore di calore, che è uno strumento elettronico a batteria, che viene installato su ogni termosifone, sigillato in maniera tale da evitare manomissioni e che consente appunto di ripartire i consumi di ogni singolo radiatore e memorizzarlo;

la valvola termostatica, che permette invece di impostare la temperatura desiderata e mantenerla costante nel corso della giornata all'interno del singolo ambiente, essendo installata sul singolo radiatore: la valvola regola l'afflusso di acqua calda all'interno del termosifone, bloccandola al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata.

L'impiego delle valvole termostatiche, che non richiede particolari interventi impiantistici, permette di risparmiare sui costi di riscaldamento fino a quasi il 15-20%.

Le valvole termostatiche nel mirino della Cassazione.

Tuttavia, è sorta una diatriba fra gli amministratori di condominio e CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola media impresa). Oggetto della disputa è la competenza all'installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore: secondo gli amministratori, rifacendosi ad un parere di ANACI, queste apparecchiature possono essere installate tranquillamente anche da un elettricista, trattandosi di impianto elettronico.

In virtù di queste convinzioni, molti amministratori hanno negato la partecipazione alle gare per le procedure di installazione, a tutte quelle imprese abilitate ad installare impianti di riscaldamento e climatizzazione (classificati e richiamati alla lett. c) dell'art. 1 del D.M. 37/2008).

In difesa di queste imprese, CNA ha inoltrato al MISE una richiesta di chiarimenti in merito all'abilitazione necessaria per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione di calore, riportate nel D.M. 37/2008.

Questo decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 intitolato "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della L n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", classifica infatti all'art. 1 (Ambito di applicazione), co. 2, le tipologie di impianto e sono riscontrabili sia quelli elettronici in genere (lett. b) che quelli di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e ventilazione (lett. c).

I vantaggi delle valvole termostatiche e dei ripartitori elettronici del calore in condominio

CNA ha ritenuto non corretta l'interpretazione di ANACI secondo la quale l'impianto di contabilizzazione del calore è un impianto elettronico e dunque le valvole termostatiche possono essere installate dagli elettricisti; CNA ha sottolineato che, pur essendo il sistema di contabilizzazione un sistema elettronico, la sua installazione su un radiatore (collegato all'impianto termico), può richiedere interventi sull'impianto stesso, montaggio di filtri, sostituzione di componenti, che sono operazioni di esclusiva competenza delle ditte o dei tecnici specializzati in impianti termici.

Il MISE ha condiviso la versione di CNA dichiarando che l'attività di installazione dei contabilizzatori e delle connesse valvole termostatiche, deve configurarsi rientrante nell'attività di installazione dell'impianto di riscaldamento e dunque appannaggio esclusivo delle sole imprese abilitate all'esercizio dell'attività di cui alla lettera c), co. 2, art. 1 del D.M. 37/2008.

In virtù del chiarimento del MISE, CNA si ritiene soddisfatta perché vengono correttamente tutelati i legittimi interessi delle imprese abilitate a installare impianti di riscaldamento e climatizzazione.



**La retiffica del Centro Studi Anaci. In seguito alle dichiarazioni pubblicate, la redazione di Condomonioweb ha ricevuto il seguente comunicato, che semtisce quanto riportato dal CNA: «(…) non esiste alcun parere del Centro Studi Nazionale dell'ANACI in riferimento al quesito formulato da CNA al Ministero dello Sviluppo Economico. Il tutto ha tratto origine da una riflessione personale non effettuata dal Direttore del CSN, ed inviata in via riservata ad un amministratore. Quest'ultimo ha impropriamente attributo il documento al Direttore del Centro Studi ANACI e ha dato diffusione pubblica ad un documento riservato». Il ministero dello Sviluppo, quindi, ha ripreso una affermazione di Cna evidentemente non verificata, contenente una posizione personale completamente smentita da Anaci. Risulta confermata, invece, la posizione del ministero dello Sviluppo sulla competenza dei termotecnici a operare gli interventi: «L'attività di installazione e delle connesse valvole termostatiche (…) deve considerarsi rientrante nelle attività di installazione dell'impianto di riscaldamento».

Da non perdere: Il business delle valvole termostatiche. La situazione attuale

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