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Litigi tra condomini? Vietato usare le armi

Niente armi se si litiga con i vicini.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio lamentata l'illegittimità del provvedimento con il quale il Vice Prefetto di Genova aveva rigettato la sua istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Tale provvedimento inibitorio era stato originariamente adottato in ragione dei rapporti gravemente conflittuali tra l'esponente ed il vicino di casa che, originati da questioni condominiali, erano sfociati in reciproche querele e avevano progressivamente coinvolto i rispettivi nuclei familiari. Difatti il Viceprefetto ha ritenuto che la risalenza del rapporto conflittuale, protrattasi peraltro anche negli anni successivi all'adozione del provvedimento inibitorio, non faceva venir meno l'attualità del giudizio di inaffidabilità, ritenendo che lo scarso autocontrollo manifestato dall'istante negli episodi contestati poteva influire negativamente sulla qualità delle relazioni civili con gli altri consociati.

Sempre più spesso i litigi tra vicini di casa finiscono nelle aule di tribunale.

I problemi in condominio. Secondo alcuni studi riportati da alcune Compagnie di Assicurazione il 62 per cento degli italiani ignora o è ostile ai vicini. Si litiga di più per le parti comuni (64%) e per gli schiamazzi (48%) la televisione o la musica ad alto volume (40%), persino gli odori ritenuti molesti (31%) o la presenza di cani e bambini (36%).

Sul pianerottolo, poi, di solito ci si evita: più della metà degli intervistati (62%) ha dichiarato di non avere rapporti con i vicini e di non voler socializzare sia per mancanza di tempo (44%) sia per mancanza di fiducia (16%) nei confronti degli estranei.

Il ragionamento espresso dal TAR Liguria. Secondo i giudici amministrativi, nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (C.d.S., sez. IV 23 maggio 2017, n. 2404).

In conclusione, non sussiste quindi, nel nostro ordinamento, un diritto soggettivo all'utilizzo delle armi, costituendo anzi la regola generale quella del divieto di uso di armi; l'autorizzazione di polizia che rimuove tale limite è frutto di una valutazione discrezionale che reputa assenti rischi, anche potenziali, alla sicurezza e all'incolumità pubblica.

Nell'ambito di tali valutazioni l'amministrazione può valorizzare episodi anche relativi a conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, o di convivenza, o di vicinato dai quali emerga una difficoltà di autocontrollo atta a minare il giudizio di affidabilità che deve costituire fondamento dell'autorizzazione de qua.

Alla luce di tali considerazioni il TAR Liguria ha stabilito che. "è legittimo il diniego dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ove motivato con riferimento a episodi, anche risalenti nel tempo, relativi a conflittualità fisica e verbale del richiedente nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato dai quali emerga una difficoltà di autocontrollo dello stesso atta a minare il giudizio di affidabilità posto a fondamento della relativa autorizzazione" (Tar Liguria sez. I, 17.05.2018, n. 459).

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