Normativa antincendio. Per quanto riguarda le autorimesse, individuate dal punto n. 75 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, si fa riferimento alle nuove regole pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017, tramite il Decreto del 21 febbraio 2017, ed in vigore dal 3 aprile 2017: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa"; esse riguardano le autorimesse esistenti o di nuova realizzazione con superficie superiore a 300 mq poiché, a differenza del D.M. 16 febbraio 1982, utilizzano come criterio di classificazione delle autorimesse la superficie complessiva coperta e non più il numero di posti auto presenti in essa. Secondo opinioni dei tecnici, queste norme si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi indicate nei D.M. 1 febbraio 1986 e D.M. 22 novembre 2002.
Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il titolare dell'attività.
Normalmente, le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l'amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l'adeguamento e regolarizzazione dell'autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.
In argomento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 139/06, il Corpo nazionale (Vigili del Fuoco) esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati.
La vicenda. Il giudizio era stato promosso dal condominio a seguito del denegato rinnovo della certificazione antincendio in quanto nel box di Tizio si trovavano depositati macchinari di lavanderia ed altri materiali e lo stesso era stato inutilmente invitato a produrre l'autorizzazione al cambiamento di destinazione e diffidato a rimuovere la situazione impeditiva del rilascio della certificazione dei VV.FF. Il condominio aveva chiesto la condanna alla riduzione in pristino, alla rimozione dei macchinari ed ai danni mentre il Tribunale, nella resistenza del convenuto che aveva dedotto l'avvenuto sgombero dei materiali di lavanderia, aveva rigettato la domanda.
Nel giudizio di secondo grado, la Corte, in riforma della pronuncia, condannava il condomino.
Il ragionamento della Cassazione. I giudici di legittimità confermano il provvedimento impugnato. Difatti, le modifiche dello stato dei luoghi ed il cambiamento di destinazione avevano determinato una situazione di pregiudizio alla proprietà comune acclarata dai documenti provenienti dai W.FF.
Dunque, la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame del Condominio, lo aveva correttamente condannato alla riduzione in pristino del box di sua proprietà sia in relazione alle opere murarie, ripristinando l'originaria consistenza, sia in relazione alla destinazione d'uso ad autorimessa o uso compatibile anche ai fini del certificato prevenzione incendi.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | CERTIFICAZIONE ANTICENDIO |
RIFERIMENTI NORMATIVI | D.M. 1 febbraio 1986 e D.M. 22 novembre 2002 |
PROBLEMA | Il giudizio era stato promosso dal condominio a seguito del denegato rinnovo della certificazione anticendi in quanto nel box del condomino si trovavano depositati macchinari di lavanderia ed altri materiali e lo stesso era stato inutilmente invitato a produrre l'autorizzazione al cambiamento di destinazione e diffidato a rimuovere la situazione impeditiva del rilascio della certificazione dei VV.FF |
LA SOLUZIONE | La corte di legittimità ha respinto il ricorso evidenziando che il cambiamento di destinazione avevano determinato una situazione di pregiudizio alla proprietà comune acclarata dai documenti provenienti dai W.FF. |
LA MASSIMA | In assenza di rinnovo di certificazione antincendio, è lecita la riduzione in pristino del box di proprietà del condomino sia in relazione alle opere murarie, ripristinando l'originaria consistenza, sia in relazione alla destinazione d'uso ad autorimessa o uso compatibile anche ai fini del certificato prevenzione incendi. Cass. civ., sez. II, 26 agosto 2019, n. 21699 |