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Assenza del certificato di agibilità, il proprietario deve restituire i canoni d'affitto

Il Conduttore non può aprire il bar per assenza del certificato di agibilità? Il proprietario deve restituire i canoni d'affitto.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. La società proprietaria aveva promosso un procedimento di sfratto per morosità nei confronti del proprio inquilino, reo di non aver pagato, da una certa data in poi, i ratei dell'affitto di un negozio. All'udienza di convalida dello sfratto, il conduttore non ha contestato la morosità, giustificandosi però con il fatto che l'immobile era privo del certificato di agibilità e ciò impediva di ottenere le necessarie autorizzazioni per l'esercizio della sua attività commerciale.

Il Tribunale ha accolto le ragioni del conduttore ed ha dichiarato il contratto risolto per grave inadempimento della società locatrice, condannandola alla restituzione dei canoni già pagati.

Manca il certificato di agibilità? Allora l'acquirente deve essere risarcito

In effetti, in assenza del certificato di agibilità, il conduttore si trovava nell'impossibilità di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per poter esercitare l'attività commerciale all'interno del locale. La conferma arriva anche dalla CTU espletata nel corso del giudizio, secondo la quale era appunto impossibile presentare qualunque pratica edilizia in assenza di abitabilità.

Attenzione, però, a non confondere il certificato di agibilità con tutte le varie autorizzazioni amministrative che sono necessarie per aprire un esercizio commerciale. Come si legge nella sentenza in commento, il locatore è tenuto solo a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità del bene - tutte condizioni attestate dal certificato di agibilità - mentre non è tenuto ad assicurare, sotto il profilo amministrativo, che il locale possa essere destinato all'attività commerciale che il conduttore intende esercitare.

Può tuttavia accadere - ed è questo ciò che si è verificato nel caso di specie - che il conduttore sia proprio impossibilitato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di una data attività commerciale a causa della mancanza del certificato di agibilità.

Ebbene - osserva il Giudice - in tale eventualità, dovendo il diniego di autorizzazione essere ascritto ad un fattore causale imputabile al locatore, è in capo a questi che va affermata la relativa responsabilità.

Ma ciò, precisa il Tribunale, "non in conseguenza di un presunto inadempimento del locatore all'obbligo (che si è detto essere inesistente) di garantire l'idoneità, sotto il profilo amministrativo, dell'immobile ad essere destinato allo svolgimento dell'attività indicata in contratto, quanto, piuttosto, quale conseguenza del suo mancato adempimento all'obbligo (questo sì, realmente esistente) di dotare l'immobile di quei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità nei quali si sostanzia il certificato di agibilità".

Certificato di agibilità. Effetti che scaturiscono dal mancato rilascio

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Palermo, n. 2848 del 13 giugno 2018
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