In ambito condominiale, un tema molto dibattuto riguarda le cause di annullabilità della delibera assembleare. Nella pronuncia in commento, i giudici torinesi si soffermano sulla regolare costituzione dell'adunanza assembleare, in particolare qualora si riscontri l'omessa convocazione di un avente diritto e i presenti impugnino la decisione.
Inoltre, analizzano anche la problematica del conflitto di interesse dei votanti o dell'amministratore (Corte d'Appello di Torino, sentenza 914/2019).
La vicenda. La società di gestione di una multiproprietà conveniva in giudizio il Condominio in cui erano ubicati alcuni dei suoi alloggi per far dichiarare l'illegittimità delle deliberazioni assembleari assunte.
Secondo l'attore, infatti, le suddette delibere erano viziate, giacché alcuni dei condomini votanti, nonché lo stesso amministratore, si trovavano in conflitto di interesse con il Condominio.
Inoltre, non era stata dimostrata la regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, né la valida costituzione dell'assemblea. In primo grado, le richieste della multiproprietà erano state integralmente rigettate. Vediamo come si è pronunciata la Corte d'Appello di Torino.
Regolare costituzione dell'assemblea. Una delle doglianze sollevate dall'appellante riguarda l'irregolare costituzione del consesso assembleare.
In particolare, secondo la società, l'amministratore non aveva operato il controllo preliminare volto ad accertare che tutti gli aventi diritto fossero stati convocati.
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