La pronuncia che esamineremo oggi, proveniente dal Tribunale civile di Pavia, accertata la condotta di diffamazione a mezzo stampa ed ingiuria, ha condannato un condòmino a risarcire al proprio Amministratore il danno per lesione della reputazione e dell'onore, oltre ad una sanzione civile pecuniaria ed a parte delle spese di lite.
Siccome il lettore potrebbe sorprendersi, ritenendo che diffamazione ed ingiuria debbano essere entrambi sottoposti all'attenzione del Giudice penale, è bene premettere un brevissimo excursus sulle modifiche intervenute alcuni anni or sono, ormai, a tali reati.
Da reato a illecito con sanzione pecuniaria civile
Tutto prese le mosse dalla Legge - delega n. 67 del 2014, con la quale fu conferita delega, appunto, al Governo, per l'emanazione di riforme in materia di sanzioni.
Per quello che qui ci interessa, il Governo esercitò la delega in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti sottoposti a sanzioni civili pecuniarie, adottando il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 06 febbraio 2016, il quale:
- ha abolito la previsione dell'ingiuria come fattispecie penale
- ha stabilito che, laddove sussista il dolo, le condotte precedentemente sanzionate penalmente come ingiuria, diano oggi diritto unicamente alla restituzione, al risarcimento del danno secondo la disciplina civile e comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria civile - in caso di colpa, si farà luogo unicamente al risarcimento del danno, ma non alla sanzione pecuniaria civile
L'ingiuria è pertanto oggi rinvenibile nell'art. 4, 1° comma del D. Lgs. 7/2016 come la condotta di «chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa», prevedendosi una sanzione pecuniaria civile tra € 100,00 ed € 8.000,00.
Chi irroga le suddette sanzioni? Spetta al Giudice civile, in base all'art. 8 del D. Lgs. 7/2016: quale? Il Giudice che sarebbe competente in via ordinaria a conoscere della domanda di risarcimento del danno.
Il Giudice decide se applicare o meno la sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, quando e se accoglie la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 c.p.c. (notifica a soggetti irreperibili), salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
In caso di offese reciproche, il Giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o entrambi gli offensori.
Non è sanzionabile l'offensore che ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
L'importo della sanzione, data la forchetta edittale prevista dall'art appena citato (da € 100,00 ad € 8.000,00) va determinato dal Giudice tenendo conto dei parametri dettati dall'art del D. Lgs. 7/2016 (gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del soggetto responsabile, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, personalità dell'agente e condizioni economiche dell'agente).
La diffamazione continua ad essere prevista e punita, come reato, dall'art. 595 c.p. come la condotta di «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente [l'art. 594 c.p. sanzionava l'ingiuria, ora v. art. 4 D. lgs. 7/2016, N.d.A.], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione» con aggravante nel caso dell'utilizzo del mezzo della stampa.
Fatta questa doverosa premessa, vediamo allora cosa ha deciso il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 41 del 13 gennaio 2022.
Sentenza sul risarcimento danni per diffamazione e ingiuria
Tizio, Amministratore di un Condominio sito in Voghera, cita in giudizio Caio, condòmino del medesimo Condominio, chiedendo che il Tribunale, accertatane la condotta riconducibile all'ingiuria ed alla diffamazione, lo condanni al risarcimento del danno ed alla sanzione civile pecuniaria prevista dal D. Lgs. 7/2016, art. 4.
Lamenta Tizio che Caio gli aveva inviato, nel gennaio 2016, una missiva contenente insulti verso Tizio stesso in merito a lavori commissionati per conto del Condominio alle imprese Alfa e Beta.
Narra Tizio di aver contattato, nel mese successivo, sia Alfa che Beta e di aver loro letto il contenuto della missiva e di aver affermato che avrebbe proceduto ad adire le vie legali verso Caio.
Narra ancora Tizio che, durante l'Assemblea del Condominio, del 5 luglio 2016, Caio prendeva la parola durante la discussione in merito al punto dell'OdG denominato "Nomina Amministratore" e comunicava ai condòmini quivi presenti che Tizio, Alfa e Beta «erano collusi, incapaci, incompetenti e avevano truffato e danneggiato il Condominio effettuando lavori inutili e costosi al fine di lucrare sui condomini»; a quel punto, Tizio informava i condòmini della missiva di Caio del gennaio 2016 e degli insulti quivi contenuti, affermando di aver incaricato uno studio legale per la sua tutela.
A questo, Caio replicava ulteriormente giustificando la sua condotta con l'incompetenza e la mala fede di Alfa, Beta e Tizio in occasione dei lavori elettrici eseguiti presso il Condominio - si trattava della riparazione del centralino dell'antenna comune per la ricezione dei programmi televisivi, che, secondo Caio, era stata votata in assenza di quorum, eseguita non a regola d'arte e con materiali scadenti e vetusti.
Caio, costituitosi, si oppone alla domanda chiedendo, per quanto più ci interessa, che venga applicato il paradigma di cui all'art. 1227 c.c., perché Tizio avrebbe cagionato a sé stesso il danno che vuole vedersi risarcire da Caio, avendo egli stesso provveduto a diffondere il contenuto della missiva ad Alfa, Beta ed ai condòmini durante l'Assemblea; Caio propone altresì domanda riconvenzionale, chiedendo che Tizio venga condannato sia a titolo contrattuale, per aver agito in violazione dei doveri di competenza e diligenza imposti all'Amministratore, sia a titolo aquiliano, per il danno che la condotta di Tizio avrebbe causato a Caio, costringendolo a sopportare oneri condominiali non dovuti ed evitabili in giusta misura - ovviamente, Caio si riferisce all'affidamento dei lavori di riparazione dell'antenna da parte di Tizio ad Alfa e Beta - oltre a chiedere una cospicua serie di accertamenti, tra i quali non ultimo l'annullamento della delibera condominiale che aveva ratificato detti lavori, per assenza di quorum costitutivo e deliberativo.
Il Tribunale di Pavia:
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di Caio inerente i lavori di riparazione disposti da Tizio, in quanto domanda che non era in alcun modo collegata alla domanda principale, ma che anzi traeva titolo da situazione diversa (ovvero dal rapporto di mandato tra Tizio ed il Condominio) e non sussistendo nemmeno ragioni di economia processuale per trattare insieme le due domande, anche attesa la diversa istruttoria richiesta (la domanda di Tizio essendo documentalmente comprovabile, la riconvenzionale di Caio richiedendo un'istruttoria complessa, inclusa la prova testimoniale e la CTU);
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di Caio inerente l'annullamento della delibera condominiale del 5 luglio 2016, perché domanda avanzata in fase di precisazione delle conclusioni, ovvero tardivamente;
- quanto al merito, circoscrive la domanda di Tizio come richiesta dell'accertamento dell'illiceità e liquidazione del relativo danno in riferimento alla sola missiva del gennaio 2016, ma non anche a quanto accaduto durante l'Assemblea del 5 luglio 2016, non avendo Tizio avanzato alcuna domanda in tal senso e, ritenuto accertato che Caio, con detta missiva, avesse offeso la reputazione e l'identità personale di Tizio, liquida per tale danno € 2.500,00; ritenuto altresì accertato che la condotta di Caio avesse integrato l'ingiuria, liquida il danno per la lesione dell'onore in € 2.750,00, concedendo altresì la rivalutazione monetaria della somma così stimata e irrogando la sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 7/2016 in € 1.000,00 e compensando le spese di lite per il 50%, in ragione della condotta auto - lesiva di Tizio.
Dobbiamo precisare che, benché la missiva incriminata sia precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 7/2016, lo stesso prevede che le sue norme siano applicabili retroattivamente, quindi anche a giudizi in corso, con la sola esclusione di quelli conclusi con sentenza passata in giudicato.
Offesa alla reputazione tramite comunicazioni offensive
Apprendiamo, dalla narrativa della pronuncia, che la missiva che Caio aveva inviato a Tizio nel gennaio 2016 recava, nella parte esterna dedicata all'indirizzo del destinatario, la dicitura «Emerito Idiota Tizio Amministratore Condominio... via... ».
La lettera poi conteneva espressioni offensive sia verso Tizio che verso Alfa e Beta, che qui non ripeteremo per amor di decoro, le quali vengono classificate dal Giudice come esorbitanti dal limite del diritto di critica.
Infatti, tale limite (che permette, in ambito penale, di scusare la condotta pur penalmente rilevante) sarebbe stato rispettato laddove Caio si fosse attenuto ad esprimere valutazioni circa la competenza dell'Amministratore e la correttezza tecnica del suo agire, mentre invece si è concentrato sull'insulto gratuito e su insinuazioni da cui dedurre agevolmente un'offesa all'onestà del destinatario.
Secondo il Giudice pavese, non vale a mitigare la condotta di Caio la considerazione avanzata dallo stesso circa l'animosità del Condominio - in assenza di indicazioni ulteriori, riteniamo che il Giudice intenda riferirsi all'animosità del contesto condominiale e non dello specifico Condominio di cui faceva parte Caio.
Rammentiamo che il tema della decisione non è il tenore delle esternazioni in sede assembleare, bensì quello della missiva, cioè di una lettera che è andata da Caio a Tizio, quindi l'animosità del Condominio poco, anzi, nulla rilevava in tale contesto.
Non viene nemmeno concessa l'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 599 c.p., cioè la ricorrenza della provocazione: secondo Caio, il comportamento di Tizio, più volte a suo dire inadempiente ai doveri dell'Amministratore verso il Condominio, determinerebbe l'esclusione della punibilità della condotta dello stesso Caio.
Secondo il Tribunale, invece, anche laddove ricorresse detta ipotesi, comunque l'illecito civile sarebbe ugualmente configurabile.
Infine, la dicitura apposta sulla busta ha integrato una condotta diffamatoria, in quanto la stessa è stata vista e letta da una potenziale pluralità di soggetti diversi dalle parti e che hanno preso conoscenza della volontà offensiva rivolta a Tizio in sua assenza, tanto più che costui era espressamente indicato come destinatario, così integrando la fattispecie della diffamazione.
Condotta diffamatoria reiterata in altra missiva indirizzata da Caio al difensore di Tizio, dove l'epiteto "emerito idiota" veniva ribadito, così commettendo nuovamente il reato; la circostanza che sia il legale che l'agente postale siano tenuti al segreto circa la corrispondenza non esclude la lesività della condotta diffamatoria.
Da questo apparato argomentativo in punto di accertamento discende una liquidazione che potrebbe sembrare contraddittoria, data l'esiguità delle somme, ma il ragionamento spiegato dal Giudice punta sull'applicazione, da un lato, delle Tabelle milanesi in punto di liquidazione equitativa del danno alla reputazione personale per diffamazione a mezzo stampa, dall'altro, all'esame ed all'applicazione dei vari criteri di liquidazione (notorietà del diffamante e del diffamato, natura della condotta diffamatoria, sussistenza di condotte reiterate, intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, limitata riconoscibilità del diffamato, rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi) i quali conducono a ritenere che, nel caso di specie, la lesione della reputazione di Tizio sia stata minima.
Due elementi di fatto possono darci indicazioni interessanti, laddove ci si ritrovi a dover valutare una situazione similare: da un lato, il Giudice afferma che Tizio non ha svolto istanze istruttorie sull'esistenza di ulteriori soggetti che abbiano avuto lettura della busta contenente la corrispondenza e del suo contenuto offensivo, mentre, in caso, contrario, quanti più individui fossero stati indicati come aver appreso dell'offesa, tanto più elevata sarebbe stata la diffusività della lesione.
Dall'altro lato, viene valutata anche la condotta di Caio successiva all'offesa perpetrata, perché Caio non ha mai receduto dalla volontà di qualificare Tizio come "idiota" e autore di truffe, ma anzi ha continuato tale intento con la lettera al legale di costui dopo la contestazione operata da quest'ultimo rispetto alla nota prima missiva del gennaio del 2016.
Analisi delle ingiurie e del danno all'onore
Per valutare la sussistenza dell'ingiuria ai fini della liquidazione del danno e della sanzione pecuniaria civile, il Giudice si rifa' in parte ai parametri utilizzati per la diffamazione, sottolineando come si deve tenere conto, dal punto di vista dell'elemento soggettivo - ricordiamo che l'art. 4 del D. Lgs. 7/2016 richiede il dolo - che la condotta di Caio si è consumata al di fuori di un contesto dialettico con Tizio ed è stata reiterata a giorni di distanza dall'invio della prima lettera mediante l'invio della seconda; dal punto di vista oggettivo la condotta di Caio ha coinvolto tanto la sfera personale quanto quella professionale di Tizio, offendendo la sua intelligenza e la sua onestà; le offese rivolte, soprattutto con la prima missiva, si sono caratterizzate per la gratuità degli addebiti i quali non sono risultati suffragati da alcun fatto oggettivamente verificabile ovvero verificato in giudizio.
Anche qui, la liquidazione si attiene a valori minimi, perché, sebbene sia accertata la commissione delle ingiurie, la loro incidenza viene qualificata come di modesta entità.
Quanto alla sanzione pecuniaria civile, viste le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 7/2016, tenuto conto che Caio ha offeso in almeno due occasioni la sfera personale e professionale di Tizio, senza recedere dalla sua condotta ovvero senza porre in essere alcuna attività volta ad attenuarne le conseguenze, che, tuttavia, non si è verificato alcun arricchimento del medesimo Caio come conseguenza di tale condotta e che, si ha reiterazione della condotta "nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo", considerato che non risultano documentate o altrimenti provate condotte simili tenute da Caio in altre occasioni o verso soggetti diversi e che le sue condizioni economiche appaiono compatibili con qualsiasi misura sanzionatoria, il Giudice ha determinato una sanzione di € 1.000,00.