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Privilegi nei crediti, quali sono e a che servono?

Come funziona il privilegio accordato dall'ordinamento in considerazione della causa del credito.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Il debitore, lo afferma il codice civile all'art. 2740 c.c., risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale principio dimostra come il legislatore abbia inteso apprestare una particolare garanzia affinché le obbligazioni non rimangano inadempiute, in particolare a protezione dei creditori che si trovino costretti ad attivarsi per esigere coattivamente il soddisfacimento delle proprie ragioni.

Poiché i creditori potrebbero essere più di uno, il successivo art. 2741 c.c. introduce un altro importante principio, quello della c.d. "par condicio creditorum", precisando che "i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore".

Tuttavia, la stessa norma fa salva la presenza delle c.d. cause legittime di prelazione le quali consentono che, in condizioni eccezionali, alcuni creditori abbiano diritto ad essere preferiti ad altri. Tra questi vi sono i c.d. creditori "privilegiati", coloro il cui credito sia assistito da un peculiare titolo di prelazione, detto privilegio.

Cos'è il privilegio

Oltre ad essere espressamente menzionato dallo stesso art. 2741 c.c. (assieme al pegno e all'ipoteca), il privilegio è disciplinato più accuratamente dall'art. 2745 c.c. il quale chiarisce che lo stesso viene "accordato dalla legge in considerazione della causa del credito".

La fonte di questa causa di prelazione, dunque, può essere esclusivamente la legge, trattandosi di casi eccezionali, giustificati dalla causa del credito, in cui è possibile derogare al principio della par condicio dei creditori. Sempre e solo alla legge è poi consentito subordinare la condizione del privilegio alla convenzione delle parti e a particolari forme di pubblicità.

La natura di determinati crediti, dunque, può giustificare il fatto che i creditori cosiddetti privilegiati siano soddisfatti con precedenza, in caso di concorso, rispetto ad altri (detti chirografari) i cui crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione.

Si pensi, ad esempio, a quei crediti che rispondono a esigenze sociali o di interesse comune (ad es. i tributi o i crediti per alimenti ex art. 433 c.c.).

Tipologie di privilegi

La legge, in particolare all'art. 2746 c.c., distingue espressamente tra due tipologie di privilegio.

Da un lato si trova il c.d. privilegio generale che può essere esercitato su tutti i beni mobili del debitore, mentre dall'altro il c.d. privilegio speciale che può essere esercitato su uno o su più beni determinati del debitore, mobili o immobili, in virtù della relazione peculiare sussistente tra bene e l'oggetto del contratto, ovvero il credito a cui si accede.

In entrambi i casi, dunque, è necessario che i beni sottoposti a privilegio appartengano al debitore, a differenza di quanto avviene per pegno e ipoteca che potranno essere costituiti anche su beni appartenenti a terzi.

Un'altra fondamentale differenza tra le due tipologie di privilegio riguarda il costituire o meno garanzia reale: il privilegio generale non costituisce una garanzia reale, poiché non attribuisce il "diritto di sequela", a differenza del privilegio speciale che consente di perseguire il bene anche in caso di acquisto da parte di terzi.

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Infatti, come chiarito dall'art. 2747 c.c. in relazione all'efficacia di privilegio, quello generale non potrà esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 del codice.

Invece, a meno che la legge non disponga diversamente, il privilegio speciale sui mobili (sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato) potrà esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Tuttavia, a tutela del creditore, l'art. 2769 c.c. accorda uno strumento per consentirgli di esercitare i suoi diritti, consentendo a colui che ha privilegio su una cosa mobile di domandarne il sequestro conservativo qualora abbia fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio.

Infine, quanto all'efficacia rispetto alle altre cause di prelazione, l'art. 2748 c.c. prevede che il privilegio speciale sui beni mobili non possa esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

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Il pegno, dunque, prevale sul privilegio speciali sui beni immobili. Invece, i creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari. Ciò avviene salvo che la legge non disponga direttamente e, in effetti, in ambo i casi vi sono disposizioni che prevedono deroghe a questa regola.

Ordine di preferenza dei crediti soggetti a privilegio

I criteri e l'ordine di preferenza dei crediti assoggettati a privilegio sono anch'essi stabiliti dal legislatore e, a differenza che in altre cause di prelazione, non si tiene conto dell'anteriorità del credito, bensì della "causa del credito". Si guarda dunque al rapporto o al fatto costitutivo da cui il credito origina.

Alle disposizioni codicistiche, inoltre, si affiancano anche tutta una serie di previsioni contenute in leggi speciali che contribuiscono a stabilire quale tra determinati crediti e creditori debba essere preferito.

In particolare, la graduazione dei privilegi mobiliari è sancita dagli art. 2777 e art. 2778 c.c. ed è effettuata in considerazione della causa del credito. Al primo posto ci sono i crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770 c.c. (ovvero le spese effettuate per atti conservativi o espropriativi), che sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis c.c. secondo un determinato ordine, tra cui sono compresi i crediti di lavoro riguardanti retribuzioni, provvigioni, indennità, crediti di coltivatori diretti, di società o enti cooperativi e imprese artigiane e così via.

Viene chiarito che i privilegi posti da leggi speciali dovranno comunque sempre essere subordinati ai crediti privilegiati riguardanti le spese di ambito giudiziario e a quelli indicati ex art. 2751-bis del codice civile.

L'ordine degli altri privilegi sui mobili viene poi elencato dall'art. 2778 c.c. che fa salvo quanto previsto nella norma precedente e chiarisce in che modo si esercita la prelazione in caso di concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa.

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