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Attenzione alle dichiarazioni offensive anche via mail nei confronti dell'amministratore o altro condomino: si rischiano conseguenze penali

Molto spesso l'amministratore sopporta critiche illegittime da parte del condomino che pronuncia frasi “diffamatorie”.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
14 Feb, 2022

Quando si parla di diffamazione bisogna ricordare che l'art. 595, c.p., punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032, la condotta di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Gli elementi affinché si costituisca il reato di diffamazione quindi, sono tre: offesa alla reputazione di una persona; la vittima è assente dalla discussione; gli ascoltatori sono almeno due.

Da considerare che l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

Pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone o con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento. Questo reato molto spesso riguarda il "mondo condominiale".

Diffamazione dell'amministratore: quando scattano le responsabilità

Molto spesso l'amministratore sopporta critiche illegittime da parte del condomino che pronuncia frasi "diffamatorie", sostenendo poi di esercitare il proprio diritto di critica o di muovere contestazioni tecniche all'operato dell'amministratore, senza voler arrivare ad una gratuita aggressione morale alla sua persona.

Vi sono comportamenti però che meriterebbero una pronta reazione dell'offeso perché risultano idonee a ledere la reputazione dell'amministratore, soprattutto in quanto divulgate dinanzi alla platea dei suoi amministrati. Così commette certamente il reato di diffamazione aggravata, il condomino che spedisce una missiva contenente contestazioni offensive della reputazione dell'amministratore al presidente dell'assemblea del condominio di cui la persona offesa è l'amministratore, lettera poi letta e divulgata in sede assembleare, nonché allegata agli atti dell'assemblea stessa (Cass. pen., Sez. V, 05/01/2021, n. 147).

Del resto bisogna considerare pure che la discriminante tra un legittimo esercizio del diritto di critica e una diffamazione della vittima risiede nella verità del fatto storico riportato a monte della critica.

È inevitabile quindi che commetta il reato in questione il condomino che, a seguito di un'assemblea condominiale, mandi una raccomandata agli altri comproprietari per contestare la gestione dello stabile, affermando senza prove che l'amministratore gestisce male i soldi del condominio, utilizzandoli per spese personali invece che per pagare le fatture (Cass. pen., Sez. V, 10/04/2020, n. 11913).

E ancora affermare che il bilancio consuntivo condominiale è falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi del soggetto incaricato della redazione del suddetto strumento contabile, cioè l'amministratore condominiale.

Diffamazione tra condomini: limiti e conseguenze legali

Come è stato recentemente precisato, commette il reato di diffamazione il condominio che accusa altro partecipante al condominio di aver occupato abusivamente un sottotetto, specificando che l'occupazione è avvenuta attraverso "una serie di atti illegittimi, falsi e nulli, in spregio alle più normali regole della giustizia" costituisce reato.

In tal caso infatti la critica avviene al di fuori di qualsiasi funzione di controllo o di denuncia, nei confronti della persona offesa e consiste in affermazioni aggressive e gratuite, ingiustificatamente offensive dell'onore della vittima (Cass. pen., Sez.I, 23/03/2020, n. 10505). Naturalmente tale reato può essere anche commesso via mail. Tuttavia non sempre le dichiarazioni del condomino sono diffamatorie.

In un caso recentemente esaminato dalla Cassazione penale un condomino aveva inviato via mail a dieci partecipanti al condominio una comunicazione in cui affermava che un condomino avvocato aveva assunto vari comportamenti discutibili consistenti, tra l'altro, nel cercare di non far pagare al suo assistito - altro condomino - le spese condominiali; in ogni caso accusava il legale di presunte violazioni del codice deontologico, accuse ritenute dal Giudice di Pace diffamatorie in quanto generiche e, quindi, lesive della reputazione dell'avvocato condomino. Tuttavia la Cassazione ha annullato la decisione.

Altro Giudice di Pace, quale giudice di rinvio, assolveva l'imputato perché nel contesto, comune al dichiarante e ai suoi interlocutori, l'attribuzione, tramite espressioni non offensive, di violazioni deontologiche non era generica, ma riferita alla situazione, nota a tutti gli altri condomini, di commistione, in capo all'avvocato, dei ruoli di legale professionista, condomino e pure conduttore di un appartamento.

Si è notato che l'imputato, nella mail inviata a diversi condomini, aveva fatto riferimento a possibili violazioni deontologiche, nella prospettiva di una segnalazione all'ordine professionale. La Cassazione ha confermato la bontà della conclusione del Giudice di Pace (Cass. pen., Sez. V, 31/01/2022, n. 3348).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 31 gennaio 2022 n. 3348
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