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Caso “Punta Perotti”: I proprietari, che hanno subìto la confisca illegittima, non hanno diritto ad ulteriori risarcimenti.

Negati ulteriori risarcimenti ai proprietari dell'ex complesso immobiliare Perotti.
Avv. Dolce Rosario 

Il Tribunale di Bari ha negato ulteriori risarcimenti rispetto a quanto già accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Respinta la richiesta. Secondo il giudice la vicenda sarebbe conclusa con l'indennizzo ricevuto da Strasburgo nel 2012, superiore al valore dei terreni. Pronto il ricorso.

La Sentenza in commento offre interessanti spunti sulla fattispecie del risarcimento del danno patrimoniale e non, sia nel caso in cui si riconosca l'illegittimità postuma di un provvedimento ablativo (come il sequestro cautelare penale di un cantiere), sia nel caso in cui sia intervenuta parimenti (e precedentemente) una sentenza della Corte di Giustizia Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU).

Il fatto. Con atto di citazione notificato il 28.1.2006 “Sud Fondi srl” in liquidazione, convenivano in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia ed il Comune di Bari chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non (per quasi cinquecento milioni di euro) subito a seguito delle asserite condotte illecite poste in essere dalle Amministrazioni pubbliche (Soprintendenza per il Beni Culturali ed Ambientali, Regione Puglia e Comune di Bari), che con le loro inesatte informazioni, relative alle connotazioni urbanistiche dei suoli, avevano ripetutamente ingenerato l'incolpevole convincimento dei lottizzanti di poter legittimamente procedere alla loro edificazione.

Il Dicastero si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario (AGO) e la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni (extracontrattuale), chiedendo – in via progressivamente gradata – il rigetto delle domande attoree e, in caso di accoglimento delle stesse, di essere manlevato dal Comune di Bari da ogni statuizione condannatoria emessa a suo carico.

La Regione Puglia nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'Ago; deduceva nel merito l'infondatezza di ogni avversa pretesa; spiegava nei confronti della società istante domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ambientale.

Anche il Comune di Bari si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni. Nel merito deduceva l'intangibilità degli effetti della confisca contestando la sussistenza della propria responsabilità nella produzione dei danni lamentati e spiegava nei confronti di “Sud Fondi srl” e “Salvatore Matarrese SpA” (di cui chiedeva

ed otteneva la chiamata in causa) domanda riconvenzionale finalizzata a conseguire il rimborso dei costi di demolizione degli immobili e di riqualificazione dell'area, nonché nei confronti delle due predette società e dei terzi corresponsabili (“Iema srl”, “Ma.Bar. srl” e “Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare srl”) domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ambientale, all'integrità, all'inviolabilità della sfera funzionale, all'immagine, al nome e alla reputazione del medesimo ente territoriale.

La decisione. La Sentenza del Tribunale di Bari si basa su questi punti.

1. Con riferimento all'eccezione sul difetto di giurisdizione. Il Giudice ordinario, intanto, ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari rassegnate dagli enti convenuti.

Ed invero. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – asserisce il giudice barese - rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (così, fra le tante pronunce del giudice nomofilattico, Cass., S.U., 25.6.2010, n. 15323; Cass., S.U., 11.10.2011).

Nella specie, è stato riconosciuto come gli attori non avessero richiesto al Tribunale la verifica del legittimo esercizio del potere amministrativo autoritativo in materia urbanistica ed edilizia, bensì l'accertamento della sussistenza e della tutelabilità sul piano risarcitorio di posizioni che assumono astrattamente consistenza di diritto soggettivo in quanto si ricollegano all'asserita lesione dei principi consacrati dalla norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ..

Tanto è bastato per motivare il rigetto delle doglianze in commento.

2) La Precedente decisione della Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu). A questo punto, il Giudice barese ha esaminato i punti di confine sussistenti tra il giudizio in questione e il procedimento risarcitorio precedentemente definito dalla CEDU.

In linea di principio, si è cosi affermato, che fra il giudizio instaurato in sede europea e quello risarcitorio successivamente incardinato dinanzi all'adito Tribunale, non vi è completa identità in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'azione (con le relative implicazioni in tema di giudicato, secondo le regole processuali vigenti nell'ordinamento interno).

In effetti, dinanzi al giudice nazionale gli istanti hanno fatto valere, quale “causa petendi” dell'azione, la responsabilità della PA per lesione del loro affidamento, mentre in sede europea avevano individuato la ragione della domanda nell'arbitrarietà della confisca urbanistica da essi subita.

Sotto tale ultimo aspetto, è stato riconosciuto, a titolo di riparazione del danno materiale, la somma complessiva di € 37.000.000,00 in favore di “x srl”, la somma complessiva di € 9.500.000,00 in favore di “y. srl” e la somma complessiva di € 2.500.000,00 in favore di “k srl”, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta. Non solo.

Con il medesimo provvedimento, la Corte europea ha ritenuto che il versamento delle somme sopra indicate debba essere accompagnato dalla rinuncia da parte delle autorità italiane alle loro pretese nei confronti delle società ricorrenti” (par. 62), evidenziando che “la rinuncia da parte delle autorità nazionali alle pretese nei confronti delle ricorrenti combinata con il versamento delle somme sopra menzionate” potesse “porre fine in maniera effettiva alla contestata violazione degli articoli 7 della Convenzione e 1 del Protocollo” (par. 63), fatto salvo il diritto alla demolizione del fabbricato al fine di ripristinare le condizioni di legalità del territorio.

3S. ulla domanda risarcitoria afferente il danno patrimoniale e su quella sussidiaria ex art. 2041 c.c.

Premesso che il diritto di proprietà (a seguito dell'occorsa confisca) è tornato in capo alla Sud Fondi s.r.l. non in forza di un nuovo trasferimento operato in suo favore, ma in ragione della revoca del provvedimento di confisca (che ne ha posto nel nulla gli effetti medio tempore prodotti), è risultata pienamente realizzata quella restitutio in integrum richiesta dagli attori (già) in sede di Giustizia europea.

La domanda risarcitoria principale (danno patrimoniale dovuto alla differenza tra il valore venale del terreno prima e dopo la confisca) è stata così respinta, per “carenza di interesse ad agire” ai sensi dell'art. 23 co. 7 L. n. 1034/1971 ed oggi dall'art. 34 co. 5 D.Lgs. n. 104/2010, nonché dall'art. 46 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992 per il giudizio tributario (sul rilievo che i fatti sopravvenuti - ordinanza del Gip del 2010 e sentenza della Cedu del 2012 - sono idonei a determinare il soddisfacimento del diritto azionato in sede nazionale).

Correlativamente è stato riferito che, in punto, risulta parimenti sopravvenuta la carenza di interesse in riferimento alla domanda di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

4. La responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) In punto, è stata dapprima respinta - dal Giudice barese - l'eccezione sulla prescrizione quinquennale esercitata dagli enti pubblici convenuti, con la seguente motivazione: “In tema di risarcimento di danni causati da fatto illecito, la prescrizione del relativo diritto decorre da quando il danneggiato, usando l'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa che connota l'illecito suddetto” (così, fra le pronunce più recenti, Cass., sez. III, 18.7.2013, n. 17572).

Analoga sorte è toccata anche al merito della domanda risarcitoria spiegata dagli attori.

La pretesa concernente il danno patrimoniale subito a causa della mancata realizzazione dell'intervento edilizio è risultata - per il tribunale adito - infondata, siccome il suo eventuale ristoro sarebbe equivalso ad un indebito riconoscimento di profitto scaturente direttamente da attività, materiale e negoziale, di cui è stata definitivamente accertata l'oggettiva illiceità penale, come tale contraria ad una norma imperativa finalizzata alla tutela di un interesse pubblico generale (cfr. in tema Cass., sez. III, 3.2.1969, n. 336).

Diversamente opinando – prosegue il Giudice - un'attività di tal fatta finirebbe paradossalmente per costituire fonte di ingiustificato arricchimento per lo stesso soggetto che ha infranto il divieto imposto dalla legge nell'interesse generale: ciò che l'ordinamento non può consentire.

Neppure la subordinata pretesa di risarcimento del danno (di cui l'attrice ha richiesto la liquidazione in via equitativa) subito a causa della privazione del diritto di investire le risorse economiche ed operative impiegate in un'alternativa iniziativa imprenditoriale è apparsa parimenti meritevole di accoglimento.

Anzi, sulla scorta di una valutazione globale ed unitaria delle circostanze fattuali che fanno da corollario alla causa, il Giudice barese ha affermato che:

  1. in via prioritaria e risolutiva, l'attrice non ha assolto l'onus probandi ex art. 2697 cod. civ. in ordine ad un accrescimento patrimoniale concretamente ed effettivamente pregiudicato od impedito, tale da giustificare l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno secondo equità giudiziale (cfr., in tema, Cass., sez.

    III, 16.9.2013, n. 21103), la quale presuppone pur sempre l'assolvimento dell'onere incombente sull'istante di provare sia la sussistenza che l'entità materiale del pregiudizio patrimoniale subito, non essendo precluso al decidente – in mancanza di tale dimostrazione – negare la risarcibilità stessa del danno (così, da ultimo, Cass., sez.

    II, 24.4.2014, n. 9286, pagg. 3 e 4 della motivazione); cosicché, nella specie, difetta la prova presuntiva circa la certezza della reale esistenza di un lucro cessante, il cui riconoscimento va conseguentemente escluso per guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte;

  2. secondariamente, anche ove si voglia ammettere l'esistenza di un lucro cessante rimasto comunque indimostrato, in ogni caso l'avvenuta liquidazione da parte della Cedu di un risarcimento complessivo (€ 37 milioni) calcolato in base a costi rimarchevolmente superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti e documentati dalla società istante costituisce motivo ostativo alla liquidazione equitativa di un lucro cessante giacchè, alla stregua di un principio generale vigente nel nostro ordinamento (cd. “principio di indifferenza”), il risarcimento non può mai porre il danneggiato in una situazione economicamente più vantaggiosa di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto.

Ritenuto l'anzidetto, il Giudice adito ha sostanzialmente ritenuto che quanto conseguito dall'attrice dinanzi alla Corte di Strasburgo debba ritenersi, in punto, pienamente satisfattivo, e cioè idoneo a coprire e ricompensare anche le spese notarili sostenute per l'acquisto dei terreni, nonché ogni altro costo (esclusi i comunque irrisarcibili oneri finanziari) ipoteticamente tenuto in considerazione dallo stesso giudice alsaziano.

4. Con riferimento al danno morale subito dagli imprenditori. La società istante ha, altresì, richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (tenendo conto di tutte le singole voci di danno, anche morale, riconoscibili alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali) subiti per la gravissima lesione all'immagine e alla reputazione.

Il Tribunale barese ha però respinto anche tale richiesta, in quanto è stata ritenuta un'altra mera duplicazione di quanto richiesto e liquidato da parte del Giudice europeo (“Con la sentenza del 2009 la Cedu ha già accordato, in favore di ciascuna società ricorrente, la somma di € 10.000,00 a titolo di danno morale” CFR, Sentenza cit. pag. 63).

Allo stesso modo è stata rigettata la richiesta risarcitoria spiegata per il “danno morale” da parte della famiglia Matarrese (fra i quali, peraltro, Antonio ed Amato non risultavano sottoposti al processo penale, onde difettava in capo agli stessi la titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo in ordine alla domanda di pagamento dei costi sostenuti per difendersi dalle imputazioni).

5C. on riferimento alle domande riconvenzionali formulate dagli enti convenuti.

Non rimaneva, a questo punto, che statuire sulle domande riconvenzionali formulate dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia contro gli attori (per il rimborso delle spese affrontate in ragione dell'abbattimento del manufatto). Anche a tali domande non toccherà miglior sorte, rispetto quelle appena esaminate.

In questo caso, però, è stato rilevato dal Giudice che esse, a monte, risultano improcedibili, atteso il tenore della Sentenza Cedu del 2012, laddove ha ritenuto che la rinuncia da parte delle Autorità nazionali alle pretese nei confronti delle ricorrenti, combinata con il versamento delle somme accordate a titolo di risarcimento del danno materiale, sia da ritenere decisiva al fine di superare in maniera effettiva la constatata violazione degli articoli

  • 7 della Convenzione (a mente del quale: “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale.

    Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”) e 1 del Protocollo n. 1. (per cui, segnatamente: “ Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

    Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”).

  • In effetti, nella stessa, sentenza la Corte di Strasburgo aveva dichiarato: “c he lo Stato convenuto deve astenersi dal chiedere alle ricorrenti il rimborso delle spese di demolizione dei fabbricati e delle spese di riqualificazione, e che non deve dare seguito alle domande di risarcimento rivolte contro la prima ricorrente (ossia “Sud Fondi srl”) nel procedimento civile dinanzi al tribunale di Bari”.

Per effetto di tale decisum imposto dal giudice sovranazionale le domande riconvenzionali formulate dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari sono state formalmente respinte.

Si prepara l'appello. Secondo l'avvocato difensore del Gruppo Matarrese "ci sono ampi margini per impugnare la decisione del Tribunale di Bari che ha rigettato la richiesta di risarcimento delle imprese". "Prendiamo atto del rigetto delle domande ma ci riserviamo di fare ogni valutazione sulla possibilità di fare appello".

Una "sentenza articolata - spiega l'avvocato - che motiva il rigetto da un lato dando rilevanza alla sentenza di Strasburgo (che ha risarcito la Sud Fondi per 37 milioni di euro, ndr) per la perdita subita dalla ingiusta confisca, dall'altro dà rilievo al profilo probatorio sulla quantificazione del mancato guadagno".

In conclusione. Alla fine, non una delle domande formulate in giudizio, da ciascuna delle parti processuali, ha trovato accoglimento. Rimane la portata e il valore di una Sentenza che travalica la sua stessa funzione e ragione, enfatizzando la“storia” giuridico e fattuale di un “caso” particolare, occorso in una data realtà locale, ma di rilievo nazionale: e ciò, almeno, per le dinamiche che lo hanno contraddistinto e, sopratutto, generato. Da meditare.

Sentenza
Scarica Tribunale Bari 2 ottobre 2014
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