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Conflittualità condominiale e reato di ingiuria

Il rinvio può essere concesso unicamente per la produzione di nuove prove o per la richiesta di ulteriori mezzi di prova.
Avv. Caterina Tosatti 

Ritorniamo a parlare del reato di ingiuria, dopo averne già dato una panoramica in un precedente articolo del gennaio scorso, a commento di una sentenza del Tribunale di Pavia, cogliendo anche l'occasione per trarre, come sempre, spunti utili per il nostro lettore nell'affrontare le insidie tecniche delle procedure civili.

Conflittualità condominiale e reato di ingiuria: La pronuncia

Tizio citava in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Spezzano della Sila, Caia, Sempronio e Mevio onde ottenere il risarcimento del danno sofferto per le ingiurie profferite da costoro ai suoi danni.

L'evento era riconducibile all'incidente occorso nel - presumiamo - cortile comune, dove Tizio, non avendo diligentemente azionato il freno della propria autovettura, la quale percorreva una discesa di qualche metro, finendo contro un muretto, danneggiava così la condotta del gas di proprietà di Caia, Sempronio e Mevio, collocata all'interno del muro.

Siccome Tizio, subito dopo l'urto, avvedendosi del danno provocato, rientrava nella propria abitazione allo scopo di avvisare il fornitore del gas affinché provvedesse, Caia, Sempronio e Mevio, ritenendo che lo stesso fosse 'scappato', uscivano a loro volta dell'abitazione e insultavano ed accusavano Tizio (sia rispetto alla condotta di danno che alla ritenuta 'fuga'), insulti ed accuse che venivano riproposti anche dinnanzi ai Vigili del Fuoco ed i Carabinieri intervenuti in loco.

Tizio sporgeva querela verso Caia, Sempronio e Mevio, ritenendo integrato il reato di minaccia e contemporaneamente attivava il giudizio civile, ritenendo integrati i reati (depenalizzati) di diffamazione ed ingiuria.

Caia, Sempronio e Mevio, costituitisi nel giudizio civile, eccepivano l'infondatezza della pretesa di Tizio, affermando di avere un rapporto molto conflittuale con lo stesso, derivante da problematiche di natura condominiale.

Il Giudice di Pace di Spezzano della Sila, assunte le prove testimoniali richieste dalle parti, riteneva sussistere il reato di ingiuria a danno di Tizio, provato sia dalla deposizione della moglie di costui, sia da un file audio, prodotto da Tizio, ove era dato ascoltare le espressioni ingiuriose proferite da Caia, Sempronio e Mevio, nonché delle deposizioni degli altri testi che, secondo il Giudice, non contraddicevano le dichiarazioni della moglie di Tizio, liquidando il danno in € 400,00.

Caia, Sempronio e Mevio propongono appello, presso il Tribunale di Cosenza, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spezzano della Sila, sostenendo l'errore di diritto in cui costui sarebbe incorso,

i) per avere utilizzato, come prova ed ai fini del proprio convincimento, il file audio prodotto da Tizio, che tuttavia risultava prodotto irritualmente e che, pertanto, a dire degli appellanti, era inammissibile;

ii) per aver erroneamente interpretato la deposizione della moglie di Tizio, nel senso che la stessa era stata contraddetta dagli altri testi assunti ed anche perché, dal punto di vista rituale, essendo la medesima legata dal rapporto di coniugio, la sua testimonianza aveva un valore minore, dato l'interesse della medesima all'esito del giudizio favorevole al marito Tizio, considerando altresì che la moglie di Tizio aveva avviato un autonomo giudizio di risarcimento del danno contro Caia, Sempronio e Mevio per i medesimi fatti oggetto dell'odierno giudizio.

Tizio, costituitosi in appello, chiedeva il rigetto dello stesso e proponeva appello incidentale rispetto alla riforma del quantum del risarcimento ottenuto, ritenendo integrato non solamente il reato di ingiuria, ma anche quello di diffamazione.

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 339 del 22 febbraio 2022, accoglie l'appello di Caia, Sempronio e Mevio, mentre dichiara inammissibile l'appello incidentale di Tizio, condannando quest'ultimo alla refusione delle spese di I° e di appello.

Non sempre però le critiche sono illegittime

Le preclusioni nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace

Sebbene la vulgata riporti un'impressione di estrema semplificazione e di conseguente semplicità del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, non dobbiamo ritenere che in questo contesto le parti così come il Giudice abbiano libertà assoluta rispetto alle attività processuali da compiere e, soprattutto, per quanto qui ci interessa, al regime delle preclusioni.

Di cosa si tratta?

Brevemente, per ragioni di economia processuale e corretta gestione del contraddittorio, il Legislatore processuale ha previsto che le parti (attore e convenuto) di un giudizio abbiano diritto di controdedurre rispetto alle affermazioni avversarie, produrre documenti e svolgere eccezioni, ma che tutto ciò debba invariabilmente accadere entro un certo termine, che viene definito come 'preclusione', in quanto, appunto, scaduto questo termine è precluso, cioè proibito, alle parti ogni ulteriore atto o ogni produzione.

Si dibatte, in parte, ancora oggi, circa il regime delle preclusioni dinnanzi al Giudice di Pace: perché?

Il motivo è da rinvenirsi nel fatto che il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace è sì regolato dal Codice di procedura civile con norme ad hoc, le quali, tuttavia, non affrontano tutti gli aspetti del processo presso questo organo, effettuando un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, alle norme regolatrici del procedimento di I° dinnanzi al Tribunale ordinario.

Di qui la confusione che condusse certa giurisprudenza, specialmente nei primi anni 2000, a concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c., 6° comma, alle parti del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace; questo ingenerò incertezza e, appunto, confusione negli operatori del diritto, in quanto, a mente dell'art. 320 c.p.c., che regola l'udienza, potenzialmente unica, di comparizione e trattazione dinnanzi al Giudice di Pace, il Legislatore non ha voluto la traslazione dell'art. 183 c.p.c. in questo procedimento.

Pertanto, come ribadito dall'art. 320 c.p.c., durante la prima udienza dinnanzi a sé, il Giudice di Pace, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti (facoltativo, nel senso che è rimesso all'iniziativa delle parti e del Giudice), in caso di esito negativo, deve invitare le stesse a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle reciproche domande ed eccezioni ed a produrre i documenti e richiedere i mezzi di prova da assumere.

Solamente in un caso il Giudice di Pace può disporre il rinvio della prima udienza: l'art. 320, 4° comma, c.p.c., infatti, ammette che «Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova», pertanto solamente laddove le parti, in prima udienza, svolgano attività che rendono necessario il rinvio, questo può essere disposto, ma attenzione, l'attività che rende necessario il rinvio è limitata alle prove, non alla precisazione del thema decidendum, cioè alle domande ed eccezioni, che devono essere definite e circoscritte, dalle parti, in sede di prima udienza.

Pertanto, il rinvio può essere concesso unicamente per la produzione di nuove prove o per la richiesta di ulteriori mezzi di prova che si siano resi necessari come conseguenza delle difese rispettive delle parti nei propri atti introduttivi ed in prima udienza.

Cosa è invece accaduto nel giudizio tra Tizio e Caia, Sempronio e Mevio?

Il Giudice di Pace ha utilizzato un documento, cioè il file audio contenente le ingiurie rivolte da Caia, Sempronio e Mevio a Tizio, per fondare la sua decisione e ritenere provato il reato di ingiuria, ma detto documento non risulta esser stato prodotto secondo le norme sopra richiamate.

Riporta il Tribunale di Cosenza di come il documento in parola sia stato 'menzionato' nell'indice del fascicolo di parte di Tizio, ma che lo stesso non risultava prodotto all'atto della costituzione in giudizio di Tizio (cioè, in sede di iscrizione a ruolo della causa, con deposito della documentazione indicata in atto di citazione e, appunto, nell'indice allegato al fascicolo di parte contenente la documentazione). Di questa assenza il medesimo Tizio dava atto, come risultante dal verbale di udienza, dove si precisava che il documento era inserito nel fascicolo del procedimento penale promosso da Tizio contro Caia, Sempronio e Mevio e pendente dinnanzi al medesimo Giudice di Pace - riteniamo 'sezione penale'.

Il Tribunale rileva altresì che nei verbali delle udienze successive non si dà mai atto della produzione del documento in parola e nemmeno lo fa Tizio, nelle proprie difese, limitandosi ad affermare che il documento sarebbe stato prodotto «ben prima che la causa venisse trattenuta in decisione» e ritenendo di non essere incorso in alcuna decadenza o mancanza poiché il documento era indicato nell'atto di citazione e nell'indice del fascicolo e Tizio aveva fatto istanza ex art. 210 c.p.c. durante una delle udienze svoltesi - istanza di esibizione volta ad acquisire, presso il Giudice di Pace penale, il documento depositato nel fascicolo relativo al procedimento penale.

Precisa così il Tribunale che il documento, a fronte di quanto sopra, non è stato ritualmente prodotto e non può pertanto essere posto a fondamento della decisione del Giudice.

Il Tribunale afferma in modo deciso che «l'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. segna la preclusione per la produzione documentale (cfr., tra le tante, Cassaz. n. 19359/2017) la quale non può essere effettuata successivamente e non può, evidentemente, essere 'virtuale', con la menzione di documenti dichiaratamente non presenti nel fascicolo e che la parte ritenga di poter versare in atti successivamente».

Circa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., il Tribunale ritiene che l'istanza avanzata da Tizio non fosse qualificabile come tale, dato che la norma che la prevede dispone che l'istanza di esibizione, per quanto in assenza di formule sacramentali, vada comunque sottoposta al Giudice, il ché, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto, dato che Tizio si è ritenuto legittimato alla produzione in virtù della sola indicazione del documento nel proprio indice e in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte del Giudice.

Peraltro, ci limitiamo sommessamente ad evidenziare che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile rispetto a documenti che la parte non abbia già nella propria disponibilità e che non possa acquisire con mezzi ordinari, ma i quali richiedano l'attività diversa, estranea ed ulteriore di altri soggetti differenti dalla parte richiedente - ad esempio, organi della pubblica amministrazione, terzi rispetto al giudizio, etc. - mentre, nel caso di specie, sappiamo, per espressa ammissione di Tizio, che il file audio era già nella sua disponibilità, perché prodotto dalla sua difesa nel fascicolo penale, quindi non sarebbe stata ammissibile l'istanza di esibizione rivolta alla sezione penale del medesimo Giudice di Pace, atteso che Tizio, così come aveva prodotto il file audio nel fascicolo penale, altrettanto avrebbe potuto fare, rispettando le scansioni processuali, nel giudizio dinnanzi alla sezione civile del Giudice di Pace.

Dalla inammissibilità del documento contenente le ingiurie, deriva, secondo il Tribunale cosentino, la mancata prova del reato.

Sostiene infatti il Tribunale che, dovendo la parte danneggiata (Tizio) provare tutti gli elementi del fatto illecito (il fatto, il nesso di causalità tra questo e il danno e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del danneggiante), ove fallisca in ciò, dovendosi fare applicazione della regola generale posta dall'art. 2697 c.c. in materia di prove, si dovrà addossare alla medesima parte danneggiata il fallimento del fornire detta prova e la conseguente soccombenza.

Abbiamo visto, però, che nel giudizio di I° erano stati anche assunti dei testimoni: tuttavia, anche su questo punto, il Tribunale, accogliendo le lagnanze di Caia, Sempronio e Mevio in merito, ritiene che la testimonianza della moglie di Tizio, data questa sua qualità personale, non fosse da un lato decisiva ai fini della prova della condotta ingiuriosa, specialmente una volta venuta meno l'utilizzabilità del file audio, nonché che la stessa testimonianza fosse in realtà stata contraddetta dagli altri testimoni assunti, i quali avevano riferito di una semplice «discussione» tra le parti, escludendo però l'utilizzo di espressioni offensive o minatorie.

Il Tribunale non ritiene decisiva la testimonianza della moglie di Tizio anche a fronte dei rapporti conflittuali della coppia con Caia, Sempronio e Mevio, che si ritengono evincibili anche dalla pendenza del separato giudizio avviato dalla moglie di Tizio avverso questi ultimi per i medesimi fatti oggetto del giudizio.

Inammissibilità dell'appello incidentale in quanto tardivo

Come dicevamo in apertura, le 'insidie' processuali cui le parti devono porre attenzione sono molte e diverse: nel caso di specie, il Tribunale di Cosenza, avendo accolto l'appello principale, dichiara assorbito, con evidente rigetto, l'appello incidentale svolto da Tizio, ma, ai fini del regolamento delle spese, entra comunque nel merito dello stesso per il principio della soccombenza virtuale.

Ritiene così il Tribunale che Tizio sia stato tardivo nel proporre appello incidentale: lo stesso va promosso, ai sensi degli artt. 166 e 343 c.p.c., con la comparsa di risposta che l'appellato deposita, costituendosi in giudizio, entro 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello, salvo unicamente il caso di differimento della stessa ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma c.p.c., cioè per disposizione organizzativa del Giudice, nel qual caso i 20 giorni prima si computano a ritroso dall'udienza rinviata e non da quella indicata in citazione.

Nel caso di specie, l'udienza fissata in citazione veniva rinviata, ma non ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., bensì per concomitanza dell'udienza con la consultazione elettorale; inoltre, il rinvio dell'udienza veniva disposto quanto era già scaduto il termine dei 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione, quindi quando l'appellato Tizio era già decaduto dalla possibilità di proporre appello incidentale, senza possibilità di rimessione in termini (così anche Cassaz. n. 2394/2020 citata dal Tribunale di Cosenza).

Quindi, Tizio avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nei 20 giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione in appello per ottenere che il proprio appello incidentale fosse ritenuto tempestivo, ai sensi degli art. 166 e 343 c.p.c.

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Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 22 febbraio 2022 n. 339
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