Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Gatti: il rapporto tra gli animali e la salute dei condomini alla luce di una ordinanza del Comune di Formia

Colonie feline, salute dei condomini e l'ordinanza del Comune di Formia.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le colonie feline. Il nostro legislatore ha previsto, sotto la spinta di associazioni ed enti privati e pubblici normative dirette a tutelare gli animali e disciplinare il rapporto di convivenza fra uomo e animali anche e soprattutto in condominio. Infatti, con la legge 281/91 ha definitivo con il termine colonia felina un gruppo più o meno numeroso di gatti (ne bastano anche solo due) che vivono in un determinato e circoscritto territorio. Inoltre, i gatti randagi si considerano come esseri viventi titolari di diritti quali la "vita" e la "cura". Questi diritti incontrano il limite della salute pubblica. L'art. 2 comma 9 della L. n. 281/ 1991, prevede che i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto "se gravemente malati o incurabili".

Inoltre sono state emanate alcune leggi regionali (Regione Lazio n.34 del 1997) riconoscono al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (articolo 11), intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree sia pubbliche che private.

Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, aree ospedaliere è da considerare assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni sorta di disturbo per i condomini, la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi.

I problemi in condominio. Se i gatti dovessero costituire una fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, l'assemblea potrà legittimamente deliberare una serie di provvedimenti, c.d. offendicula, ovvero di allontanamento.

Per meglio dire, una delibera che imponga di allontanare una colonia felina condominiale sulla base della richiesta avanzata da alcuni, o tutti i condomini, è legittima solo se non viola le leggi a tutela dei gatti randagi e quindi per prima cosa l'assemblea è tenuta a valutare il motivo della richiesta e a rifiutarla se essa fosse basata su pregiudizi nei confronti della razza felina.

Pertanto, le delibere condominiali che vogliano far allontanare - o addirittura sopprimere - i gatti per pregiudizio, cioè motivi non correlati a una malattia grave e incurabile degli stessi felini, oppure a comprovate situazioni di rischio per la salute e l'igiene pubblica, sono illegittime perché in contrasto sia con la l. 281/91 e sia con le leggi regionali, come confermato dall'orientamento della cassazione (es., Cass. pen. 24.10.2007 n. 44822).

Tuttavia, nel caso in cui i gatti iniziassero a costituire un danno per i beni condominiali, o dei singoli condomini, l'assemblea può deliberare opportuni provvedimenti (es., rete che circoscriva la zona condominiale) che in ogni caso rispettino il "sentimento di amore per gli animali" (Cass. pen 12.05.2006, n. 34095 e Cass. pen. 04.07.2006, 32282).

La salute dei condomini: l'ordinanza del Comune di Formia. Se, invece, il motivo della richiesta di allontanamento fosse la sicurezza della salute pubblica, la delibera è legittima purché preceduta da accertamenti da parte del servizio veterinario Asl, che comprovino l'incompatibilità della permanenza dei gatti in condominio con le esigenze di salute e igiene pubblica (l. 281/91 art. 2 comma 9).

Premesso quanto innanzi esposto, il Comune di Formia si è occupato di una vicenda che aveva ad oggetto l'esposto di una Condomina che chiedeva al Sindaco l'allontanamento della colonia felina.

Tale esposto era basato sul fatto che la condomina era affetta da una patologia clinica causata dalla presenza degli animali.

A seguito degli accertamenti della Sanità Locale, attese le ragioni igieniche sanitarie a tutela della salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco di Formia con l'ordinanza n. 2 del 16 gennaio 2017 aveva ordinato alla responsabile della Colonia Felina e all'amministratore di condominio di provvedere con estrema urgenza (entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza), all'individuazione di uno spazio alternativo idoneo alla somministrazione del cibo degli animali da parte della responsabile della colonia felina.

Dagli stampa locale, si è appreso che la responsabile della colonia felina aveva impugnato il provvedimento. A seguito di ciò, il Tar ha bloccato l'ordinanza, considerando che il ricorso "non era manifestatamente infondato" e che il rapporto della stessa Asl non aveva evidenziato problemi di carattere igienico-sanitario.

In pratica, a parere dell'organo amministrativo, non vi erano motivazioni di urgenza a supporto dello spostamento della colonia felina regolarmente registrata.

In particolare mancavano le motivazioni di contingenza ed urgenza tipiche dello strumento dell'ordinanza amministrativa, non essendo il provvedimento assistito da una adeguata istruttoria.

Gatti in condominio. Come comportarsi?

Il precedente del Tribunale di Pescara, sentenza del 2.9.2016 n. 1454. Un condomino aveva citato l'altro condominio del piano superiore dinanzi al giudice adito sostenendo che la perdita di pelo del proprio animale (in questo caso di un Cane), invadendo il suo balcone, era stata la causa dell'insorgere di un'allergia.

Per tali motivi, il condomino aveva chiesto all'organo giudicante la condanna dell'altro condominio al risarcimento dei danni patiti.

In tale vicenda, pur respingendo le reciproche domande di risarcimenti presentate dalle parti in giudizio, il giudice ha evidenziato alcune importanti precisazioni in tema di danno cagionato da animali in custodia ed immissioni superanti la normale soglia di tollerabilità.

Per meglio dire, a parere del giudice, nella vicenda in esame troverebbe applicazione la norma contenuta nell'art. 844 del codice civile che impone il divieto di immissioni nel fondo del vicino superanti la normale tollerabilità e non la responsabilità oggettiva gravante a carico del proprietario/custode dell'animale disciplinata dall'articolo 2052 c.c.

Difatti "mentre la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c. contempla i casi in cui il danno sia provocato dall'animale nel corso di una sua azione sfuggita al dovere del controllo del proprietario/possessore (come ad esempio nel caso del cane che morde un passante) con onere della prova liberatoria a carico del proprietario/custode, nel caso di specie si verte in ipotesi di un preteso danno provocato da allergia da peli, fatto questo che non presuppone alcuna specifica condotta dell'animale". Quindi, secondo il ragionamento del Tribunale, la caduta di peli dell'animale attiva i meccanismi dell'azione ex art. 844 c.c. con obbligo del danneggiato di provare non solo che le immissioni (caduta di pelo) superano la normale soglia di tollerabilità ma anche che fra le stesse ed il danno lamentato (allergia) sussista un diretto rapporto di causalità.

Pertanto non avendo il danneggiato (condomino allergico) dimostrato né che tali immissioni superassero la normale soglia di tollerabilità, né tantomeno che le stesse siano state la causa della sua allergia, la richiesta di risarcimento dei danni è stata rigettata. Per l'effetto è stata anche rigettata la richiesta di allontanamento dell'animale.

L'argomento degli Animali in Condominio sarà oggetto di trattazione e discussione durante la giornata di "Condominio Day" del 19 maggio 2018. Condominioweb sarà media partner dell'evento.

Sentenza
Scarica COMUNE DI FORMIA ORDINANZA N. 02 DEL 16/01/2017
  1. in evidenza

Dello stesso argomento