La progettazione, realizzazione e vendita di immobili da parte di una ditta di costruzioni comporta per quest'ultima una serie di oneri, fra i quali figura anche l'obbligo di consegnare agli acquirenti il certificato di agibilità. Il tema degli effetti che scaturiscono dal mancato rilascio di tale documentazione è al centro di una pronuncia di merito.
La vicenda. Gli acquirenti di un immobile ubicato in un edificio condominiale citano in giudizio la ditta costruttrice e venditrice sostenendo che quest'ultima si era resa inadempiente poiché non aveva ultimato varie opere (impianti, oneri urbanizzazione).
Alla luce di tali circostanze gli attori hanno chiesto al tribunale di accertare l'inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta costruttrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni sopportati.
=> Le conseguenze in caso in mancato rilascio del certificato di agibilità
=> Contratto di locazione e assenza di certificato di agibilità: quali conseguenze?
La ditta costruttrice nega ogni addebito sostenendo di aver provveduto a portare a termine tali opere, e di essersi attivata per il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.
La sentenza. La sentenza del Tribunale di laziale, se da un lato ha respinto la domanda di risarcimento formulata dagli acquirenti relativa alla mancata ultimazione delle opere da parte della ditta costruttrice, d'altro canto ha accolto la medesima richiesta in merito al mancato rilascio del certificato di agibilità.(Tribunale di Frosinone, 14.4.2017 n. 504)
Continua [...]