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Un condominio, due amministratori: chi perde la causa paga personalmente le spese di lite.

Il Tribunale condanna al pagamento delle spese processuali l'amministratore personalmente, pur essendosi egli costituito nell'interesse del condominio amministrato.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 
20 Mar, 2019

La vicenda. La controversia prende le mosse dal problematico rapporto tra il condominio Alfa e il condominio Beta, quest'ultimo costituitosi successivamente ma "intenzionato" a inglobare il primo in ragione della comunanza di alcuni servizi.

Per tale motivo Tizio, amministratore del condominio Beta, iniziava a convocare i proprietari del condominio Alfa tra cui la società ricorrente, che si dichiarava invece contraria alla fusione.

Si veniva così a creare una situazione di generalizzata conflittualità, non soltanto tra i due fabbricati ma pure in seno alla compagine del condominio Alfa, divisa tra contrari e favorevoli alla fusione.

Questi ultimi chiedevano all'amministratore Caio di convocare un'assemblea per decidere, fra l'altro, della revoca del predetto e della nomina di un nuovo amministratore, individuato nella persona dell'amministratore del condominio Beta.

La ricorrente impugnava la delibera del condominio Alfa, assunta il 27.10.2017 ma dattiloscritta solamente il 13.11.2017, che veniva definita "apparente" poiché non corrispondente ai fatti avvenuti nel corso della riunione e in ogni caso viziata sotto molteplici aspetti, anche rispetto al conferimento del mandato al nuovo amministratore, "asseritamente riferibile al condominio __(Alfa) ma non sottoscritto".

Si costituiva il condominio Alfa, nella persona del precedente amministratore Caio, aderendo alle tesi della ricorrente circa l'invalidità della delibera del 27.10.2017 ed eccependo l'esistenza di un conflitto di interessi in capo ai condomini favorevoli alla nomina di Tizio, in quanto amministratore del condominio Beta "notoriamente in accesa conflittualità e litigiosità con il condominio __(Alfa)".

Si costitutiva pure il nuovo amministratore Tizio "nel dichiarato interesse del condominio __(Alfa) giusta delibera assembleare del 12.12.2017 e del conseguente mandato", da un lato sostenendo il difetto di legittimazione passiva di Caio poiché privo di autorizzazione a rappresentare il condominio Alfa, dall'altro lato affermandola regolarità della delibera e quindi della propria nomina.

Mancato passaggio di consegne. L'amministratore di condominio paga le spese processuali e compenso del CTU

La sentenza. L'impugnativa è accolta ma la sentenza, anche in punto di condanna alle spese, suscita alcuni interrogativi (Trib. Rovigo, n. 153/2019).

In primo luogo, il Tribunale ritiene legittima la costituzione del condominio Alfa, ancorché in persona dell'amministratore Caio, in ragione del fatto che a seguito della riforma del 2013 non è più richiesta un'autorizzazione dell'assemblea a tal fine, rientrando l'impugnazione di delibera nell'ambito dell'attività gestoria ordinaria (Cass. Civ., n. 1451/2014).

Nel caso di specie, pertanto, "l'azione giudiziaria promossa da __(ricorrente) ex art. 1137 c.c. è volta proprio ad ottenere l'annullamento e/o revoca della delibera assembleare con la quale è stato revocato l'incarico all'amministratore __(Caio), la quale è stata citata in giudizio proprio sulla base di detta qualità".

Lo scrivente nutre, tuttavia, alcune perplessità sulla fondatezza di tale assunto.

La delibera impugnata risultava infatti valida ed efficace al momento della costituzione in giudizio del condominio Alfa, dal che lo stesso non avrebbe potuto essere rappresentato da Caio, in quanto revocato per l'appunto dall'incarico.

Altresì, aderendo alla pretesa invalidità della delibera invocata dalla ricorrente, Caio pone il condominio Alfa nella singolare posizione di avversare una propria delibera, ossia una decisione che, a prescindere dalla validità, è espressione di una volontà del condominio medesimo.

In secondo luogo, il Giudicante riscontra una serie di vizi relativi alla convocazione dell'assemblea e alla stesura del verbale, affermando che "Tali profili, di carattere precipuamente formalistico, appaiono sufficienti per accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assembleare del 27.10.2017".

Segnatamente vengono in rilievo l'omesso controllo sulla convocazione dell'assemblea, la mancata precisazione del fatto che si trattava di una seconda convocazione e delle ragioni per cui la prima adunanza era andata deserta (Trib. Firenze, n. 92/2015); l'omesso controllo delle deleghe conferite e dei condomini presenti personalmente (Cass. Civ., n. 24132/2009); l'omessa individuazione dei condomini assenti e dissenzienti e delle rispettive carature millesimali, che venivano aggiunte nel verbale dattiloscritto il 13.11.2017 (Cass. Civ., n. 6552/2015).

In terzo luogo, il Giudice rodigino ritiene verosimile l'esistenza di un conflitto di interessi in capo ai condomini favorevoli alla nomina del nuovo amministratore Tizio.

I votanti in favore di Tizio, infatti, avevano da tempo espresso l'assenso alla fusione tra il condominio Beta e il condominio Alfa; per tale motivo "risulta evidente non solo che il voto dei summenzionati condomini è stato determinante per il raggiungimento del quorum deliberativo, ma che vi è un concreto effetto dannoso della delibera impugnata per la comunione, avendo gli stessi nominato un amministratore di condominio che vanta interessi confliggenti con quelli del condominio __(Alfa) e potendo, potenzialmente, decidere in favore dello scioglimento del Condominio stesso" (Cass. Civ., n. 10754/2011).

La delibera del 27.10.2017 è dunque ritenuta illegittima e, risultando per l'effetto annullatala nomina di Tizio, il Giudice decide di condannare quest'ultimo in proprio, e non il condominio Alfa, al versamento delle spese processuali, anche rispetto al sub-procedimento cautelare di sospensione della delibera e al relativo reclamo, per il non indifferente importo di 10.000,00 euro oltre accessori di legge.

Il Tribunale, si ribadisce, pare non considerare che al momento della costituzione in giudizio la delibera era comunque efficace, dal che in tale frangente il condominio Alfa doveva ritenersi validamente rappresentato da Tizio, e non da Caio.

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E ciò pure in ragione del fatto che Tizio, a differenza di Caio, aveva agito sulla scorta di una ulteriore delibera del condominio Alfa, successiva a quella impugnata (12.12.2017) e per giunta citata in sentenza.

Le questioni sono dunque molteplici è obiettivamente complesse, dal che ci si augura un intervento chiarificatore negli ulteriori gradi di giudizio.

Sentenza
Scarica Sentenza Tribunale di Rovigon.153 2019
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