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Sequestro funzionale alla confisca per equivalente di canoni di locazione futuri

Confisca per equivalente, sequestro di beni futuri e orientamenti giurisprudenziali.
Avv. Valetina A. Papanice 

Sequestro funzionale alla confisca per equivalente

Premettiamo brevi cenni, utili a comprendere meglio l'articolo in esame, con riguardo agli istituti della confisca e del sequestro funzionale alla confisca.

La confisca è, per quanto qui interessa, una misura di sicurezza patrimoniale con cui in sentenza, dunque alla fine del processo, il giudice penale ordina (o può ordinare, a seconda dei casi), appunto, la "confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto" (v. art. 240, c.p.).

Caso "Punta Perotti": I proprietari, che hanno subìto la confisca illegittima, non hanno diritto ad ulteriori risarcimenti.

Ci sono poi ipotesi particolari di confisca, tra cui quella di cui all'art.12-bis, D.Lgs. 274 del 2000 (intitolato "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"), secondo cui "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" (disposizione simile è prevista per alcuni specifici reati dall'art. 322-ter c.p.); dunque, in determinati casi, è ammessa anche una confisca per equivalente.

Inoltre, per quanto qui interessa, in tal caso, il provvedimento ha natura sanzionatoria (v. Cass. n. 4097/2016) e deve riguardare beni nella disponibilità dell'imputato.

Il sequestro, qui considerato in sede penale, se preventivo, viene disposto nel corso del procedimento penale "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (v. art. 321, c.p.p., co.1), oppure può essere disposto in funzione della confisca (v. art. 321, c.p.p., co.2).

Premesso ciò, la domanda è: è legittimo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di canoni di locazione che l'imputato-locatore deve ancora percepire?

Confisca, sequestro e beni futuri

Se è pacifico per i giudici che la confisca di beni non può che riguardare i beni esistenti al momento in cui essa è disposta, differente è il discorso con riferimento al sequestro.

La giurisprudenza si divide in due orientamenti: l'uno ritiene che non sia possibile sequestrare i canoni futuri se non a fini impeditivi, l'altro ritiene invece che il sequestro sia possibile anche con riferimento al sequestro funzionale alla confisca per equivalente.

Con il presente articolo esponiamo gli aspetti più salienti della questione nonchè i contrapposti orientamenti, seguendo l'esposizione di due tra le più più recenti sentenze sul punto.

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Confisca per equivalente, sequestro di beni futuri e orientamenti giurisprudenziali

Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4097 del 2016 (ma, anche ad es. n. 23649 del 2013) dal momento che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo, ha natura sanzionatoria, ciò impedisce di sottoporre a sequestro beni futuri, non individuati e non individuabili.

Secondo invece la sentenza della Corte di Cassazione n. 37454 del 2017, a parte che si dovrebbe distinguere tra beni futuri individuabili e beni futuri non individuabili (i canoni di locazione sono sicuramente individuabili) percorrendo tale via si giunge ad applicare al sequestro - che in quanto tale deve necessariamente essere proiettato nel futuro, avendo la funzione di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti - le restrizioni invece da applicare alla confisca.

Infatti, prosegue la sentenza n. 37454, "se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca ferma restando, peraltro, la sempre necessaria corrispondenza... tra valore del profitto e valore dei beni complessivamente assoggettabile a sequestro".

La questione, dunque, al momento resta aperta.

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